Cassazione Civile, Ordinanza n. 23215/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di un avviso di intimazione fondato su più cartelle esattoriali relative a IRPEF e IVA di diverse annualità. La contribuente ha impugnato l'intimazione, limitatamente ad alcune cartelle, sostenendo in cassazione: 1) che la CTR avrebbe dovuto applicare la prescrizione quinquennale ai crediti tributari richiesti con atti di riscossione notificati da oltre cinque anni, richiamando l'art. 2948 c.c.; 2) che la CTR avrebbe errato nel riconoscere effetti interruttivi della prescrizione alla notifica di atti di pignoramento presso terzi, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e alle istanze di rateazione, con violazione dell'art. 2944 c.c. La Suprema Corte ha invece rilevato che, per IRPEF e IVA, il credito erariale si prescrive ordinariamente in dieci anni, non essendo applicabile la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche; ha inoltre ritenuto che la richiesta di rateizzazione valga, di regola, come atto interruttivo della prescrizione perché implica conoscenza delle cartelle e degli atti presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i tributi erariali IRPEF e IVA non soggiacciono, in via generale, alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma al termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, evidenziando che la CTR aveva comunque correttamente valorizzato l'effetto interruttivo derivante dalla richiesta di rateizzazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
non si applica ai crediti IRPEF e IVA perché questi non sono prestazioni periodiche in senso tecnico, mancando una causa debendi continuativa; per tali crediti opera il termine ordinario decennale
costituisce il termine ordinario di prescrizione applicabile ai crediti erariali per IRPEF e IVA in assenza di espressa previsione diversa
richiamato dalla ricorrente per contestare l'effetto interruttivo degli atti indicati; la Corte richiama invece il principio per cui la richiesta di rateizzazione vale normalmente come atto interruttivo
opera solo nei casi di conversione della prescrizione breve in decennale a seguito di titolo giudiziale definitivo; non rileva nel caso dei tributi IRPEF e IVA per i quali il termine è già decennale
art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
prevede la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative pecuniarie tributarie non accertate in sede giurisdizionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF e IVA, in mancanza di una previsione speciale, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale delle prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c., poiché ogni anno d'imposta dà luogo a un autonomo presupposto impositivo.
- La prescrizione breve eventualmente prevista per taluni crediti non si converte automaticamente nel termine ordinario decennale per il solo fatto che sia scaduto il termine per impugnare l'atto di riscossione; tale conversione opera solo nei casi disciplinati dall'art. 2953 c.c. e, in particolare, in presenza di titolo giudiziale definitivo.
- La richiesta di rateizzazione del debito iscritto a ruolo, di regola, costituisce atto interruttivo della prescrizione perché presuppone la conoscenza delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi presupposti, precludendo al contribuente di negarne validamente la conoscenza.
- In materia tributaria occorre distinguere tra tributo, sanzioni e interessi ai fini della prescrizione: le sanzioni amministrative tributarie non definitivamente accertate seguono il termine quinquennale speciale, mentre gli interessi restano soggetti al termine quinquennale proprio della loro autonomia rispetto al capitale.
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