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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14396/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006: uno emesso nei confronti della società di capitali, ma notificato a uno dei soci ex amministratore, per maggiori redditi d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA; gli altri due notificati personalmente ai due ex soci per maggiori redditi di capitale, assumendo la distribuzione di utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. La CTR aveva confermato il rigetto dei ricorsi, ritenendo: a) inammissibile il ricorso del socio ex amministratore contro l'avviso societario per difetto di legittimazione/interesse; b) infondati i ricorsi personali dei soci, perché non avevano fornito prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili e non avevano chiesto un accertamento incidentale dell'illegittimità dell'avviso societario. In cassazione i contribuenti hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile; 2) violazione delle norme sull'accertamento e sulla valutazione delle prove, per non avere la CTR valorizzato documenti già prodotti dai contribuenti e non contestati, idonei a dimostrare l'inerenza e deducibilità dei costi e quindi l'insussistenza del maggior reddito della società; 3) violazione delle norme su legittimazione e interesse ad agire, sostenendo che il socio ex amministratore aveva interesse a impugnare l'avviso societario ricevuto per la propria qualità di amministratore; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'avviso societario per insussistenza del maggior reddito e sulla mancata prova della notifica alla società; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata risposta alle doglianze su insussistenza del maggior reddito e illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo insussistente il vizio di motivazione e confermando che il soggetto erroneamente indicato come legale rappresentante in un avviso rivolto alla società è privo di interesse ad impugnarlo; ha però accolto il secondo motivo, affermando che, poiché non risultava validamente opposta la notificazione dell'avviso alla società e l'atto societario non era opponibile ai soci, questi potevano contestare direttamente e senza limitazioni l'esistenza stessa dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, compresa l'insussistenza dei maggiori ricavi della società e quindi degli utili extracontabili loro imputati. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame degli appelli proposti contro gli avvisi notificati personalmente ai due ricorrenti; la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la persona erroneamente indicata come legale rappresentante in un avviso rivolto alla società non ha, di regola, interesse ad impugnare quell'atto; l'eventuale contestazione della propria responsabilità potrà essere fatta valere quando sia iniziata l'azione di riscossione nei suoi confronti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non coincide con la mera insufficienza o concisione della motivazione, ma richiede un'anomalia motivazionale tale da impedire di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • Quando l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia opponibile al socio perché non correttamente notificato alla società, il socio può contestare integralmente la pretesa fiscale, anche negando i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria societaria e non solo la mancata distribuzione degli utili.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera, ma il socio può superarla con prova contraria; se l'atto societario non gli è opponibile, egli può inoltre contestare in radice l'esistenza dei maggiori ricavi asseritamente distribuiti.
  • L'omesso esame delle prove documentali dedotte a sostegno della insussistenza del maggior reddito societario impone al giudice di merito di confrontarsi con tali elementi, quando essi siano rilevanti rispetto alla contestazione della pretesa erariale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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