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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa agli anni d'imposta 2007 e 2008, fondata sul mancato pagamento di avvisi di accertamento. Il contribuente aveva sostenuto che la notifica dei due avvisi prodromici fosse irregolare; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo valida la notifica eseguita secondo la disciplina dell'irreperibilità assoluta. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione di legge, sostenendo che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973, il notificatore non avrebbe potuto procedere alla notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 senza previamente ricercare il destinatario nel territorio comunale di residenza/domicilio fiscale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non aveva considerato la deduzione relativa alla modifica dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e alla necessità di attestare le ricerche svolte nel comune prima di certificare l'irreperibilità assoluta. La Corte ha inoltre escluso la sospensione del giudizio per la pendenza di una querela di falso proposta solo dopo la sentenza impugnata, osservando che le nullità mediate devono risultare da atti già prodotti nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha osservato che la relata di notifica presente in atti conteneva soltanto la dicitura "trasferito 29.11.13", senza indicare la fonte dell'informazione né le ricerche effettivamente compiute dal notificatore; pertanto non era dato verificare se vi fosse stata una reale irreperibilità assoluta o, piuttosto, una mera temporanea assenza. La Corte ha richiamato il principio per cui la fede privilegiata copre solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi e percepita direttamente dal pubblico ufficiale, ma nella specie mancava qualsiasi elemento che rendesse attendibile tale presupposto. Ha inoltre rilevato che, da una visura anagrafica effettuata poco dopo, il destinatario risultava avere la residenza proprio nel luogo della notificazione tentata, sicché non risultava dimostrato che il notificante avesse svolto e documentato ricerche idonee a verificare i presupposti dell'irreperibilità assoluta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è esclusa perché la querela di falso è stata proposta dopo la sentenza impugnata e il relativo documento non poteva essere introdotto in cassazione come nuovo

  • art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che, prima della notifica in forma semplificata, il notificatore dovesse svolgere ricerche del destinatario nel territorio comunale

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disciplina la notifica in caso di irreperibilità assoluta; la sua applicazione richiede la verifica dei presupposti fattuali dell'irreperibilità

Massime di principio

  • Quando la notifica è eseguita per irreperibilità assoluta, la relata deve consentire di verificare in modo effettivo i presupposti fattuali dell'irreperibilità e le ricerche svolte dal notificatore; una mera indicazione apodittica non è sufficiente.
  • La fede privilegiata della relata di notifica copre solo le circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale o il contenuto estrinseco di notizie apprese da terzi, non anche valutazioni o illazioni non supportate da elementi esterni.
  • Se dagli atti non emerge che il notificatore abbia effettuato ricerche concrete e documentate nel luogo di residenza o domicilio fiscale, non può essere affermata la regolarità della notifica per irreperibilità assoluta.
  • Le nullità processuali derivate da vizi occorsi nel merito possono essere dedotte in cassazione solo se risultano da atti già prodotti nel giudizio di merito; documenti nuovi formati dopo la sentenza impugnata non possono fondare la sospensione necessaria del giudizio di legittimità.
  • L'accoglimento del motivo che investe la validità della notifica assorbe le ulteriori censure relative al medesimo segmento della decisione

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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