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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00873/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA detratta nel 2013 da una società, ritenendo che le fatture fossero relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da fornitori privi di effettiva capacità economico-finanziaria. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR ha confermato la decisione, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR avesse liquidato in modo laconico e contraddittorio i documenti prodotti dall'Ufficio; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato i principi, anche unionale, secondo cui l'Amministrazione può provare per presunzioni la consapevolezza del cessionario della frode e il contribuente, in presenza di indici anomali, ha un obbligo di verifica nei limiti dell'esigibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di ricostruire l'iter logico seguito: il giudice di merito aveva considerato non decisivi la mancata opposizione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei fornitori e la cessazione di uno di essi, trattandosi di fatti successivi all'anno d'imposta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Non è stata adottata statuizione sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio denunciato perché la motivazione, seppur sintetica, è comunque comprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    invocato per sostenere la motivazione apparente; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità riguarda solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, senza che nel caso concreto sia ravvisata una sua violazione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ne esclude la sussistenza.

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte osserva che la censura, in concreto, richiede una rivalutazione delle prove.

  • art. 2727 cod. civ.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte afferma che, in mancanza di ulteriori allegazioni, la doglianza mira soltanto a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale norma sulla detrazione IVA nel quadro della controversia sulle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 19 d.P.R. IVA in tema di fatture e detraibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    invocato per la violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura è sostanzialmente di merito.

  • Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053

    richiamata per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione alle sole anomalie motivazionali rilevanti sul piano costituzionale.

  • Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476

    richiamata per ribadire che la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04

    richiamata per il principio secondo cui il diritto di detrazione può essere negato se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode IVA.

  • Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11

    richiamata per il medesimo criterio della consapevolezza o conoscibilità della frode ai fini della detrazione IVA.

  • Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14

    richiamata per la regola della tutela della buona fede del soggetto passivo e dell'onere dell'Amministrazione di provare la conoscibilità della frode.

  • Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11

    richiamata per il criterio secondo cui il contribuente non deve aver saputo né potuto sapere della frode, valutato alla luce dell'ordinaria diligenza.

Massime di principio

  • In cassazione è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile la mera insufficienza o sinteticità della motivazione se dal testo della sentenza è comunque ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, ma deve comunque dimostrare, sia pure indirettamente, elementi fattuali della frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; quando la doglianza si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove, essa è inammissibile in sede di legittimità.
  • Ai fini della detrazione IVA, la tutela della buona fede del contribuente impedisce il diniego automatico del diritto quando non risulti che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, della partecipazione dell'operazione a una frode.
  • Documenti riferiti a fornitori o a eventi successivi al periodo d'imposta oggetto di contestazione possono essere ritenuti non decisivi dal giudice di merito se non idonei a dimostrare la consapevolezza del contribuente nel momento in cui le fatture furono emesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImputazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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