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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23647/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, esercente il commercio all'ingrosso di rottami metallici, aveva impugnato più avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente contabilizzati perché riferiti a operazioni inesistenti, documentate da fatture emesse da società e ditte qualificate come cartiere o soggetti fittiziamente interposti. La contribuente deduceva, tra l'altro: la decadenza dell'Ufficio per alcuni avvisi e l'illegittimità del raddoppio dei termini; la motivazione apparente degli avvisi; l'insufficienza della prova presuntiva; l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'effettiva tracciabilità delle merci e alla capacità operativa dei fornitori; l'erronea applicazione delle regole sulle presunzioni; la mancata considerazione della disciplina sui costi relativi a operazioni inesistenti introdotta dallo ius superveniens; la violazione della disciplina IVA e del diritto unionale sulla detrazione, anche in relazione al reverse charge; la mancata deduzione di costi correlati a eventuali ricavi fittizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul raddoppio dei termini, affermando che esso opera quando ricorre astrattamente l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'esito del procedimento penale. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, osservando che le censure tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; ha valorizzato la congrua motivazione della CTR sulla natura di cartiere dei fornitori e sulla sussistenza di un robusto quadro indiziario. Quanto ai costi e all'IVA, ha confermato che, per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare eventuali componenti positivi fittizi e, per la detrazione IVA, l'amministrazione può negarla quando provi la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nel regime applicabile ratione temporis, quando la violazione comporta obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., a prescindere dall'esito del procedimento penale o dalla effettiva presentazione della denuncia.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA vale la medesima regola del raddoppio dei termini: è sufficiente la sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva come presupposto dell'obbligo di denuncia che consente il raddoppio dei termini di accertamento; il giudice tributario può verificare in via prognostica la sua astratta ricorrenza.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento dell'Ufficio e la prova contraria deve essere idonea a scalfire il quadro indiziario complessivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficientemente chiara e non contraddittoria; il vizio non sussiste quando il percorso logico-giuridico è intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di sufficienza della motivazione, ma la Corte ha escluso la nullità della decisione di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti o delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti oggi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sull'erronea valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44

    Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito, nei limiti dell'ammontare non deducibile dei relativi costi; grava sul contribuente provare la correlazione e la fittizietà dei ricavi.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    La disciplina sui costi da reato, come modificata dallo ius superveniens, è richiamata per affermare che, nel caso concreto, il contribuente non ha fornito la prova dei presupposti per una diversa quantificazione del reddito.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deduzione dei costi richiede, in ogni caso, i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione IVA non sussiste quando l'operazione è fittizia e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul diritto unionale; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • artt. 117 e ss. direttiva 77/388/CEE

    La ricorrente invocava i principi europei sulla detrazione IVA, ma la Corte ha ribadito che la tutela non copre operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti conosciute o conoscibili dal cessionario.

  • artt. 168 e ss. direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione è escluso quando il cessionario sia coinvolto in una frode o non provi che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge va dedotto con specifiche argomentazioni sulla decisione impugnata; non basta l'elencazione delle norme asseritamente violate.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nel regime previgente, quando sussiste astrattamente l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza che siano necessari l'effettiva denuncia o l'esito definitivo del processo penale.
  • In tema di operazioni inesistenti, l'accertamento tributario può essere fondato su un quadro presuntivo grave, preciso e concordante; il contribuente, per vincerlo, deve offrire una prova contraria specifica e non meramente assertiva.
  • Le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio: in Cassazione non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Per i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi connessi non sono automaticamente deducibili o irrilevanti: il contribuente deve dimostrare la loro diretta afferenza a costi fittizi e la ricorrenza dei requisiti di deducibilità, nei limiti previsti dalla legge.
  • In materia IVA, quando l'Amministrazione dimostri la fittizietà del fornitore o dell'operazione, il diritto alla detrazione può essere negato se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è di per sé decisiva.
  • Il regime del reverse charge non impedisce, di per sé, la negazione della detrazione se manca il presupposto sostanziale dell'effettiva cessione da parte di un soggetto passivo reale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposta sul valore aggiunto
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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