Cassazione Civile, Ordinanza n. 37229/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 nei confronti di una società operante nel settore edilizio. L’Ufficio ha rettificato i ricavi dichiarati, contestando in particolare i corrispettivi indicati nella vendita di dodici unità immobiliari inserite in un unico complesso edilizio, ritenuti incongrui anche perché inferiori ai mutui accesi dagli acquirenti; inoltre ha disconosciuto la deducibilità di costi per il noleggio/leasing di due imbarcazioni, ritenendoli non inerenti all’attività d’impresa. I giudici di merito hanno respinto l’impugnazione della società. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza regionale; 2) errata applicazione delle presunzioni semplici e dei criteri di gravità, precisione e concordanza; 3) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla inattendibilità dei ricavi ricostruiti in via indiretta; 4) violazione delle norme su deducibilità e inerenza dei costi, con riguardo alle spese per le imbarcazioni; 5) illegittima inversione dell’onere della prova e difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti in punto costi. La società è poi fallita nel corso del giudizio e il curatore si è costituito, mantenendo le difese già svolte.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione apparente, perché esponeva gli indizi valorizzati dall’Ufficio e le ragioni del loro apprezzamento; ha inoltre escluso violazioni delle regole sulle presunzioni, osservando che il giudice di merito aveva compiuto una valutazione globale e non atomistica degli elementi indiziari. Quanto ai ricavi, la ricostruzione indiretta è stata ritenuta coerente con un accertamento analitico-induttivo. In tema di costi, la Corte ha confermato che l’inerenza va riferita all’attività effettivamente esercitata, non al solo oggetto sociale astratto, e che la prova del rapporto tra costi e impresa grava sul contribuente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la motivazione apparente della decisione impugnata
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza; non ricorre il vizio di motivazione apparente
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione della sentenza deve raggiungere il "minimo costituzionale"; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di accertamento analitico-induttivo e utilizzo di presunzioni
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alla motivazione e agli avvisi di accertamento
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la rettifica dell’imponibile IVA e l’accertamento induttivo
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi
richiamato come norma sulla nozione di presunzione semplice
le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti e vanno valutate in modo globale
richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
inerenza e deducibilità dei costi: il contribuente deve provare la correlazione con l’attività d’impresa
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte ribadisce il requisito dell’inerenza all’attività economica
ripartizione dell’onere della prova: grava sul contribuente provare i fatti costitutivi della deduzione/inerenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice non indica gli elementi posti a base del convincimento o li elenca senza renderne comprensibile il percorso logico-giuridico; è invece sufficiente una motivazione per relationem che consenta il controllo sulle ragioni della decisione e sulle risposte ai motivi di appello.
- Nella prova presuntiva il giudice deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico: la gravità, precisione e concordanza emergono dalla sintesi complessiva degli elementi, non dalla loro considerazione isolata.
- In sede tributaria l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici idonee a ricostruire ricavi e imponibile, purché il contribuente resti libero di offrire prova contraria.
- Il requisito dell’inerenza dei costi va riferito all’attività effettivamente esercitata o comunque preparatoria e funzionale all’iniziativa economica, non al solo oggetto sociale astratto; la prova del nesso tra costo e impresa grava sul contribuente.
- Quando l’Ufficio contesta l’inattendibilità dei corrispettivi dichiarati, può ricostruire il reddito con criteri presuntivi anche mediante valori unitari di riferimento, se il metodo è sorretto da elementi indiziari complessivamente attendibili e logicamente coordinati.
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