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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23213/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La lite nasce da un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione per tredici cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, intestate originariamente a una società poi incorporata. La società destinataria dell’intimazione ha proposto opposizione deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti. Il giudice di pace ha accolto l’opposizione e il tribunale ha confermato il rigetto dell’appello dell’agente della riscossione, ritenendo che l’atto di intervento con domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. prodotto dall’agente non fosse utilizzabile come fatto interruttivo della prescrizione perché depositato in copia cartacea di atto informatico priva di attestazione di conformità. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul documento informatico e sulla prova delle copie, sostenendo che la copia analogica dell’atto di intervento e della ricevuta telematica fosse comunque utilizzabile, oppure che il disconoscimento avversario fosse troppo generico perché limitato a negare la presenza dell’attestazione di conformità senza specificare quale difformità rispetto all’originale fosse contestata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’agente della riscossione, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Grosseto in diversa composizione per un nuovo esame. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società resistente perché tardivo, rilevando che nel giudizio di opposizione all’esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini e che, quindi, il termine per il controricorso/ricorso incidentale era spirato. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come base dell’intimazione di pagamento impugnata

  • art. 511 c.p.c.

    richiamato con riferimento all’atto di intervento con domanda di sostituzione esecutiva

  • artt. 499 e 511 c.p.c.

    indicati dalla ricorrente come norme regolatrici dell’intervento/sostituzione nella procedura esecutiva

  • art. 16-decies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221

    invocato dalla ricorrente in tema di attestazione di conformità delle copie di documenti informatici

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    ricordato dalla ricorrente e applicato dalla Corte nel quadro della disciplina del documento informatico e delle copie analogiche

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per la disciplina del disconoscimento della conformità delle copie fotografiche di documenti

  • art. 2712 c.c.

    utilizzato dalla Corte per qualificare la ricevuta di deposito telematico come riproduzione informatica di un fatto giuridicamente rilevante

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la tardività del ricorso incidentale/controricorso

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato nel ragionamento sulla sospensione feriale dei termini

  • artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    interpretati nel senso che le opposizioni all’esecuzione restano sottratte alla sospensione feriale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di copia analogica di un documento informatico o di una riproduzione telematica non è inutilizzabile per il solo fatto che sia priva di attestazione di conformità; la sua efficacia probatoria resta ferma finché la conformità all’originale non sia specificamente e chiaramente disconosciuta.
  • Il disconoscimento idoneo a privare efficacia probatoria a una copia deve essere chiaro, puntuale e circostanziato: non bastano contestazioni generiche, clausole di stile o la mera affermazione che il documento sia una "mera copia" o sia privo di attestazione.
  • La disciplina delle copie analogiche di documenti informatici va letta in coerenza con i principi già elaborati per le riproduzioni meccaniche e per le copie fotografiche ex artt. 2712 e 2719 c.c.
  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini; la regola investe l’intero processo oppositivo e si riflette anche sulle impugnazioni, rendendo rilevabile d’ufficio la tardività del ricorso incidentale o del controricorso.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla pretesa inutilizzabilità di una copia documentale senza accertare se vi sia stato un disconoscimento specifico della conformità, la decisione è censurabile per falsa applicazione delle norme sulla prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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