Cassazione Civile, Ordinanza n. 23216/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre procedure di espropriazione immobiliare promosse contro una società debitrice. Nel progetto di distribuzione del ricavato, il giudice dell'esecuzione aveva collocato in via privilegiata un istituto di credito per una somma complessiva di euro 603.650,98, comprendente euro 509.444,96 a titolo di capitale residuo e ulteriori somme a titolo di interessi ex art. 2855 c.c. Un'altra creditrice intervenuta, anch'essa munita di privilegio, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contestando sia l'assegnazione del privilegio sul capitale oltre euro 400.000, sia il riconoscimento degli interessi in privilegio. Il tribunale ha rigettato l'opposizione. In cassazione la creditrice opponente ha articolato sei motivi, denunciando: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatto decisivo; motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; e, sempre in relazione al privilegio sugli interessi, gli stessi vizi di ultrapetizione, omesso esame e motivazione contraddittoria. La Suprema Corte ha però rilevato che il ricorso non conteneva un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., perché mancavano la compiuta descrizione del progetto di distribuzione, della posizione dei creditori, del contenuto del titolo esecutivo e della trascrizione, almeno essenziale, dell'atto di opposizione originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibile anche il controricorso dell'istituto di credito, perché tardivamente notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., precisando altresì che nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini e che tale disciplina si estende anche al giudizio di cassazione. Nel merito dell'ammissibilità del ricorso, la Corte ha affermato che l'atto era carente del requisito di esposizione sommaria dei fatti richiesto dall'art. 366, n. 3, c.p.c., in quanto non consentiva di comprendere chiaramente la vicenda sostanziale e processuale né di verificare la pertinenza delle censure rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Non ha provveduto sulle spese di legittimità per la tardività del controricorso e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ordinanze rese ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ.
richiamato come base del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato in sede esecutiva
interessi ai sensi dell'art. 2855 cod. civ.
richiamato quale fondamento del privilegio riconosciuto alle somme per interessi
termine all'uopo fissato dall'art. 370 del codice di rito
il controricorso notificato oltre tale termine è inammissibile
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
requisito della esposizione sommaria dei fatti
il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa e processuali, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o agli atti
art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato insieme alla legge n. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nei giudizi di opposizione esecutiva
artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742
l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742
le opposizioni all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale; la regola si estende all'intero processo oppositivo e ai gradi di impugnazione
menzionato nei motivi di ricorso come parametro della censura di motivazione contraddittoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. è essenziale e va assolto in modo da consentire alla Corte la comprensione autonoma e completa della vicenda sostanziale e processuale, senza rinvio ad atti esterni o alla sola sentenza impugnata.
- Nelle opposizioni esecutive il ricorso per cassazione deve descrivere compiutamente il contenuto dell'atto introduttivo originario e i motivi di opposizione, perché il thema decidendum è circoscritto ai motivi dedotti in quella sede e ogni mutamento integra domanda nuova.
- La disciplina della sospensione feriale non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e, per effetto della natura della lite, il mancato arresto dei termini opera in ogni fase e grado, comprese le impugnazioni.
- La tardività del controricorso determina la sua inammissibilità e rende irrituale ogni attività difensiva successiva svolta nel giudizio di legittimità.
- In sede di opposizione alla distribuzione del ricavato esecutivo, la contestazione del privilegio attribuito a un creditore richiede una chiara indicazione della posizione di tutti i creditori nel progetto di distribuzione e dell'interesse concreto e attuale dell'opponente a ottenere una diversa graduazione.
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