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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00885/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello e, di riflesso, la validità della pretesa creditoria azionata in monitorio nei limiti già accertati nei gradi di merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore della controricorrente, mentre nulla è stato disposto nei confronti della società rimasta intimata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 62.076,00 emesso per rate insolute di un finanziamento industriale e per somme utilizzate su un conto corrente affidato, entrambi accesi presso banca poi succeduta nei rapporti di credito e successivamente ceduti. In primo e secondo grado i debitori contestavano la debenza delle somme deducendo: nullità delle clausole di conto corrente e finanziamento per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto non pattuite, differenze di valuta, superamento dei tassi soglia ex L. 108/1996, con richiesta di rideterminazione del dare-avere; inoltre il fideiussore invocava la nullità derivata della garanzia. La Corte territoriale respingeva l'appello ritenendo le questioni già coperte da giudicato su una precedente sentenza tra le medesime parti o loro aventi causa, e comunque non provate quanto agli addebiti contestati. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per mancata considerazione di una consulenza d'ufficio e per omesso esame della questione usura/interessi; 2) nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto illecito; 3) difetto di legittimazione della società creditrice per mancata prova della successione nel credito. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni; il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché la nullità può essere rilevata d'ufficio solo se i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati o comunque acquisiti al giudizio di merito; il terzo motivo inammissibile perché la contestazione investiva la titolarità sostanziale del rapporto e richiedeva accertamenti di merito preclusi in cassazione, oltre ad essere stata comunque non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi tra le parti o i loro aventi causa si estende al successore nel credito, quando vi sia continuità nella posizione creditoria derivante dal medesimo rapporto.

  • L. 108/1996

    La dedotta usurarietà degli interessi richiede allegazione e prova dei dati contrattuali e contabili necessari alla verifica del TEG e del superamento della soglia.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità contrattuale può essere dedotta, ma la sua rilevazione officiosa presuppone che i fatti costitutivi del vizio risultino tempestivamente allegati o comunque acquisiti al processo.

  • art. 1343 c.c.

    È richiamato quale parametro della dedotta illiceità della causa/assetto negoziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di allegazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c.

    La preclusione al motivo di cui al n. 5 opera nelle ipotesi di doppia conforme, con regola applicata anche ai ricorsi soggetti al regime introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non specifica gli atti, i fatti e i documenti su cui la censura si fonda, impedendo il controllo di legittimità.

  • art. 101 c.p.c.

    La rilevazione officiosa di una nullità impone il contraddittorio, ma solo quando i fatti costitutivi del vizio siano già emersi nel giudizio di merito.

  • art. 2503 c.c.

    Norma evocata nel motivo sulla legittimazione della società cessionaria, ma senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • L. 218/1990

    Richiamata nel motivo sul difetto di legittimazione/titolarità della società cessionaria, ma senza concreta incidenza decisiva sul giudizio di cassazione.

  • art. 58 TUB

    Richiamato in relazione alla successione o cessione dei rapporti bancari e alla legittimazione della società cessionaria, ma la censura è stata reputata inammissibile.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza di appello totalmente conforme a quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può utilmente dedurre il vizio di omesso esame di fatti decisivi senza indicare specificamente le diverse rationes decidendi delle due decisioni.
  • La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale non esonera la parte dall'onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi del vizio e di sottoporli al contraddittorio nel giudizio di merito; in cassazione non è consentita una nuova istruzione fattuale.
  • Le censure sulla titolarità sostanziale del rapporto o sulla legittimazione della parte, quando richiedano nuovi accertamenti di merito, non sono scrutinabili in sede di legittimità se non emergono già dagli atti e se la questione non è stata tempestivamente coltivata nei gradi di merito.
  • La deduzione dell'usura, della nullità di clausole bancarie o della non debenza di interessi e commissioni richiede un adeguato supporto documentale e contabile; la produzione di elementi parziali o meramente peritali di parte può essere insufficiente a fondare l'accoglimento della censura.
  • Il giudicato formatosi su un rapporto creditizio può spiegare effetti anche nei confronti dell'avente causa del creditore originario, quando vi sia continuità nella posizione giuridica fatta valere in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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