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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18702/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte IRPEG e ILOR versate per gli anni 1990-1992 (importo richiesto €715.385,82), richiedendo l'applicazione dell'art. 9, comma 17, O.M. 29/1/1993 n.2316 e della disciplina che consentiva la definizione automatica con versamento del 10% (ius superveniens previsto dall'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002 n.289). L'Ufficio non pronunciandosi ha determinato il ricorso giudiziale; in sede di merito le corti hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per il rimborso ritenendo la norma incompatibile con il diritto UE se applicata a soggetti esercenti attività d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha confermato che, secondo la decisione della Commissione UE C(2015)5549 final e la giurisprudenza nazionale, l'art. 9, comma 17, della legge n.289/2002 è incompatibile con il mercato interno se applicato alle imprese perché configura un aiuto di Stato illegittimo. Tuttavia la Commissione ha lasciato aperta la possibilità che, in casi concreti, il beneficio individuale possa essere compatibile se soddisfa le condizioni dei regolamenti UE (de minimis o regolamento CE n.994/1998) e sussista un chiaro nesso di causalità tra danno subito e aiuto, senza sovracompensazione. Nel caso di specie la documentazione prodotta dalla banca (visura camerale, dichiarazioni e bilanci) non dimostrava il nesso causale né il rispetto delle condizioni di compatibilità e l'importo richiesto eccedeva la soglia de minimis; pertanto il ricorso è stato respinto. La banca è condannata alle spese di lite (€14.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 17, Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma nazionale che prevedeva la definizione automatica/rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma 1990; la Corte e la Commissione UE hanno ritenuto che, applicata agli imprenditori, la disposizione configuri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno

  • Decisione Commissione Europea C(2015) 5549 final (14/08/2015)

    Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno

    Dichiarazione di incompatibilità del regime nazionale; salva la possibilità che singoli benefici possano essere compatibili se rispettano i regolamenti UE (de minimis o altro regime approvato) e sussistendo nesso diretto tra danno e aiuto

  • Art. 108 TFUE

    Fondamento del controllo degli aiuti di Stato; la violazione di tale disposizione giustifica l'incompatibilità degli aiuti nazionali con il mercato interno

  • Art. 107 TFUE

    Definizione di aiuto di Stato e principio di divieto salvo compatibilità; rilevante per valutare la selettività e l'effetto distorsivo della misura

  • Regolamenti de minimis: Reg. (CE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014

    Possibile via di compatibilità per aiuti individuali se, al momento della concessione, rispettano i limiti e le condizioni del regime de minimis (soglia indicata in giurisprudenza pari a €200.000 nel caso concreto)

  • Regolamento CE n. 994/1998

    Regolamento quadro che può dichiarare alcune categorie di aiuti (es. a favore delle PMI) compatibili con il mercato interno; la Corte richiama la possibilità ma la Commissione non ha escluso chiaramente l'inapplicabilità generale

  • Art. 1, comma 665, Legge n. 190/2014

    Norma che ha subordinato l'applicazione dell'agevolazione alla verifica di compatibilità con il diritto UE e, nella prassi, ha determinato l'esclusione temporanea dei soggetti che svolgono attività d'impresa

Massime di principio

  • Se il richiedente è un soggetto che svolge attività d'impresa, le agevolazioni previste dall'art. 9, comma 17, L. n.289/2002 sono normalmente incompatibili con il diritto UE perché configurano aiuti di Stato; la richiesta di rimborso va valutata con particolare rigore.
  • La decisione della Commissione UE C(2015)5549 ha efficacia diretta (ius superveniens): il giudice nazionale deve applicarla d'ufficio e valutare se, nel singolo caso, il beneficio individuale possa comunque rientrare in regimi compatibili (de minimis, reg. 994/1998 o altro regime approvato).
  • Per ottenere il rimborso il ricorrente deve provare concretamente: a) di aver avuto la sede operativa nell'area colpita al momento del sisma; b) il nesso chiaro e diretto tra il danno subito e l'aiuto richiesto; c) l'entità del danno e l'assenza di sovracompensazione (scorporando altri indennizzi/assicurazioni); d) che l'aiuto non eccede le soglie previste dai regolamenti compatibili (es. de minimis).
  • La documentazione generale che attesti solo la qualifica di PMI (visura camerale, bilanci, dichiarazioni) non è sufficiente: serve prova specifica del danno e della correlazione temporale/spaziale con la calamità.
  • Se l'importo richiesto eccede il limite de minimis (nella giurisprudenza indicato in €200.000 per il caso valutato), la strada della compatibilità tramite de minimis è preclusa.
  • In assenza di prova concreta del nesso causale e del rispetto delle condizioni di compatibilità, il rifiuto o il silenzio-rifiuto dell'Agenzia trova ragione di diritto e il ricorso è destinato a essere respinto.

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