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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00886/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Quattro garanti personali hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva deciso la controversia relativa a più fideiussioni prestate a favore di una società debitrice. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità delle fideiussioni perché conformi a uno schema ABI asseritamente integrante intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2, lett. a), L. n. 287/1990, sostenendo che ciò renderebbe inesistenti le obbligazioni dei fideiussori. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 1956 c.c. da parte del Banco di Napoli e alla pretesa inesistenza del credito in capo all’istituto, prospettando una decadenza della garanzia e un difetto di legittimazione attiva. Con il terzo motivo hanno denunciato l’omessa considerazione della decadenza del creditore garante per non avere agito entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni principali della società garantita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo del tutto carente la sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha affermato che il ricorso non consentiva di comprendere in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale, né le ragioni della decisione impugnata, e che tale lacuna non poteva essere colmata mediante il ricorso ad altri atti del processo o allo stesso controricorso. Conseguentemente non è stata esaminata nel merito alcuna delle censure. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente sommaria esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità e preclude la verifica dei motivi.

  • art. 2, lett. a), L. n. 287/1990

    È richiamato dai ricorrenti come norma che vieta intese tra imprese idonee a restringere la concorrenza, in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

  • art. 1956 c.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la decadenza della garanzia e contestare la persistenza del credito azionato dall’istituto bancario.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte afferma che il contraddittorio preventivo non è necessario quando si rileva d’ufficio un’inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    L’obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, non le cause di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto del presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sommaria esposizione dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale e di valutare le censure senza dover consultare altri atti del processo.
  • Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è prescritto a pena di inammissibilità e la sua mancanza non può essere sanata dall’esame dei motivi di ricorso, del controricorso o di altri atti processuali.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio, poiché il meccanismo del contraddittorio preventivo ex art. 101 c.p.c. non si applica alle questioni di inammissibilità processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti formali essenziali, la Corte non esamina il merito delle censure e liquida le spese secondo soccombenza, oltre agli eventuali oneri accessori di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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