Cassazione Civile, Ordinanza n. 14398/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'originario contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento per maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2006. Il ricorso introduttivo era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'intero gravame inammissibile per difetto di specificità dei motivi e, solo in via ulteriore, aveva comunque ritenuto infondate le censure nel merito. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi complessivi, ma dalla decisione emerge che non avevano censurato specificamente la statuizione di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità. La questione centrale in Cassazione è quindi processuale: se il ricorso avesse colpito la vera ratio decidendi della sentenza di appello, ossia la declaratoria di inammissibilità, oppure solo le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione ad causam degli eredi, avendo essi provato il decesso dell'originario ricorrente, l'accettazione dell'eredità e la rinuncia degli altri chiamati. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non investiva la reale ragione decisoria della sentenza impugnata: la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, mentre le successive considerazioni di merito erano prive di effetti giuridici e non richiedevano autonoma impugnazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato solo in via sistematica nella regola generale sull'onere della prova, per la dimostrazione della legittimazione degli eredi.
art. 360 c.p.c.
Implicitamente rilevante quale base dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte si concentra sulla mancata censura della vera ratio decidendi.
art. 132 c.p.c.
Non citato espressamente, ma la decisione valorizza l'obbligo di specificità della motivazione e dei motivi d'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda o un'impugnazione, le eventuali argomentazioni svolte anche sul merito hanno carattere meramente incidentale e non costituiscono autonoma ratio decidendi.
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la statuizione che sorregge effettivamente la decisione; l'omessa censura della declaratoria di inammissibilità rende inammissibile il ricorso anche se vengono contestate le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam.
- La parte che agisce o resiste in giudizio in qualità di erede deve allegare e provare sia il decesso del de cuius sia la propria qualità successoria, oltre all'accettazione dell'eredità quando sia necessaria per la legittimazione processuale.
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