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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00876/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per maggiore PREU relativo agli anni 2012 e 2013, emessi a seguito di verifica fiscale su apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro utilizzati dalla società. L’Amministrazione ha contestato che gli apparecchi, pur muniti di nulla osta, fossero stati manipolati per alterare i dati delle giocate e occultare il reale imponibile, recuperando a tassazione il maggior PREU. La società ha impugnato gli avvisi e, dopo un primo rigetto in CTP, la Corte di giustizia tributaria regionale ha accolto solo parzialmente gli appelli, rideterminando l’imposta ma senza esplicitare i criteri di calcolo. In Cassazione, l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché priva di indicazione dei criteri utilizzati per ridurre la pretesa fiscale; dall’altro, la violazione dell’art. 14 d.lgs. 472/1997, sostenendo che il periodo di decorrenza della pretesa dovesse essere anteriore a quello individuato dalla CTR. La società ha proposto ricorso incidentale, a sua volta denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui aveva rideterminato l’imposta senza esporre ragioni e criteri contabili, e lamentando altresì l’omesso esame di un documento allegato all’avviso relativo al periodo dei dati SOGEI.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettando il secondo motivo del ricorso principale e dichiarando assorbiti il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d’appello è stata ritenuta viziata da motivazione meramente apparente, perché non consentiva di comprendere i criteri seguiti per la rideterminazione del maggior PREU. È stata invece dichiarata inammissibile, per novità, la censura dell’Agenzia sulla decorrenza del periodo in relazione alla responsabilità solidale da cessione d’azienda, poiché la questione non risultava trattata nei termini dedotti e non emergeva che la società fosse stata considerata cessionaria di ramo d’azienda ai fini dell’accertamento diretto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza di merito deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito; la sua totale mancanza o apparenza integra vizio di nullità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1997

    Nelle sentenze tributarie la motivazione deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione; l’omissione dei criteri di rideterminazione della pretesa rende la pronuncia meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile.

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    In tema di responsabilità solidale per debiti d’imposta dell’azienda ceduta, il soggetto passivo dell’imposta nei cui confronti si svolge l’attività accertativa resta il cedente; verso il cessionario l’amministrazione procede, in via conseguenziale, all’iscrizione a ruolo, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, salvo i presupposti propri della controversia concreta.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la mancata acquisizione e valutazione di dati e documenti contabili ai fini della rideterminazione della pretesa.

  • artt. 193 e 210 c.p.c.

    Invocati nel ricorso incidentale per denunciare la mancata assunzione di mezzi istruttori e l’omesso utilizzo di documentazione rilevante.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento parziale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per contestare la regolazione delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale.

  • art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269/2003

    Norma sostanziale posta a base del recupero a tassazione del maggiore PREU, in relazione alla manipolazione degli apparecchi da intrattenimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se è del tutto mancante o meramente apparente, cioè se non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza o di chiarezza argomentativa.
  • Integra motivazione apparente la decisione che ridetermina un importo tributario senza indicare i criteri di calcolo, i dati contabili considerati e il passaggio logico che conduce al risultato finale.
  • In tema di impugnazioni in materia tributaria, una censura nuova, che introduca per la prima volta un diverso inquadramento del rapporto o del soggetto passivo rispetto a quanto emerso nei gradi di merito, è inammissibile per novità.
  • Nella responsabilità solidale per debiti fiscali connessi a cessione d’azienda, il soggetto passivo dell’imposta resta il cedente; nei confronti del cessionario l’amministrazione agisce, in linea di principio, mediante iscrizione a ruolo della pretesa non versata, nei limiti della responsabilità solidale.
  • La compensazione delle spese e ogni statuizione accessoria devono essere coerenti con l’esito effettivo della lite e devono trovare adeguato supporto nella motivazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAzienda
RamiProcesso civileTributiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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