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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17938/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2016, con cui l’ente impositore contestava un parziale versamento dell’imposta su vari immobili di proprietà del contribuente situati a Napoli. In appello era stata confermata la debenza dell’IMU, negando: a) l’esenzione per abitazione principale sull’immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, ritenendo che l’abitazione principale fosse invece quella di Via Ponti Rossi n. 104, dove risultavano residenza del coniuge e del nucleo familiare; b) l’esenzione per l’immobile di Via Ponti Rossi n. 104, censito in categoria B/7 e destinato, secondo il contribuente, a cappella/luogo di culto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame del motivo sull’asserita carenza di motivazione dell’avviso e della sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell’avviso, oltre a vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 in tema di esenzione IMU per abitazione principale, sostenendo che l’esenzione spettasse all’immobile di Via Carlo Poerio, ove egli aveva residenza anagrafica e dimora abituale, a prescindere dalla diversa residenza del coniuge; 4) violazione degli artt. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e 7 d.lgs. 504/1992, per il diniego dell’esenzione IMU all’immobile destinato al culto, assumendo che la norma non distingua tra culto pubblico e privato; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erronea affermazione di carenza probatoria sulla destinazione dell’immobile a luogo di culto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e il quarto, assorbito il quinto, cassando la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Ha riconosciuto l’esenzione IMU per l’immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A come abitazione principale del contribuente, e per l’immobile di Via Ponti Rossi n. 104 come cappella privata censita in categoria B/7, con applicazione delle relative esenzioni. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur senza espressa argomentazione, comporti il rigetto implicito della censura proposta.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione, quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne nel ricorso il contenuto rilevante per consentire il controllo di legittimità; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è impropriamente invocato se la censura mira in realtà a contestare la motivazione dell’atto amministrativo senza dedurre un omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente come parametro dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ne ha rilevato l’inammissibile deduzione per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 7 L. 212/2000

    Norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari; la sua violazione non è scrutinabile se il ricorso non trascrive il contenuto essenziale dell’avviso impugnato.

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011

    L’esenzione IMU per abitazione principale spetta all’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; dopo l’intervento della Corte costituzionale, non è più richiesto il riferimento al nucleo familiare.

  • art. 4, comma 5, lett. a), d.l. 16/2012

    Ha modificato l’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 mantenendo la disciplina dell’abitazione principale e della sua esenzione nei limiti poi precisati dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 1, comma 707, L. 147/2013

    Ha confermato la disciplina dell’abitazione principale nella nuova IMU, con esenzione per l’abitazione principale e limiti per le abitazioni di lusso.

  • art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019

    Ha ribadito, nella disciplina della nuova IMU, la nozione di abitazione principale come immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

  • Corte cost. n. 209/2022

    Ha espunto il riferimento al nucleo familiare dalla nozione di abitazione principale, rendendo sufficiente che il possessore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.

  • art. 144 c.c.

    È richiamato per evidenziare che i coniugi possono concordare l’indirizzo della vita familiare e quindi anche residenze disgiunte.

  • art. 143 c.c.

    L’obbligo di coabitazione non impedisce, secondo la Corte, la possibilità di residenze disgiunte in presenza di accordi o giusta causa.

  • art. 1, comma 12, L. 76/2016

    Richiamato in relazione alla possibilità di residenza comune per gli uniti civilmente, senza escludere residenze disgiunte in fatto.

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 504/1992

    Prevede l’esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze; la Corte ne ammette l’applicazione anche ai luoghi di culto privati.

  • art. 9, comma 8, secondo periodo, d.lgs. 23/2011

    Richiama per l’IMU le esenzioni previste dall’art. 7 del d.lgs. 504/1992, compresa quella per i fabbricati destinati al culto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è stata assorbita dall’accoglimento del motivo relativo all’esenzione per il culto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della censura risulti implicitamente dalla decisione di merito adottata dal giudice d’appello.
  • Nel ricorso per cassazione che contesti la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve trascrivere o riprodurre il contenuto essenziale dell’atto impugnato, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L’esenzione IMU per abitazione principale richiede, per il periodo regolato dalla disciplina applicabile e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore nell’immobile; non è più necessario il riferimento al nucleo familiare del possessore.
  • La diversa residenza del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare in altro immobile non esclude l’esenzione per l’immobile in cui il possessore ha residenza anagrafica e dimora abituale.
  • L’esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati all’esercizio del culto si estende anche ai luoghi di culto privato, quando la destinazione esclusiva al culto risulti dalla disciplina normativa e dalla classificazione catastale pertinente.
  • La classificazione catastale in categoria B/7 costituisce un indice presuntivo della destinazione dell’immobile all’esercizio del culto e può sorreggere il riconoscimento dell’esenzione se non smentita da elementi contrari.
  • Quando la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti e non occorrono ulteriori verifiche di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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