Cassazione Civile, Ordinanza n. 14394/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007: uno emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, ma notificato a uno dei soggetti che ne erano stati soci e amministratore, per maggiori redditi d'impresa accertati induttivamente ai fini IRES, IRAP e IVA; gli altri due emessi personalmente nei confronti dei due ex soci per redditi di capitale conseguenti alla presunta distribuzione di utili extracontabili. I contribuenti hanno impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che il maggior reddito della società non fosse fondato, che i costi fossero deducibili e documentati, che non vi fosse stata distribuzione di utili extracontabili e che uno dei ricorrenti avesse comunque interesse a impugnare l'avviso societario perché ricevuto in qualità di amministratore. In cassazione hanno dedotto cinque motivi: motivazione apparente/incomprensibile della sentenza d'appello; violazione delle norme sull'accertamento e sul valore delle prove documentali non contestate; difetto di legittimazione/interesse del soggetto che aveva impugnato l'avviso societario; omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso emesso verso la società e sulla non definitività dello stesso; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata risposta alle doglianze sull'insussistenza del maggior reddito e sull'illegittimità delle sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, poi dichiarato inammissibile per tardività della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività; ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso; ha accolto il secondo motivo ritenendo che, nel caso di mancata prova di regolare notifica dell'avviso societario, i soci potessero contestare direttamente anche i fatti costitutivi della pretesa tributaria riferita alla società, compresa l'esistenza stessa degli utili extracontabili e non solo la loro mancata distribuzione; ha assorbito il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame degli appelli dei contribuenti contro i rispettivi avvisi personali. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale relative alla motivazione, alla prova e alla legittimazione all'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per dedurre nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo è ricordato che, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza e del giusto processo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato in tema di requisiti della sentenza e di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per il contenuto della sentenza nel processo tributario.
art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato dai ricorrenti in relazione all'accertamento induttivo del reddito della società.
È richiamato dai ricorrenti, ma il testo non ne sviluppa un'applicazione autonoma.
Sono richiamati dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove documentali non contestate.
Sono richiamati per sostenere l'interesse ad agire/impugnare del soggetto destinatario dell'avviso societario.
artt. 2 e 10 d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati in relazione alla legittimazione e alla capacità processuale nel processo tributario.
artt. 27, 111 e 113 Cost.
Sono richiamati a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale e sulla legittimazione a ricorrere.
È richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle doglianze relative alla pretesa tributaria e alle sanzioni.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È evocato per affermare che è consentita una motivazione sintetica purché comprensibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è nulla solo quando sia assente o meramente apparente, oppure presenti un'anomalia tale da renderne impossibile la comprensione del percorso logico-giuridico; non è sufficiente il semplice difetto o l'insufficienza motivazionale dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Chi riceve per errore un avviso di accertamento intestato alla società di capitali, ma non è il soggetto passivo del rapporto tributario, non ha interesse ad impugnare quell'atto; la sua eventuale tutela può essere azionata nei limiti e nelle forme consentite quando sia chiamato a rispondere in via propria.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento dei maggiori redditi societari può riflettersi sui soci, ma se l'avviso emesso nei confronti della società non risulta correttamente notificato o non è opponibile al socio, quest'ultimo può contestare anche i fatti costitutivi della pretesa fiscale societaria, inclusa l'esistenza stessa degli utili extracontabili.
- L'omessa o inesatta notifica dell'accertamento societario impedisce di precludere al socio la contestazione autonoma della pretesa riferita ai maggiori redditi della società nei giudizi promossi contro gli avvisi personali.
- Quando il giudice di merito non si confronta con le specifiche contestazioni e con la documentazione prodotta a sostegno dell'inesistenza del maggior reddito o della mancata distribuzione degli utili, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame di merito.
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