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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14476/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate ha rideterminato l'imposta di registro relativa a una complessa operazione societaria: acquisto, in data 16 dicembre 2010, della partecipazione totalitaria in una società appena costituita da altra società, con successivo aumento di capitale. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione come un'unica fattispecie economico-giuridica sostanzialmente equivalente alla cessione di un ramo d'azienda, ritenendo l'operazione elusiva. Il ricorso originario delle società è stato respinto in primo grado e in appello, sul rilievo che l'art. 20 d.P.R. 131/1986 consentirebbe di valorizzare anche vicende anteriori e successive all'atto, nonché la mancanza di prova delle ragioni organizzative addotte. In Cassazione le società hanno proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, per la diversità degli effetti tra cessione di ramo d'azienda e cessione di quote; (2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che non sia norma antielusiva generale e che la tassazione debba fondarsi solo sul contenuto dell'atto presentato a registrazione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancata risposta dell'Ufficio ai chiarimenti resi; (4) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per mancanza di contraddittorio preventivo; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza motivazionale ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, nel testo dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 applicabile alla fattispecie, l'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro deve avvenire sulla base del solo contenuto dell'atto sottoposto a registrazione, senza ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati. Ha inoltre precisato che l'eventuale emersione di profili di abuso del diritto non può essere ricondotta all'art. 20, ma richiede l'attivazione dello specifico procedimento di cui all'art. 10-bis l. 212/2000, con motivazione dedicata e previo contraddittorio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle società contribuenti. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la complessità della questione interpretativa e per il successivo consolidamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto può avvenire solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza utilizzare atti collegati o circostanze extratestuali per costruire una fattispecie imponibile diversa.
  • La disciplina dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 non è lo strumento per reprimere l'abuso del diritto fiscale: se l'Amministrazione ritiene che l'operazione sia abusiva, deve attivare il procedimento specifico previsto dall'art. 10-bis l. 212/2000, con le relative garanzie procedimentali.
  • La diversità degli effetti giuridici tra cessione di partecipazioni sociali e cessione di azienda impedisce di trattare automaticamente le due operazioni come equivalenti ai fini dell'imposta di registro, se tale equivalenza non emerge dal solo atto sottoposto a registrazione.
  • Quando il motivo di ricorso accolto è assorbente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già definite dalla Corte costituzionale consolidano l'interpretazione autentica dell'art. 20 e rafforzano la lettura che esclude il ricorso a elementi extratestuali per la tassazione di registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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