Cassazione Civile, Ordinanza n. 11843/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego di annullamento di un'intimazione di pagamento relativa a un'importa iscrizione a ruolo per imposte riferite all'anno 1998. In ricorso ha articolato cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che non fosse stata provata la notifica della cartella presupposta e che vi fosse contrasto tra le date di notifica emergenti dagli atti; (2) violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973, lamentando l'omessa pronuncia sulla prescrizione del diritto alla riscossione e sostenendo che fosse decorso sia il termine quinquennale sia, comunque, quello successivo alla presunta notifica della cartella; (3) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione di prove decisive e per avere l'intimazione fatto riferimento a una cartella che sarebbe stata annullata; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'intimazione; (5) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente esaminato la questione della notifica della cartella, giudicandola irrilevante in ragione del giudicato formatosi su di essa. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la CTR si era pronunciata sulla prescrizione, ritenendola preclusa dal giudicato e comunque soggetta a termine decennale; inoltre, la censura di violazione di legge era formulata in modo generico e, per la parte residua, mirava a ottenere una rivalutazione del merito probatorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia su un capo o eccezione, ma semmai contestazioni sulla valutazione delle prove, e che la CTR aveva anche spiegato che la cartella era stata solo parzialmente annullata e che la relativa doglianza era tardiva. Ha respinto il quarto motivo perché l'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e può essere motivata con il richiamo alla cartella presupposta. Ha respinto il quinto motivo perché, una volta ritenute precluse le questioni proponibili contro la cartella, era assorbita anche la doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi sono scrutinati alla luce dei diversi vizi deducibili in cassazione; l'omesso esame di un fatto decisivo e l'omessa pronuncia richiedono specifiche allegazioni, mentre la violazione di legge va argomentata in modo puntuale e non tramite mera enunciazione delle norme asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza del termine prescrizionale.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in tema di riscossione e termini collegati alla notifica della cartella/ruolo.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in tema di notifica della cartella di pagamento.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla notifica della cartella e sulla pretesa tributaria.
Richiamato per censurare il ragionamento inferenziale del giudice di merito sulle prove.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni e la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per lamentare l'erronea valutazione delle risultanze di causa.
Richiamato per lamentare l'erroneo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia su prescrizione, motivazione dell'atto e contraddittorio endoprocedimentale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità dell'azione amministrativa.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al contraddittorio nel processo tributario e alla dedotta illegittimità dell'atto per mancato confronto preventivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche solo per ritenerlo irrilevante alla luce di una preclusione o del giudicato.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una statuizione su una domanda, eccezione o capo autonomo; non sussiste se il giudice abbia implicitamente o esplicitamente deciso la questione, anche respingendola per effetto di una ratio preclusiva.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. deve contenere una critica specifica e argomentata alla soluzione giuridica adottata; non è sufficiente elencare le norme asseritamente violate.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito tramite censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, avendo contenuto vincolato, può essere motivato con il semplice richiamo alla cartella di pagamento presupposta, purché quest'ultima sia stata notificata.
- Le questioni che attengono alla cartella di pagamento presupposta non possono essere riproposte contro l'intimazione quando sulla cartella si sia formato un giudicato preclusivo.
- Quando la cartella sia coperta da giudicato, anche le doglianze che presuppongono l'illegittimità originaria della pretesa o la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risultano precluse se avrebbero dovuto essere dedotte contro la cartella stessa.
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