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Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Forlì

Processo tributario telematico - requisiti essenziali e di ammissibilità - ricorso cartolare/analogico - mancanza della firma digitale - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato notificato via PEC con allegato in formato PDF privo dell'estensione ".p7m" (la cosiddetta "busta crittografica") e privo di firma digitale. In tale formato il documento non garantisce autenticità, integrità e immodificabilità richieste dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla normativa tributaria: si tratta di una mera riproduzione elettronica di un documento cartaceo, assimilabile a una copia. Perciò manca l'identificabilità certa dell'autore e la garanzia di non manomissione del documento, che sono requisiti essenziali di ammissibilità del ricorso telematico.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti essenziali e di ammissibilità relativi alla forma elettronica (assenza della firma digitale e della busta .p7m). La decisione si fonda sul principio che il documento elettronico privo di firma digitale e della busta crittografica non soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e opponibilità richiesti dalle norme citate, rendendo il ricorso non idoneo a far valere la volontà soggettiva del ricorrente in ambito processuale telematico.

Norme richiamate

  • DPR n. 602/1973

    L'art. 26 è richiamato per il principio dell'ammissibilità del ricorso tributario e per i requisiti formali; l'interpretazione giurisprudenziale applicata considera la forma elettronica valida solo se garantita da strumenti che attestino autenticità e integrità (es. firma digitale/busta .p7m).

  • D.L. n. 248/2007

    La norma è invocata per affermare la necessità che gli atti notificati telematicamente rispettino specifici requisiti formali; l'assenza di firma digitale comporta la mancanza di tali requisiti e l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

    Dal CAD deriva l'obbligo che i documenti informatici siano sottoscritti con strumenti di firma elettronica qualificata ovvero custoditi in "busta crittografica" (.p7m) per garantire autenticità, integrità e immodificabilità; un PDF semplice caricato su PEC non soddisfa tali garanzie.

Massime di principio

  • Per il processo tributario telematico, i documenti inviati devono garantire autenticità, integrità e immodificabilità: usare sempre firma digitale qualificata o produrre la busta crittografica (.p7m).
  • La trasmissione via PEC di un PDF semplice senza firma digitale è assimilata a una copia e, se richiesta la forma elettronica qualificata, rende il ricorso inammissibile per difetto di requisiti essenziali.
  • Prima della notifica, verificare l'estensione del file (.p7m) e la presenza della firma digitale; conservare ricevute di invio PEC e relativi allegati firmati digitalmente.
  • Se non è possibile fornire la firma digitale, valutare alternative procedurali (es. deposito cartaceo nei termini o integrazione ammissibile solo se espressamente consentita); non fare affidamento su mere riproduzioni elettroniche per atti che richiedono sottoscrizione digitale.
  • Il rispetto formale dei requisiti telematici è spesso valutato con rigore: la prudenza richiede l'adozione di strumenti di firma elettronica qualificata e procedure di conservazione sostitutiva conformi al CAD.

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