Sentenza del 24/02/2020 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009 (IRES, IRAP, IVA, con sanzioni e interessi) emessi per utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. L'Ufficio contestava l'interposizione di cooperative "satellite" riconducibili al legale rappresentante A e l'emissione/uso di fatture per operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti (noleggio macchinari, tenuta contabilità ecc.), con conseguente recupero dei ricavi in capo alla C, disconoscimento dei costi e dell'IVA detratta. La società deduceva, tra l'altro, decadenza dei termini (per l'IRAP), vizio di motivazione, divieto di doppia imposizione e chiedeva l'annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello della C: ha riformato la sentenza di primo grado solo con riferimento all'accertamento IRAP (ritenendo illegittima l'applicazione del c.d. raddoppio dei termini ex art. 43, co. 3 DPR 600/1973 all'IRAP) e ha confermato la sentenza di primo grado per il resto. Pertanto gli accertamenti IRAP impugnati sono stati annullati o comunque non confermati, mentre le rettifiche e riprese a tassazione concernenti IRES e IVA, la qualificazione delle fatture come (anche) inesistenti, la quantificazione dei maggiori imponibili e l'applicazione delle sanzioni sono stati ritenuti legittimi e sono stati confermati. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Prevedeva il c.d. raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Applicabile agli accertamenti relativi a imposte sui redditi e IVA; la CTR ha ritenuto però non applicabile all'IRAP nel caso concreto.
Disciplina dei termini di accertamento IVA; il raddoppio previsto dal co. 3 è stato interpretato in combinato con l'art. 43 DPR 600/1973 per i reati tributari. Non esteso all'IRAP secondo la giurisprudenza richiamata.
Elenca i reati tributari rilevanti per l'obbligo di denuncia penalmente rilevante; il raddoppio dei termini si attiva solo al verificarsi di fatti rientranti nelle fattispecie previste da questo decreto.
Legge n. 208/2015 (art.1, commi 130-132)
Ha modificato i termini ordinari di accertamento riducendoli; contiene regole transitorie: per i periodi successivi al 31/12/2016 si applica la nuova disciplina, mentre per periodi precedenti la disciplina transitoria e il D.Lgs. 128/2015 producono effetti salvi per gli avvisi già notificati.
D.Lgs. 3 agosto 2015, n. 128, art. 2, comma 3
Salvaguarda gli effetti degli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore, con la conseguenza che il raddoppio dei termini poteva trovare applicazione per atti già notificati.
Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011
Ha chiarito che il raddoppio dei termini discende dall'obbligo di denuncia penale (presupposto oggettivo) e non dall'effettiva presentazione della denuncia; il giudice tributario può verificare la sussistenza dei presupposti tramite 'prognosi postuma'.
Cassazione (giurisprudenza) - orientamenti citati
La Corte di Cassazione ha più volte escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP per mancanza di rilevanza penale delle violazioni IRAP; ha inoltre precisato i limiti del controllo giudiziario sui presupposti del raddoppio.
Sanziona omissione o ritardo nella denuncia da parte di pubblici ufficiali: fonte che rafforza l'obbligo di denunciare quando sussistono gli elementi di reato.
Codice di procedura penale, art. 331
Definisce gli elementi della notitia criminis e i requisiti per l'obbligo di denuncia; riferimento utilizzato per valutare se sussistono 'seri indizi' tali da far scattare il raddoppio dei termini.
D.Lgs. 546/1992 (processuali), artt. 32 e 36
Norme processuali sul procedimento tributario citate per l'istruzione e la forma della decisione (memorie, esposizione sommaria, motivazione).
Massime di principio
- Il c.d. raddoppio dei termini di accertamento opera solo se ricorre l'obbligo di denuncia penale per i reati elencati nel D.Lgs. 74/2000; è determinato da un presupposto oggettivo e non dall'effettiva presentazione della denuncia.
- Secondo consolidata giurisprudenza, il raddoppio non è applicabile all'IRAP perché le violazioni IRAP non costituiscono reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000; in casi simili l'accertamento IRAP può essere dichiarato decaduto quando l'Ufficio erroneamente applica il termine lungo.
- Il giudice tributario è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti per l'obbligo di denuncia (prognosi postuma): l'amministrazione deve provare l'esistenza di seri indizi e il contribuente può contestarli; l'assenza di prova contraria efficace comporta la conferma degli accertamenti.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi solidi che indicano fatture per operazioni inesistenti, l'onere probatorio passa al contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni o la propria buona fede.
- Le norme transitorie del 2015 preservano gli effetti degli avvisi già notificati: per avvisi notificati prima dell'entrata in vigore delle modifiche rimane in vita la disciplina previgente (quindi, in concreto, possibile applicazione del raddoppio a IRES/IVA se ricorrono i presupposti e l'atto era già notificato).
- In caso di contestazioni miste (IRAP vs IRES/IVA) è possibile una decisione parziale: l'accertamento IRAP può essere annullato mentre le rettifiche su IRES/IVA possono essere confermate se provate le operazioni inesistenti.
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