Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18689/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava il sollecito di pagamento TARES 2013 e l'avviso di pagamento TARI 2014 sostenendo che le aree produttive dello stabilimento generavano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e quindi non dovevano concorrere alla quota variabile del tributo. In grado d'appello il Comune aveva ottenuto il rigetto dei ricorsi sulla base della circostanza che, a suo dire, vi era stato un accordo antecedente con la contribuente che comportava una riduzione del 25% delle superfici tassabili; la contribuente deduceva vizi di diritto e di motivazione, omissioni istruttorie e violazioni di norme primarie e regolamentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 680/2018 e ha rinviato la causa alla stessa Corte regionale in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha disposto che in sede di rinvio i giudici di merito verifichino concretamente, alla luce degli oneri probatori, se e quali superfici dello stabilimento producano esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili (con conseguente esclusione dalla quota variabile, ma non dalla quota fissa), valutino la posizione dei magazzini alla luce della giurisprudenza e dei regolamenti comunali vigenti e accertino la legittimità/necessità di disapplicare parti dei regolamenti comunali contrastanti con la normativa statale; il quinto motivo è stato ritenuto assorbito. Sono state regolate le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI)

    "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

    La Corte interpreta la disposizione come espressione di continuità con la disciplina precedente (TARSU/TIA): la riduzione/esenzione riguarda la sola parte di superficie dove si formano rifiuti speciali "in via continuativa e prevalente" e l'onere di prova dell'asserita esclusione grava sul contribuente.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), art. 62, comma 3

    presente nei richiami giurisprudenziali della sentenza

    Utilizzata come parametro interpretativo storico: la giurisprudenza consolidata relativa alla TARSU è estensibile alla TARI e stabilisce che l'esenzione spetta per la parte di superficie dove "di regola" si formano rifiuti speciali e che il contribuente deve dimostrare autosmaltimento o conferimento autorizzato.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), art. 49

    richiamato per la storia normativa della tariffazione

    Richiamato per la continuità normativa del sistema tariffario e per la competenza comunale su alcune assimilazioni; la Corte ribadisce che l'art. 21 del decreto Ronchi limita la possibilità di assimilare alcuni rifiuti urbani.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), art. 238 e art. 195, comma 2, lett. e)

    art. 238 richiamato nel quadro normativo; art. 195, comma 2, lett. e) invocato in motivi di ricorso

    Art. 238 è usato per ricostruire l'evoluzione della tariffazione; l'art. 195 è richiamato con riferimento ai criteri qualitativi/quantitativi per l'assimilazione e la classificazione dei rifiuti che i regolamenti comunali devono rispettare.

  • d.l. 201/2011 (convertito in legge n.214/2011) - norme sulla TARES

    richiamato nella parte relativa alla TARES (anno 2013)

    La TARES è riconosciuta come imposta sui rifiuti per il 2013 e la disciplina transitoria/definizione del presupposto impositivo è applicata insieme ai principi poi trasferiti nella TARI.

  • delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984

    richiamata nel quarto motivo in relazione alla conformità dei regolamenti comunali

    Richiamata come riferimento normativo per i criteri qualitativi e quantitativi da adottare nelle discipline di assimilazione; la Corte richiede verifica di conformità dei regolamenti comunali a tali criteri.

  • Regolamenti comunali TARES/TARI (art. 36 Regolamento TARES; art. 10 Regolamento TARI)

    richiamati nel quinto motivo in relazione alla riduzione del 25%

    La Corte osserva che le previsioni regolamentari che limitano la riduzione (es.: riduzione 25% solo se non è possibile definire oggettivamente la parte di superficie) devono essere valutate concretamente; tuttavia la riduzione pattuita non è automaticamente vincolante per gli anni successivi senza adeguata verifica probatoria.

  • d.lgs. 2 settembre 1997, n. 546, art. 7, comma 5

    richiamato in uno dei motivi di ricorso

    Invocato con riguardo ai profili processuali e di regolazione dei rapporti tra giudice e parti; la Corte richiama l'esigenza di corretta motivazione e valutazione delle eccezioni in sede di appello.

  • art. 23 Cost.

    cui si fa riferimento nel terzo motivo

    Richiamato come principio costituzionale generale evocato dal ricorrente (tutela dell'attività economica e ragionevolezza del prelievo), ma la sua applicazione concreta richiede coerente interpretazione delle norme tributarie e prova delle condizioni di esenzione.

Massime di principio

  • L'onere della prova per ottenere l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente: deve dimostrare natura speciale dei rifiuti, entità e delimitazione delle aree produttrici e l'avvenuto trattamento/auto-smaltimento o conferimento a soggetti autorizzati.
  • L'esclusione dalla quota variabile (riduzione) riguarda solo la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali "in via continuativa e prevalente"; la quota fissa resta di norma dovuta integralmente perché finanziaria dei costi generali del servizio.
  • Riduzioni o accordi precedenti (es. una riduzione percentuale praticata in passato) non sono automaticamente vincolanti per anni successivi: occorre prova aggiornata e specifica per ogni annualità.
  • I regolamenti comunali che assimilano rifiuti che la normativa statale esclude (es. imballaggi terziari non assimilabili) possono essere disapplicati dal giudice tributario se contrastano con principi di legge.
  • I magazzini rilevano ai fini della tassazione solo se, in concreto, sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva e destinati allo stoccaggio di materiali che originano rifiuti speciali non assimilabili; occorre valutazione puntuale caso per caso.
  • Gli imballaggi terziari e, in alcuni casi, gli imballaggi secondari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero mediante operatori autorizzati perché il contribuente possa ottenere la riduzione.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve svolgere istruttoria completa e motivata, valutando documentazione tecnica e dichiarazioni delle parti e applicando i principi di continuità normativa tra TARSU/TIA/TARES/TARI così come affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.