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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23222/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento emessa a seguito della notifica di precedenti cartelle, deducendo davanti al giudice tributario l'omessa notificazione degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario dalla riscossione delle somme richieste. Il primo giudice aveva respinto il ricorso ritenendo regolarmente notificate le cartelle; in appello la decisione era stata confermata, valorizzando anche una sentenza civile che aveva rigettato la querela di falso proposta contro le relate di notifica e ritenendo che le questioni su prescrizione/decadenza dovessero essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle e non con il successivo giudizio sull'intimazione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che mancasse la raccomandata informativa della notifica eseguita con deposito in casa comunale; 2) nullità per omessa pronuncia sull'omissione/incomprensibilità delle somme per sanzioni e interessi e sulla violazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; 3) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dal potere di riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e della prova della notificazione, oltre a essere privo di specificità per mancata trascrizione/allegazione delle relate; la Corte ha inoltre rilevato l'esistenza, per quanto dedotto dalla resistente, di un giudicato esterno successivo alla sentenza impugnata, formato tra le stesse parti sulla regolarità della notifica della cartella presupposta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché le censure riguardavano la cartella e non l'intimazione, sicché avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio relativo alla cartella; in ogni caso anche qui operava il giudicato esterno. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato poiché la CTR si era espressamente pronunciata affermando che la doglianza andava proposta con l'impugnazione della cartella, e la motivazione è stata ritenuta comunque sufficiente sotto il minimo costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione o omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era presente e sufficiente e, per alcuni profili, la questione era comunque inammissibile nel giudizio sull'intimazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato quale disciplina della notificazione per irreperibilità del destinatario; la Corte non ha riesaminato direttamente la prova della sua corretta esecuzione.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le sanzioni tributarie non producono interessi, ma la questione è stata ritenuta non deducibile nel giudizio sull'intimazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 19, comma 3, d.P.R. n. 546/1992

    richiamato nel principio secondo cui l'impugnazione della cartella per vizi di notifica dell'atto presupposto attiene a un presupposto di impugnabilità e non a un vizio del processo tributario.

  • art. 16, terzo comma, d.P.R. n. 636/1972

    richiamato nel medesimo principio giurisprudenziale sul carattere di presupposto dell'avviso di accertamento ai fini dell'impugnabilità della cartella.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale accertamento mediante esame diretto degli atti se il motivo tende, in sostanza, a una rivalutazione probatoria.
  • Le censure che investono la cartella di pagamento, e non l'intimazione successiva, devono essere dedotte nel giudizio di impugnazione della cartella stessa; nel giudizio contro l'intimazione non è ammissibile introdurre per la prima volta questioni relative alla validità della cartella o alla debenza originaria delle somme.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche in forma sintetica, e la motivazione consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, superando il c.d. minimo costituzionale.
  • La mancata specificità del motivo di ricorso per cassazione, specie quando si contesti la notificazione di atti, sussiste se il ricorrente non trascrive o non localizza gli atti e le relate su cui fonda la censura.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una questione pregiudiziale o comune al nuovo giudizio preclude una decisione contrastante, anche se la sentenza che lo ha formato sia successiva alla decisione impugnata, ove sia dedotto nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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