Cassazione Civile, Ordinanza n. 14476/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate ha rideterminato l'imposta di registro relativa a una complessa operazione societaria: acquisto, in data 16 dicembre 2010, della partecipazione totalitaria in una società appena costituita da altra società, con successivo aumento di capitale. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione come un'unica fattispecie economico-giuridica sostanzialmente equivalente alla cessione di un ramo d'azienda, ritenendo l'operazione elusiva. Il ricorso originario delle società è stato respinto in primo grado e in appello, sul rilievo che l'art. 20 d.P.R. 131/1986 consentirebbe di valorizzare anche vicende anteriori e successive all'atto, nonché la mancanza di prova delle ragioni organizzative addotte. In Cassazione le società hanno proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, per la diversità degli effetti tra cessione di ramo d'azienda e cessione di quote; (2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che non sia norma antielusiva generale e che la tassazione debba fondarsi solo sul contenuto dell'atto presentato a registrazione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancata risposta dell'Ufficio ai chiarimenti resi; (4) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per mancanza di contraddittorio preventivo; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza motivazionale ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, nel testo dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 applicabile alla fattispecie, l'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro deve avvenire sulla base del solo contenuto dell'atto sottoposto a registrazione, senza ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati. Ha inoltre precisato che l'eventuale emersione di profili di abuso del diritto non può essere ricondotta all'art. 20, ma richiede l'attivazione dello specifico procedimento di cui all'art. 10-bis l. 212/2000, con motivazione dedicata e previo contraddittorio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle società contribuenti. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la complessità della questione interpretativa e per il successivo consolidamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la diversità degli effetti tra cessione d'azienda e cessione di partecipazioni; la Corte non lo utilizza come base decisoria, assorbendo il motivo
richiamato dalle ricorrenti per sottolineare la diversità tra trasferimento d'azienda e cessione di quote; non decisivo
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti va compiuta solo in base al contenuto dell'atto registrato, senza riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali; l'Ufficio può riqualificare solo ab intrinseco
art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205
ha modificato l'art. 20 chiarendo che conta il contenuto dell'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
ha attribuito natura di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20, con efficacia retroattiva
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
l'eventuale abuso del diritto va fatto valere con lo specifico procedimento antiabuso, non tramite la mera riqualificazione ex art. 20
art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
consente il richiamo dell'art. 10-bis nello specifico sistema dell'imposta di registro per reprimere condotte abusive
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come disciplina del contraddittorio preventivo nelle contestazioni antielusive; il motivo è stato assorbito
richiamato per denunciare omessa pronuncia; motivo assorbito
norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso
norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione carente
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato per la dedotta insufficienza della motivazione
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 20 come modificato
art. 53 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 20 come modificato
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto può avvenire solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza utilizzare atti collegati o circostanze extratestuali per costruire una fattispecie imponibile diversa.
- La disciplina dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 non è lo strumento per reprimere l'abuso del diritto fiscale: se l'Amministrazione ritiene che l'operazione sia abusiva, deve attivare il procedimento specifico previsto dall'art. 10-bis l. 212/2000, con le relative garanzie procedimentali.
- La diversità degli effetti giuridici tra cessione di partecipazioni sociali e cessione di azienda impedisce di trattare automaticamente le due operazioni come equivalenti ai fini dell'imposta di registro, se tale equivalenza non emerge dal solo atto sottoposto a registrazione.
- Quando il motivo di ricorso accolto è assorbente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
- Le questioni di legittimità costituzionale già definite dalla Corte costituzionale consolidano l'interpretazione autentica dell'art. 20 e rafforzano la lettura che esclude il ricorso a elementi extratestuali per la tassazione di registro.
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