Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, relativo a IRES, IRAP e IVA. L'accertamento recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili perché non giustificati per euro 2.165.000,00 e non di competenza per euro 61.720,00, con conseguente liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Con cinque motivi la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione di non meglio specificate norme di diritto; 3) errore processuale per mancata autonoma motivazione dell'appello dell'Ufficio; 4) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, lamentando omessa pronuncia su illegittimità dell'accertamento, carenza di prova ed erroneità della ricostruzione reddituale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile, non essendo configurabile una nullità se il percorso argomentativo è individuabile; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità, poiché non indicava le norme asseritamente violate; ha dichiarato inammissibile il terzo per mancata indicazione puntuale dei fatti processuali e del vizio dedotto; ha dichiarato inammissibile il quarto per il limite della doppia conforme; ha dichiarato inammissibile il quinto sia per il richiamo al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sia per la commistione di censure eterogenee, rilevando inoltre che la doglianza mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base del recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili/non di competenza nell'ambito dell'accertamento dei redditi.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancanza di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio rileva solo se la motivazione manca in modo assoluto o è meramente apparente.
consente una motivazione succinta; la nullità sussiste solo quando non sia individuabile il percorso argomentativo della decisione.
richiamato dalla Corte come disposizione del processo tributario che consente motivazione succinta della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
la Corte ne delimita l'uso: il n. 3 richiede specifica indicazione delle norme violate; il n. 4 richiede la concreta individuazione del vizio processuale; il n. 5 è inammissibile ove operi la doppia conforme o quando sia usato per rivalutare il merito.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'onere di specificità del ricorso impone di indicare le norme violate e di confrontarle con la decisione impugnata.
opera il limite della doppia conforme, che impedisce la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi previsti.
richiamato nella censura del quinto motivo; la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta in sostanza a contestare la valutazione delle prove e dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per vizio di motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione concisa se consente di comprendere il percorso logico della decisione.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che denunci violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che se ne assume difforme; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione di errori processuali richiede l'indicazione dei fatti processuali rilevanti e del preciso vizio denunciato; formule generiche o assertive non consentono il controllo di legittimità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, né è proponibile nei limiti della doppia conforme quando essa operi.
- Non è ammissibile un motivo che cumuli e sovrapponga in modo indistinto vizi di violazione di legge, vizi motivazionali ed errori processuali, lasciando alla Corte il compito di ricostruire ex novo la doglianza.
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