Sentenza del 24/02/2020 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la società impugnava il rifiuto del rimborso dell'IRAP pagata per il 2013 sostenendo di non essere esclusa dalla speciale deduzione prevista dall'art. 1, co. 266, L. 296/2006 perché non opera in forza di una "concessione traslativa" né in regime di tariffa remuneratoria. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo invece sussistente una concessione (anche alla luce delle risultanze contrattuali e delle esigenze di compatibilità comunitaria) e la presenza di un assetto remunerativo. In primo grado la CTP aveva però riconosciuto sussistenti sia la concessione che la tariffa remuneratoria. In appello la società contestava l'accorpamento tra concessione-contratto e concessione traslativa e la valutazione della tariffa come remunerativa.
La decisione
la CTR ha accolto l'appello della società e ha riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato illegittimo l'accertamento IRAP e ha riconosciuto il diritto al beneficio (quindi il mancato diritto dell'Amministrazione a trattenere l'imposta contestata). L'appello incidentale dell'Ufficio è stato respinto e le spese dei due gradi sono state compensate. La decisione si fonda sull'accertamento che, per il contratto di servizio in esame, non sussiste una concessione traslativa (mancanza di trasferimento di potestà/alea alla società) e che le tariffe sono di tipo "politico" fissate dall'ente pubblico, non idonee a configurare una tariffa remuneratoria che trasferisca il rischio economico al gestore.
Norme richiamate
art. 1, co. 266, Legge 296/2006
introduce una specifica deduzione dalla base imponibile IRAP per imprese che impiegano personale a tempo indeterminato, escludendo espressamente le imprese operanti "in concessione a tariffa"; il caso concreto ha posto l'analisi sull'effettiva configurazione di "concessione a tariffa"
norma di riferimento per le deduzioni IRAP: si è valutato se il contribuente rientri nelle esenzioni/esclusioni previste (imprese in concessione e a tariffa) in funzione della qualificazione giuridico-fattuale del rapporto con la PA
D.lgs. 442/1997, artt. 14-16
richiamati per dimostrare che, nel settore del trasporto pubblico, le funzioni di indirizzo e controllo restano in capo all'amministrazione, ostando al trasferimento delle potestà tipiche di una concessione traslativa
Principio giurisprudenziale europeo (Corte di Giustizia UE, 10/9/2009) e interpretazioni della Commissione Europea
la qualificazione di concessione si fonda sul trasferimento dell'alea economica (rischio commerciale) al concessionario; la distinzione tra concessione e appalto dipende dalla modalità di remunerazione e dall'assunzione del rischio
Cass. civ., sent. n. 29648/2019 (richiamata)
richiamata per il principio che tariffe fissate autoritariamente a prezzo "politico" non devono essere intese come remunerative dell'attività del vettore, quando l'obiettivo è agevolare l'accesso al servizio e l'amministrazione mantiene il rischio
Giurisprudenza nazionale richiamata (es. Cass. n. 2244/2018, n. 1145/2018; Cons. Stato n. 3822/2018; CTR richiamate)
confermano l'orientamento secondo cui la distinzione tra concessione e appalto si basa sulla effettiva traslazione del rischio e sulla modalità di remunerazione (remunerazione da utenza e rischio = concessione; compenso dall'amministrazione e rischio in capo alla PA = appalto)
Massime di principio
- Per distinguere concessione traslativa da appalto occorre verificare il trasferimento dell'alea economica: se il gestore sopporta il rischio e si remunera principalmente dall'utenza, si profila una concessione; se il rischio resta in capo alla PA e il compenso è corrisposto dall'amministrazione, si tratta di appalto.
- La mera denominazione contrattuale ("concessione", "contratto di servizio", ecc.) non è decisiva: conta la concreta allocazione dei rischi, dei poteri e la fonte della remunerazione.
- Una struttura contrattuale sinallagmatica che dettaglia obblighi, tariffe imposte dall'ente, programmazione e controllo dell'amministrazione depone a favore di un appalto/contratto di servizio e dunque dell'accesso alle deduzioni IRAP quando previste.
- Le tariffe "politiche" fissate dall'amministrazione per finalità di interesse pubblico, che non consentono al gestore di fissare autonomamente prezzi remunerativi, non configurano di per sé una "tariffa remuneratoria" idonea a escludere le agevolazioni fiscali.
- In caso di contenzioso, la strategia probatoria dovrebbe focalizzarsi su clausole contrattuali, provvedimenti formali di concessione, disciplina del rischio commerciale, modalità di determinazione della remunerazione e sulla documentazione che dimostri chi effettivamente sopporta il rischio e chi trae la remunerazione dagli utenti.
- Su simili fattispecie la giurisprudenza favorisce un'analisi sostanziale ed economica più che formale: valutare la realtà economica del rapporto e non solo il nomen iuris degli atti.
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