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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23220/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di sfratto per morosità relativa a un immobile locato a uso commerciale. I locatori avevano convenuto sia la conduttrice originaria sia il cessionario dell'azienda cui era collegato il rapporto locatizio, assumendo che anche la cedente rispondesse del mancato pagamento dei canoni da parte del cessionario. Nel giudizio di merito il cessionario e i locatori avevano poi transatto la lite, con rilascio dell'immobile, mentre la cedente aveva insistito per l'accertamento della propria estraneità alla morosità e della carenza di legittimazione passiva. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la cedente fosse legittimata passivamente e respingendo la domanda di accertamento negativo della responsabilità solidale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36 L. 392/1978, sostenendo che la transazione con il solo cessionario e il rilascio dell'immobile avrebbero escluso la sua responsabilità; 2) violazione del medesimo art. 36, assumendo che la cedente sarebbe obbligata solo in via sussidiaria, previa escussione e previa messa in mora del cessionario, che nel caso non sarebbe stata validamente eseguita; 3) violazione dei principi di correttezza e buona fede e dell'art. 1408 c.c., lamentando che i locatori avessero agito contro due soggetti per poi transigere solo con uno, senza notiziarla dell'inadempimento del cessionario e senza coinvolgerla nella transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'art. 36 L. 392/1978 consente al locatore, se non libera il cedente, di agire anche contro quest'ultimo se il cessionario non adempie, e perché la censura non aveva considerato una ratio decidendi ulteriore della sentenza impugnata. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza e per novità/inadeguata specificazione della questione relativa alla preventiva messa in mora, non trattata in appello. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché fondato anche su questioni nuove non dimostrate come già dedotte, perché l'art. 1408 c.c. è comunque recessivo rispetto alla norma speciale dell'art. 36 L. 392/1978, e perché la doglianza tendeva a una rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il controricorso dei resistenti è stato a sua volta dichiarato inammissibile per tardività e difetto di notifica, e la Corte ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 L. 392/1978

    "Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte"

    Nella cessione del contratto di locazione il cedente resta esposto all'azione del locatore, sul piano sostanziale e processuale, finché non sia stato liberato; la norma consente di agire anche contro il cedente in caso di inadempimento del cessionario.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo che non contiene una critica specifica e correlata alla decisione impugnata è inammissibile come 'non motivo'.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e trascrivere i contenuti rilevanti affinché la Corte possa verificare la censura senza autonomo esame del fascicolo.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso tardivo e non notificato è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da questa norma.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di correttezza, ma la censura fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile/infondata.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 1408 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere obblighi informativi del locatore verso il cedente; la Corte ha rilevato che, comunque, la disciplina speciale dell'art. 36 L. 392/1978 prevale, e che la questione era nuova o non trattata in sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella cessione del contratto di locazione, se il locatore non libera espressamente il cedente, quest'ultimo conserva la legittimazione passiva per le azioni relative alla prosecuzione o alla cessazione del rapporto, compresa l'azione per morosità conseguente all'inadempimento del cessionario.
  • La transazione intervenuta tra il locatore e il solo cessionario non elimina, di per sé, la legittimazione passiva del cedente, se non risulta una sua espressa liberazione.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la censura che non si confronta con la ratio decidendi o introduce questioni nuove è inammissibile.
  • Per denunciare in cassazione una questione di fatto o una questione giuridica non trattata nella sentenza, il ricorrente deve indicare puntualmente in quale sede e con quali atti l'abbia già dedotta nei gradi di merito.
  • L'art. 366, n. 6, c.p.c. impone l'onere di specifica indicazione e, se necessario, trascrizione degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della censura senza autonoma ricerca nel fascicolo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili i motivi diretti contro le altre.
  • Nel rapporto speciale disciplinato dall'art. 36 L. 392/1978, eventuali richiami alla disciplina generale della cessione del contratto non possono prevalere sulla norma speciale nella parte in cui regola la responsabilità del cedente verso il locatore.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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