Cassazione Civile, Ordinanza n. 23236/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’affidamento in concessione della gestione e dell’utilizzo di un complesso sportivo pubblico, con convenzione successivamente integrata da un atto aggiuntivo che rideterminava gli interventi di riqualificazione a carico della concessionaria. Dopo la nomina di un commissario ad acta, la concessionaria veniva dichiarata decaduta dalla concessione e destinataria di ordine di rilascio dell’impianto, sulla base di tre contestazioni: mutamento della compagine societaria in violazione dell’avviso di gara e della convenzione, affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione senza procedura ad evidenza pubblica e affidamento a impresa priva di SOA e dei requisiti tecnico-economici richiesti. Il TAR respingeva i motivi aggiunti e il Consiglio di Stato confermava, ritenendo che la società si fosse trasformata sostanzialmente da ente senza fine di lucro a soggetto con finalità lucrative, anche per l’affidamento diretto dei lavori al socio di maggioranza tramite società di costruzioni. In Cassazione la concessionaria deduceva: 1) violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa, sostenendo che il Consiglio di Stato si fosse sostituito agli organi competenti nella qualificazione della natura lucrativa della società e avesse erroneamente valorizzato fatti e documenti, oltre a ignorare che l’atto aggiuntivo e la precedente sentenza amministrativa avrebbero escluso l’obbligo di gara; 2) difetto relativo di giurisdizione, assumendo che la lite riguardasse ormai la fase esecutiva del rapporto contrattuale e dovesse appartenere al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato integrasse uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione: la motivazione impugnata, infatti, si è limitata all’interpretazione dei fatti, degli atti e della disciplina applicabile, senza sostituirsi alla pubblica amministrazione né esercitare un sindacato di merito amministrativo. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul difetto relativo di giurisdizione perché la ricorrente aveva introdotto il giudizio davanti al giudice amministrativo senza contestare la giurisdizione nei gradi di merito, con conseguente operatività del divieto di auto-eccezione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori importi previsti per la definizione in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale
richiamato dalla ricorrente per contestare la giurisdizione del giudice amministrativo e il perimetro del sindacato
richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura della società sportiva dilettantistica
richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione societaria e il mutamento di scopo
art. 29 statuto C.O.N.I.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la qualificazione della natura sportiva/lucrativa spettasse ad organi competenti
invocato come base dei motivi di ricorso per cassazione
procedura accelerata; la Corte rileva che la decisione conforme alla proposta comporta applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la memoria depositata
applicato per la condanna aggravata della parte soccombente, ritenuta ipotesi di abuso del processo
il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è deducibile solo con specifico motivo contro il capo che abbia statuito sulla giurisdizione
richiamato come indice della tendenza dell’ordinamento a limitare la proponibilità della questione di giurisdizione da parte dell’attore soccombente
richiamato per qualificare il complesso sportivo come bene del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico
art. 1, comma 2, lettera d), codice dei contratti pubblici
richiamato dai giudici amministrativi per affermare l’obbligo di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori
richiamata dalla ricorrente come normativa che sarebbe stata esclusa dal giudicato amministrativo precedente
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamato per l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. è ammissibile solo per denunciare violazioni dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori di interpretazione dei fatti, degli atti o della legge compiuti dal giudice speciale.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice amministrativo qualifichi la vicenda in modo sostanzialistico o utilizzi espressioni che, in astratto, possano richiamare concetti tecnici diversi, se la decisione resta ancorata alla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato.
- La doglianza di difetto di giurisdizione è inammissibile quando sia proposta dalla parte che ha introdotto il giudizio davanti a quel giudice e non abbia contestato la giurisdizione nei gradi di merito, operando il principio del divieto di auto-eccezione.
- Quando il ricorrente soccombe nel merito dinanzi al giudice da lui stesso adito, non può trasferire su un capo autonomo concernente la giurisdizione la propria soccombenza sostanziale per sostenere il difetto di giurisdizione.
- In presenza di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare la disciplina sull’abuso del processo e condannare la parte soccombente agli importi aggiuntivi previsti dall’art. 96 c.p.c. e dal contributo unificato supplementare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23213/2024 del 28/08/2024
- ordinanza_civile · 28 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23215/2024 del 28/08/2024
- ordinanza_civile · 28 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23216/2024 del 28/08/2024
- ordinanza_civile · 28 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23220/2024 del 28/08/2024
- ordinanza_civile · 28 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23222/2024 del 28/08/2024
- ordinanza_civile · 28 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2024 del 28/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →