Cassazione Civile, Ordinanza n. 32367/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 notificato dal comune a un ente mutualistico proprietario di immobili asseritamente destinati a finalità previdenziali e assistenziali, già in passato riconosciuti esenti dall'ICI/IMU e gravati da vincolo di destinazione trascritto. Il contribuente contestava la pretesa comunale sotto più profili: mancata motivazione dell'atto impositivo; erronea ripartizione dell'onere della prova sull'esenzione; illegittima negazione dell'esenzione IMU sul presupposto che gli immobili, concessi in locazione a terzi, sarebbero stati destinati a uso commerciale e non a previdenza; illegittima applicazione di una base imponibile catastale più elevata rispetto a quella affermata in precedenti giudicati. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi, formulati come omessa pronuncia, violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'efficacia del giudicato esterno e sulla rendita catastale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondate o inammissibili tutte le censure: l'avviso era sufficientemente motivato perché indicava gli elementi essenziali della pretesa; l'onere di provare i requisiti dell'esenzione gravava sul contribuente; il terzo motivo era inammissibile per commistione di vizi ex art. 360 c.p.c. e, comunque, infondato nel merito perché la locazione a terzi esclude l'utilizzazione diretta richiesta per l'esenzione e non consente di estendere in via analogica il beneficio alle attività previdenziali tramite lettura elastica della norma; il quarto motivo è inammissibile e infondato perché il giudicato esterno sulla rendita catastale non era provato con attestazione di passaggio in giudicato e, in ogni caso, il giudicato invocato non poteva vincolare il comune nel rapporto d'imposta in assenza del necessario contraddittorio con l'ente catastale. Il ricorso viene quindi respinto con condanna alle spese, non emergendo nel testo la statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il vizio di omessa pronuncia come dedotto dal ricorrente, ma esclude che ricorra nei punti censurati perché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato i temi della motivazione dell'atto e dell'esenzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo che denuncia violazione di legge deve essere formulato in modo autonomo e non confuso con censure di omesso esame di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando il motivo sia costruito in modo misto e sovrapposto ad altre doglianze, o quando tenda a sollecitare una rivalutazione del merito.
È evocato come parametro dell'omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa la denunciata violazione nei capi esaminati.
L'onere di dimostrare concretamente i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione IMU/ICI spetta solo per immobili utilizzati direttamente da enti non commerciali e destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, alle attività tassativamente indicate dalla norma.
art. 91-bis d.l. 1/2012 convertito in L. 27/2012
La norma è letta come conferma del duplice requisito, soggettivo e oggettivo, dell'esenzione e dell'ulteriore requisito delle modalità non commerciali.
Il regolamento attuativo definisce le modalità non commerciali e i requisiti generali degli enti non commerciali ai fini dell'esenzione.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
È richiamato dal ricorrente per la motivazione degli avvisi tributari; la Corte ritiene però soddisfatto l'obbligo motivazionale con l'indicazione degli elementi essenziali dell'imposizione.
La Corte ribadisce che l'avviso deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, non dovendo contenere l'esame di tutte le possibili esenzioni astrattamente invocabili.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'onere probatorio dell'ente impositore, ma la Corte afferma che nei casi di esenzione è il contribuente a dover provare i relativi presupposti.
Viene menzionato nel quadro normativo dell'IMU e del riferimento temporale alla rendita catastale iscritta al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione; la parte che invoca un giudicato sulla rendita deve tuttavia provarne il passaggio in giudicato.
Il giudicato esterno può spiegare effetti vincolanti solo se validamente provato e nei limiti del rapporto su cui si è formato.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Sono richiamati per descrivere la trasformazione del soggetto ricorrente, ma non costituiscono il nucleo decisorio della controversia.
È menzionato come titolo della trascrizione del vincolo di destinazione sugli immobili, ma tale vincolo non è ritenuto sufficiente, da solo, a superare i requisiti dell'esenzione IMU.
È richiamato per qualificare il fondo speciale previdenziale e il vincolo di destinazione dei beni, senza esonero automatico dall'IMU.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non è necessario che l'atto esamini e confuti ogni possibile causa di esenzione astrattamente invocabile.
- In materia di esenzioni ICI/IMU, il contribuente che le invoca ha l'onere di provare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, compreso il requisito oggettivo dell'utilizzazione dell'immobile con modalità non commerciali.
- L'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede, in via cumulativa, la natura soggettiva dell'ente, la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività tassativamente indicate e l'effettivo svolgimento di tali attività con modalità non commerciali; la disciplina di favore non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
- La mera destinazione statutaria o il vincolo di destinazione del bene non bastano a fondare l'esenzione se l'immobile è concesso in locazione o comunque utilizzato indirettamente da terzi, poiché la norma richiede l'utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore.
- Nei giudizi tributari, la deduzione del giudicato esterno richiede la prova della sua effettiva formazione mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato; la sola allegazione della decisione non è sufficiente.
- Il giudicato formatosi in una controversia su rendita catastale o su un diverso rapporto tributario non può essere automaticamente esteso a un nuovo giudizio IMU se il rapporto dedotto o il contraddittorio necessario non coincidono.
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