Cassazione Civile, Ordinanza n. 00881/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione, da parte del Tribunale, di una proposta di concordato semplificato presentata da una società in crisi e dalla successiva impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, creditrice per oltre 1,2 milioni di euro. L’Agenzia aveva chiesto la revoca del decreto di omologazione sostenendo che la debitrice non aveva agito secondo correttezza e buona fede nelle trattative della composizione negoziata, perché fin dall’inizio era prevedibile che la proposta di ristrutturazione non sarebbe stata accettata dalla quasi totalità dei creditori, in presenza di un unico asset immobiliare di valore e di una finanza esterna giudicata insufficiente. In sede di reclamo la società aveva eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’impugnazione. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale e dell’ausiliario, ritenuti litisconsorti necessari. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 25-sexies, comma 6, e 247, comma 5, CCII, oltre che degli artt. 68, 152, 331, 348, 309 e 181 c.p.c., sostenendo che il liquidatore e l’ausiliario non sono parti necessarie del giudizio di reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato e che, comunque, la mancata comparizione del reclamante non poteva giustificare una declaratoria di inammissibilità, dovendosi decidere il merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello, affermando che nel giudizio di reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono contraddittori necessari né l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII né il commissario/liquidatore nominato con il decreto di omologazione. Di conseguenza, l’ordine di integrazione del contraddittorio era privo di effetti e la mancata ottemperanza non poteva determinare l’inammissibilità del reclamo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà esaminare il merito dell’impugnazione applicando il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
prevede la nomina dell’ausiliario nella procedura di concordato semplificato; tale figura è qualificata come ausiliaria del tribunale e non come parte sostanziale del giudizio di reclamo.
regola il reclamo avverso il provvedimento di omologazione del concordato semplificato; il reclamo non impone la partecipazione necessaria dell’ausiliario o del liquidatore.
richiamato per la figura del commissario liquidatore nominato nel concordato semplificato, anch’esso considerato organo ausiliario e non contraddittore necessario.
richiamato dalla Corte territoriale per sostenere l’integrazione del contraddittorio; la Cassazione esclude che da tale richiamo discenda la necessità della partecipazione del liquidatore e dell’ausiliario nel reclamo.
richiamato in relazione alla nomina dell’ausiliario; non comporta, nel caso esaminato, la sua qualificazione come parte necessaria.
norma evocata nel motivo di ricorso come parte del quadro processuale denunciato.
richiamato dalla ricorrente per contestare l’affermazione di litisconsorzio necessario e l’obbligo di integrazione del contraddittorio.
richiamato dalla ricorrente nel censurare la declaratoria di inammissibilità del reclamo.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata comparizione all’udienza.
richiamato dalla ricorrente per escludere che la mancata comparizione del reclamante imponesse una chiusura in rito anziché la decisione nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione, rispettivamente violazione di legge e nullità processuale.
richiamato in via analogica per affermare che il commissario giudiziale nel concordato preventivo è ausiliario del giudice e non parte sostanziale.
richiamato per evidenziare che nel concordato preventivo il debitore conserva capacità e amministrazione dei beni sotto vigilanza del commissario.
richiamato per sottolineare la diversità tra la posizione del curatore e quella del commissario, che non presenta il conto della gestione.
richiamato in relazione ai precedenti sul ruolo del commissario giudiziale nelle procedure concorsuali.
richiamato per il principio secondo cui, se il reclamante non compare, il giudice deve decidere nel merito verificata la regolarità della notifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso l’omologazione di un concordato semplificato, l’ausiliario nominato dal tribunale e il commissario/liquidatore non assumono la qualità di parti in senso sostanziale e non sono contraddittori necessari.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio emesso nei confronti di soggetti che non siano litisconsorti necessari è privo di effetti, sicché la sua mancata esecuzione non può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- La mancata comparizione del reclamante all’udienza, ove la notificazione del ricorso e del decreto sia regolare, non giustifica una pronuncia di improcedibilità o di non luogo a provvedere, dovendo il giudice decidere il reclamo nel merito.
- Le figure ausiliarie nelle procedure concorsuali svolgono funzioni di vigilanza, informazione e impulso, ma non diventano titolari di un interesse sostanziale proprio da far valere in giudizio, né sostituti processuali delle parti.
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