Cassazione Civile, Ordinanza n. 14384/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario per crediti tributari. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso della società, annullando la cartella perché il presupposto avviso di accertamento era stato già annullato in sede giurisdizionale. La commissione regionale ha confermato tale esito, ritenendo che l'annullamento, anche non definitivo, dell'avviso privasse l'amministrazione del titolo per riscuotere, anche in presenza di fondato pericolo per la riscossione ai sensi degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 11, 15-bis e 96 della legge fallimentare, 88 d.P.R. n. 602/1973, 33 d.lgs. n. 112/1999 e 68 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, nel caso di fallimento, il ruolo straordinario avrebbe funzione diversa e servirebbe solo per l'insinuazione al passivo, sicché l'annullamento non definitivo dell'avviso non dovrebbe impedire l'emissione della cartella e l'ammissione del credito al passivo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama e applica il principio delle Sezioni Unite n. 758/2017, secondo cui l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo fondato su avviso di accertamento non definitivo è una misura cautelare la cui legittimità dipende dal titolo impositivo presupposto. Se il giudice tributario annulla, anche solo in parte e anche senza giudicato, l'avviso di accertamento, l'ente impositore e il giudice investito dell'impugnazione della cartella devono conformarsi alla statuizione, perché viene meno il titolo che legittima la riscossione provvisoria. La Corte respinge anche l'argomento secondo cui, in caso di fallimento, il ruolo straordinario avrebbe una funzione autonoma di mera insinuazione al passivo: la legittimazione dell'agente della riscossione o dell'amministrazione a far valere il credito nel fallimento non elide il principio per cui l'atto impositivo annullato non può sorreggere la riscossione. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle entrate. Nessun contributo unificato aggiuntivo è dovuto, essendo l'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
artt. 11 e 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il ruolo straordinario e la relativa cartella sono misure cautelari a garanzia del credito erariale; la loro legittimità dipende dal titolo impositivo presupposto e viene meno se l'avviso è annullato anche non definitivamente.
art. 96 legge fallimentare
Citate dalla ricorrente per sostenere la disciplina del credito nel fallimento, ma non ritenute idonee a superare il principio di necessaria dipendenza del ruolo straordinario dal titolo impositivo.
art. 88 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo di ricorso; il testo della decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione di questa norma, limitandosi a inserirla nel quadro delle norme invocate.
art. 33 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'insinuazione al passivo da parte del concessionario; la Corte non ne ricava una deroga al principio affermato dalle Sezioni Unite.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Citate dalla ricorrente in relazione alla riscossione frazionata/provvisoria; la Corte ribadisce che la caducazione dell'atto presupposto impedisce la prosecuzione della riscossione provvisoria.
art. 51 legge fallimentare
Evocato dalla ricorrente per ricordare il divieto di azioni esecutive individuali nel fallimento; non è assunto dalla Corte come base per ammettere una funzione autonoma del ruolo straordinario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicate per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo straordinario e la cartella emessa in base a un avviso di accertamento non definitivo hanno natura cautelare e presuppongono la perdurante efficacia del titolo impositivo; se quel titolo viene annullato dal giudice tributario, anche senza giudicato, la riscossione provvisoria non può proseguire.
- L'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento travolge il fondamento della cartella e impone all'amministrazione e al giudice dell'impugnazione di adeguarsi alla statuizione, disponendo lo sgravio o comunque escludendo la legittimità della pretesa per la parte caducata.
- Nel fallimento, la possibilità di insinuare il credito al passivo non attribuisce al ruolo straordinario una funzione autonoma svincolata dal titolo: la legittimazione a partecipare alla procedura concorsuale non consente di mantenere in vita un atto di riscossione fondato su un avviso già annullato.
- La domanda di ammissione al passivo di un credito tributario può essere sostenuta anche da titoli diversi dalla cartella o dal ruolo, ma ciò non consente di prescindere dalla validità del presupposto impositivo quando si contesti specificamente la legittimità della riscossione provvisoria.
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