Cassazione Civile, Sentenza n. 18807/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Campania che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi al 2011 (IRES, IRAP e IVA) e le sanzioni conseguenti, contestando la contabilizzazione di acquisti fittizi di materiale ferroso. Le questioni principali erano: (1) la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo e l'applicabilità del c.d. "raddoppio dei termini" (con la censura che l'Ufficio non avrebbe depositato la denuncia ex art. 331 c.p.p. entro i termini); (2) la legittimità e la completezza della motivazione della CTR, specie in relazione all'uso delle risultanze del PVC della Guardia di Finanza e delle dichiarazioni di terzi; (3) l'asserita illegittimità di una presunzione su presunzione ("divieto delle doppie presunzioni"). I ricorrenti deducevano violazioni di norme processuali e sostanziali e carenza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione sul raddoppio dei termini sollevata in appello perché si trattava di eccezione in senso proprio che doveva essere proposta in primo grado; di conseguenza il primo motivo è infondato e assorbe i motivi successivi. Sotto il profilo probatorio la Corte ha confermato che la CTR ha correttamente valutato, con lettura d'insieme, le dichiarazioni dei terzi e gli accertamenti nei luoghi, ritenendoli "gravi, precisi e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c., così da legittimare le inferenze sulla non esistenza delle operazioni. Ha inoltre escluso l'esistenza di un principio assoluto che vieti le inferenze successive ("divieto di doppie presunzioni"); è sufficiente che ogni passaggio inferenziale sia adeguatamente motivato e rispetti i criteri di gravità, precisione e concordanza. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello vale per le eccezioni in senso proprio (vizi dell'atto o fatti estintivi/modificativi) e non si estende alle contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa; la decadenza dell'Ufficio è eccezione in senso proprio e deve essere sollevata in primo grado.
Stabilisce le ipotesi di raddoppio dei termini di accertamento quando sussistono violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari; il raddoppio rileva solo se sono ricorreni i presupposti normativi, e l'Ufficio deve dimostrare tali condizioni.
Analogo riferimento al raddoppio dei termini ai fini IVA: il raddoppio è collegato alle violazioni che impongono denuncia penale, con onere probatorio a carico dell'Ufficio.
codice di procedura penale, art. 331
Richiama l'obbligo di denuncia per taluni reati; nella controversia è rilevante per verificare se l'Ufficio abbia effettivamente presentato la denuncia che giustificherebbe il raddoppio dei termini.
Stabilisce che le presunzioni giudiziarie devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che fatti noti accertati con tali presunzioni possono essere base per inferenze ulteriori, purché ogni passaggio sia adeguatamente motivato.
codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della motivazione: i ricorrenti avevano invocato questi profili, ma la Corte li ha ritenuti infondati nel caso concreto.
codice di procedura civile, art. 345
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla presunta nullità della sentenza per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR conforme ai requisiti richiesti.
legge n. 208/2015, art. 1, comma 132
Citata in relazione alla normativa che ha inciso sull'istituto del raddoppio dei termini e sui requisiti procedurali connessi; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme di raddoppio nel caso concreto.
art. 2 (richiamato in decisione)
Richiamato nella discussione sull'ulteriore disciplina applicabile al raddoppio dei termini; la Corte ha ritenuto che le condizioni di raddoppio debbano essere dimostrate dall'Ufficio e che la questione fosse stata sollevata tardivamente dai contribuenti.
Richiamato in relazione ai profili sanzionatori e alla documentazione iva; la Corte ha valutato le risultanze probatorie e la mancanza di elementi aziendali nei fornitori come elementi logici a supporto dell'accertamento.
Massime di principio
- La questione della decadenza dell'Ufficio e del "raddoppio dei termini" è un'eccezione in senso proprio e va sollevata già nel ricorso introduttivo in primo grado; se sollevata per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile.
- Per giustificare il raddoppio dei termini l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti normativi (ad es. la presenza di fatti che impongono la denuncia penale e l'effettivo deposito della denuncia), altrimenti l'eccezione di decadenza rileva a favore del contribuente.
- La prova per l'Amministrazione fondata su inferenze è ammissibile: fatti noti accertati tramite presunzioni possono legittimare ulteriori inferenze purché ogni passaggio sia motivato e rispetti i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- Non esiste un principio assoluto che vieti le "doppie presunzioni"; ciò che conta è la qualità e la linearità delle inferenze, non il numero degli anelli inferenziali.
- Se la prova probatoria si basa su accertamenti di polizia giudiziaria (es. PVC della Guardia di Finanza) e su dichiarazioni di terzi, il giudice deve operare una valutazione complessiva e dar conto della congruenza e della logica delle deduzioni.
- Le censure di carenza motivazionale in cassazione richiedono che sia dimostrata una effettiva violazione degli obblighi di motivazione; una motivazione di sintesi, purché congrua e collegata agli elementi probatori, può essere ritenuta sufficiente.
- In ipotesi analoghe, il contribuente dovrebbe tempestivamente contestare sia la legittimità formale dell'accertamento (compresa la decadenza) sia gli elementi probatori in primo grado per preservare tali eccezioni in sede impugnatoria.
- La condanna alle spese giudiziarie in cassazione è la regola se il ricorso è rigettato; è opportuno valutare il rischio processuale prima di proporre ricorsi per cassazione basati su questioni di fatto o su censure già decise in motivazione.
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