Sentenza del 24/02/2020 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso dell'accisa sull'energia elettrica fornita ai soci della cooperativa e consumata in locali diversi dalle abitazioni per gli anni 2014-2015. La cooperativa aveva ottenuto prima grado riconoscendo la qualifica di "autoproduttore" (mutuata dal D.lgs. 79/1999 - 'Decreto Bersani') e invocando anche la nozione di "cooperativa storica" (L. 1643/1962 art. 4 n.8) e l'estensione prevista dall'art. 1, co. 911 L. 208/2016. L'Ufficio impugnava sostenendo l'errata qualificazione di autoproduttore e che la norma di estensione del 2016 non potesse avere efficacia retroattiva né valore interpretativo per gli anni 2014-2015.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando che il rimborso richiesto non è dovuto. La CTR ha ritenuto che l'art. 1, co. 911 L. 28.12.2016 n. 208, che estende l'esenzione prevista dall'art. 52, co. 3, lett. b) TUA alle cooperative storiche, si applica soltanto a partire dall'anno 2016 e non ai fatti degli anni 2014-2015; inoltre la nozione di "autoproduzione" prevista dal D.lgs. 79/1999 non è idonea a identificare i soggetti esentati ai fini dell'accisa. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8 (cooperative storiche)
Individua la categoria delle 'cooperative storiche' di produzione e distribuzione di energia elettrica; la qualifica viene rilevata ma non di per sé sufficiente a estendere retroattivamente l'esenzione dalle accise per anni anteriori al 2016.
D.lgs. 3 marzo 1999, n. 79, art. 2, co. 2 (nozione di 'autoproduttore')
La nozione di 'autoproduzione' prevista dal decreto non è idonea a determinare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, co. 3, lett. b) TUA; non può essere mutuata per ottenere l'esenzione fiscale relativa alle accise sugli anni 2014-2015.
Legge 28 dicembre 2016, n. 208, art. 1, co. 911
Estende l'applicazione dell'art. 52, co. 3, lett. b) TUA anche all'energia prodotta da impianti rinnovabili >20 kW consumata dai soci delle cooperative storiche, ma la norma si applica solo dall'anno 2016 (non retroattiva) e non è stata attribuita valenza interpretativa per rendere operativa la stessa su anni precedenti.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, co. 3, lett. b)
Disposizione normativa che prevede esenzioni dall'accisa; l'applicabilità dell'esenzione deve essere valutata secondo il testo e l'ambito temporale della norma vigente per l'anno considerato.
Sentenza Corte di Cassazione n. 26142/2019
La Suprema Corte ha affermato che la nozione di 'autoproduzione' del D.lgs. 79/1999 non individua i soggetti esentati ai sensi dell'art. 52 TUA e che l'art. 1, co. 911 L. 208/2016 è applicabile solo a partire dall'anno 2016.
Massime di principio
- Una norma che estende un'esenzione tributaria con espresso riferimento temporale (es. 'si applica all'anno 2016') non può essere applicata retroattivamente agli anni precedenti se non è prevista espressamente retroattività.
- La qualificazione civilistica o regolamentare (es. 'autoproduttore' ai sensi del D.lgs. 79/1999) non è automaticamente trasferibile a fini tributari per ottenere esenzioni fiscali: occorre verifica della corrispondenza specifica tra la nozione e la finalità normativa tributaria.
- Per ottenere un rimborso o esenzione d'imposta il contribuente deve dimostrare la piena sussistenza dei presupposti normativi nell'anno di imposta pertinente; le modifiche legislative successive non operano di regola retroattivamente.
- Quando la giurisprudenza di legittimità chiarisce il corretto ambito di applicazione di una norma tributaria, i giudici tributari devono uniformarsi a tale interpretazione anche se essa comporta la revoca di pronunce favorevoli ai contribuenti in prime cure.
- Nel contenzioso tributario relativo a esenzioni occorre valutare separatamente: (a) la qualità soggettiva del beneficiario prevista dalla norma, (b) il requisito oggettivo (tipologia di energia/impianto/consumo) e (c) la dimensione temporale (anno/periodo a cui la norma si riferisce).
- Se si invoca una norma nuova o di interpretazione favorevole, è necessario verificarne espressamente l'ambito temporale e se il legislatore ha inteso conferirle efficacia interpretativa o retroattiva; in assenza di ciò, l'effetto è normalmente limitato ai periodi successivi all'entrata in vigore.
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