Cassazione Civile, Ordinanza n. 14364/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da atti di irrogazione di sanzioni tributarie per violazioni commesse da varie società di capitali. L'Ufficio aveva contestato a un soggetto persona fisica, indicato come legale rappresentante di una società terza, il concorso nelle violazioni ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997, e aveva altresì irrogato sanzioni alla società di appartenenza di tale soggetto in solido con lui ex artt. 9 e 11 del medesimo decreto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo non sanzionabile il concorso in queste ipotesi. In cassazione l'Agenzia, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 5, 9 e 11 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica varrebbe solo nei rapporti interni tra società e proprio organo rappresentativo, ma non escluderebbe la responsabilità concorsuale di un terzo estraneo alla compagine della società contribuente; ha inoltre invocato la disciplina generale sul concorso di persone e sulla responsabilità solidale dell'ente. I controricorrenti hanno eccepito anche il giudicato esterno favorevole formatosi in altre controversie tra le stesse parti relative ad annualità e società analoghe.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudicato esterno invocato non fosse automaticamente estensibile alle altre annualità e alle diverse società coinvolte, perché i precedenti riguardavano fattispecie solo analoghe e non identiche. Nel merito, però, ha respinto il ricorso perché infondato: ha ribadito che, per le violazioni tributarie riferite a società o enti con personalità giuridica, l'art. 7 d.l. n. 269/2003 comporta la riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica contribuente e l'esclusione della responsabilità concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dal rapporto organico con l'ente. Ha richiamato la propria giurisprudenza del 2020 e ha precisato che restano fuori dal caso deciso le ipotesi, diverse, in cui la persona fisica agisca per un interesse esclusivamente proprio o utilizzi una società come mera fictio per fini illeciti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e condannato l'Agenzia alle spese, escludendo l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la sua qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
unico motivo del ricorso principale
il ricorso è stato proposto per violazione di legge
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
le sanzioni tributarie per violazioni commesse da società con personalità giuridica gravano solo sulla persona giuridica e non anche sulle persone fisiche, neppure se concorrenti, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso concreto
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dall'Agenzia nel quadro della disciplina generale delle sanzioni tributarie
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta
la regola generale del concorso non si applica alle violazioni tributarie commesse da società con personalità giuridica, per effetto della disciplina speciale dell'art. 7 d.l. n. 269/2003; resta invece applicabile ai concorrenti esterni rispetto a violazioni di soggetti privi di personalità giuridica
art. 10 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dall'Agenzia in tema di autore mediato
art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dall'Agenzia per la responsabilità solidale dell'ente o dell'organizzazione di riferimento
indicano il rito camerale seguito per la decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie riferite a società o enti con personalità giuridica, l'art. 7 d.l. n. 269/2003 attribuisce le sanzioni esclusivamente alla persona giuridica contribuente e impedisce di estendere la responsabilità sanzionatoria alle persone fisiche, anche se legate da rapporto organico con l'ente.
- La disciplina generale del concorso di persone nelle violazioni tributarie di cui all'art. 9 d.lgs. n. 472/1997 non consente di superare la specialità dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 nei rapporti concernenti soggetti con personalità giuridica.
- Il giudicato esterno produce efficacia preclusiva solo quando il punto di fatto o di diritto già deciso sia comune e decisivo rispetto alla nuova causa; non opera automaticamente per controversie soltanto analoghe ma riferite a diverse annualità o a differenti società.
- Restano estranee al principio di esclusiva imputazione alla persona giuridica le ipotesi, diverse e specifiche, in cui la persona fisica persegua un interesse esclusivamente proprio o utilizzi la società come mero schermo fittizio per fini illeciti.
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