Cassazione Civile, Ordinanza n. 00913/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione a ruolo fondata su venticinque cartelle esattoriali che il contribuente assumeva mai notificate. Dopo una prima fase processuale segnata da questioni sulla necessità del patrocinio tecnico nel giudizio tributario e da una cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per tredici cartelle riferite a crediti previdenziali e l'inammissibilità del ricorso per le altre cartelle, ritenute notificate e non tempestivamente impugnate. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione in tema di assistenza tecnica; nullità/irritualità della notifica dell'appello dell'agente della riscossione, asseritamente eseguita alla parte e non al difensore; erronea applicazione del principio di non contestazione in ordine alla prova delle notifiche delle cartelle; violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per insufficienza della prova della notifica; omessa esibizione degli originali delle relate ex art. 2719 c.c.; e difetto di legittimazione processuale dell'agente della riscossione, che secondo il ricorrente non avrebbe potuto stare in giudizio con avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso solo per le cartelle che il ricorrente, nella memoria, ha indicato come oggetto di 'sgravio', ravvisando un sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Per il resto ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione sulla necessaria assistenza tecnica, reputando comunque sanato il vizio originario mediante successiva costituzione del difensore; ha giudicato valida la notifica dell'appello presso la residenza/domicilio della parte in assenza di elezione di domicilio presso il difensore; ha confermato l'operatività del principio di non contestazione sulla ritualità delle notifiche delle cartelle; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle copie delle relate per difetto di autosufficienza; e ha escluso che l'Agenzia della riscossione fosse tenuta a costituirsi solo con Avvocatura dello Stato o con propri funzionari, riconoscendo la legittimità del patrocinio di un avvocato del libero foro. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati, ma con applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
la sopravvenuta rinuncia sostanziale all'impugnativa di alcune cartelle integra difetto di interesse ad agire e giustifica la parziale inammissibilità del ricorso
nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
vincola il giudice di rinvio al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione
la necessaria assistenza tecnica nel processo tributario va assicurata senza irragionevoli sanzioni di inammissibilità; il vizio originario può ritenersi superato se la difesa tecnica interviene nel corso del giudizio
richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni degli atti processuali tributari
richiamato in relazione alla disciplina del domicilio e delle notificazioni nel processo tributario
evocato dal ricorrente per sostenere l'irritualità della notifica dell'appello al difensore anziché alla parte
la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte consente di ritenerli ammessi e non richiede ulteriore prova
richiamato per contestare la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali
il disconoscimento della conformità della copia all'originale va dedotto in modo specifico; in difetto, la censura è inammissibile
disciplina la legittimazione a stare in giudizio dell'agente della riscossione, distinta dalla regola sulla difesa tecnica
prevede l'obbligo di assistenza tecnica per le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione, non un divieto per questi ultimi di farsi assistere da difensori abilitati
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
conferma che ente impositore e agente della riscossione possono essere assistiti da propri funzionari, ma non esclude il patrocinio di avvocati esterni
art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
secondo l'interpretazione richiamata, opera solo quando l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi ad essa riservati convenzionalmente, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati, secondo un regime alternativo e non esclusivo
art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019
norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933 rispetto al patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio rescindente vincola il giudice di rinvio, ma l'effettiva conformazione alla decisione va verificata alla luce dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La mancanza originaria di assistenza tecnica non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se, nel corso del giudizio, il contribuente si munisce di difesa tecnica in modo idoneo a salvaguardare il diritto di difesa.
- La notifica dell'appello tributario può considerarsi valida se eseguita presso la residenza o il domicilio della parte quando non risulti eletta una specifica domiciliazione presso il difensore.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario: i fatti storici non specificamente contestati dalla parte costituita devono ritenersi ammessi e non richiedono ulteriore prova.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o dedurre censure generiche sulla ritualità delle notifiche se non sono indicati con precisione gli specifici vizi e gli atti coinvolti.
- Il disconoscimento della conformità delle copie agli originali deve essere specifico e autosufficiente; in difetto, non può pretendersi l'esibizione degli originali.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi nei giudizi tributari con avvocati del libero foro: il sistema normativo non riserva in via esclusiva il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, né vieta l'assistenza di difensori esterni.
- rami
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