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Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Ravenna

IMU - piattaforme marine per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi - assoggettamento all'imposta - compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'assoggettamento a IMU delle piattaforme marine ubicate nella fascia delle 12 miglia sostenendo, in sostanza, che tali strutture non fossero beni immobili soggetti a imposta perché non accatastabili e non ubicate su territorio comunale/territorio terrestre.

La decisione

Il giudice ha ritenuto le piattaforme marine soggette a IMU: sono considerate beni immobili di categoria catastale D e la base imponibile si determina con il valore di bilancio. Il fatto che non siano accatastabili o che non siano ubicate sulla terraferma non esclude l'imposizione, perché il mare territoriale (fino a 12 miglia) è territorio dello Stato e, quindi, soggetto all'imposizione prevista. Pertanto il ricorso è stato respinto e confermato l'accertamento/imposizione tributaria.

Norme richiamate

  • normativa IMU (regime impositivo sui beni immobili)

    La norma sull'IMU è stata interpretata nel senso che le piattaforme marine, pur non accatastabili, rientrano nell'ambito oggettivo dei beni immobili imponibili quando presentano natura stabile e destinazione produttiva riconducibile a categoria D; la base imponibile è stata individuata nel valore di bilancio.

  • regole catastali / classificazione in categoria D

    La qualificazione come bene immobile di categoria D è stata ritenuta prevalente ai fini fiscali: la funzione e la struttura delle piattaforme le avvicinano a fabbricati/impianti produttivi assimilabili alla categoria D, giustificando l'applicazione delle regole fiscali connesse.

Massime di principio

  • Le installazioni fisse in mare entro le 12 miglia (mare territoriale) possono essere considerate parte del territorio dello Stato e, quindi, rientrare nell'ambito di applicazione dei tributi immobiliari nazionali/locali.
  • La mancata accatastabilità non è automaticamente causa di esenzione dall'IMU: ciò che conta è la natura stabile e la destinazione dell'opera (se riconducibile a beni immobili produttivi, categoria D).
  • La base imponibile per beni immobili assimilati alla categoria D può essere determinata con riferimento al valore di bilancio quando la normativa fiscale lo prevede o quando la natura del bene lo giustifica.
  • In casi analoghi va valutata la qualificazione giuridico-tecnica dell'opera (installazione fissa vs natante): strutture saldamente ancorate al fondale e destinate in modo duraturo a una funzione produttiva sono più facilmente considerate beni immobili imponibili.
  • Prima di agire, il contribuente dovrebbe verificare: (a) la reale qualificazione catastale e tecnica dell'opera; (b) eventuali specifiche disposizioni legislative o regolamentari che prevedono regimi particolari per impianti offshore; (c) possibili esenzioni o competenze speciali (es. proprietà/uso pubblico dello Stato) che potrebbero incidere sull'imponibilità.

Testo integrale

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