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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00879/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al PREU per l'anno 2014, emesso a seguito di verifica fiscale sugli apparecchi da intrattenimento in dotazione. L'Amministrazione aveva riscontrato manipolazioni dei dati delle giocate e aveva recuperato a tassazione il maggior PREU, irrogando anche sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, riducendo l'imposta, anche per la parte riferita al periodo gennaio-giugno 2012, quando gli apparecchi erano stati ceduti da altro soggetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la società, quale cessionaria di ramo d'azienda, fosse solidalmente responsabile anche per il debito d'imposta riferibile al cedente e quindi non potesse invocare estraneità rispetto alle somme dovute nel periodo anteriore alla cessione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato, da un lato, che nella sentenza impugnata risultava che prima di giugno 2012 gli apparecchi erano in carico a un'altra società; dall'altro, che la doglianza era nuova, perché non emergeva che la pretesa fosse stata contestata alla società nel presupposto della sua qualità di cessionaria di ramo d'azienda. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. 472/1997, il soggetto passivo dell'imposta e destinatario dell'attività accertativa resta il cedente, mentre nei confronti del cessionario l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo dell'importo non versato in forza della responsabilità solidale, senza necessità di un autonomo atto di accertamento nei suoi confronti. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    In caso di cessione d'azienda, e per identità di ratio anche di ramo d'azienda, il cessionario risponde in solido, entro certi limiti, per imposta e sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti; tuttavia il soggetto passivo dell'imposta resta il cedente, nei cui confronti va svolta l'attività accertativa, mentre al cessionario può essere richiesto il pagamento tramite iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norma di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo d'azienda ex art. 14 d.lgs. 472/1997 non trasforma il cessionario nel soggetto passivo dell'imposta per i debiti pregressi: l'attività di accertamento deve essere svolta nei confronti del cedente, mentre al cessionario può essere richiesto il pagamento in via solidale mediante iscrizione a ruolo.
  • La tutela del cessionario contro la pretesa fiscale deve essere coerentemente allegata e provata nel giudizio di merito: una doglianza in cassazione che presupponga una qualificazione del rapporto non chiaramente risultante dagli atti o non dedotta nei gradi di merito è inammissibile per novità.
  • L'identità di ratio dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 consente l'applicazione della disciplina della responsabilità solidale anche alla cessione di ramo d'azienda, quando il complesso ceduto sia funzionalmente idoneo a proseguire autonomamente l'attività cui era destinato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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