Cassazione Civile, Sentenza n. 18692/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della C.T.R. Lombardia che, nel giudizio sulla cartella TARSU/TIA 2005 emessa dal Comune nei confronti della Rialto S.p.A., aveva riconosciuto alla società una riduzione del 30% dell'imposta per una presunta "utilizzazione parziale ed insufficiente del servizio". Il ricorso per cassazione censura la C.T.R. per violazione e falsa applicazione di norme (d.lgs. 507/1993 artt. 59,62,63; d.lgs. 22/1997 artt. 21,49; d.P.R. 158/1999 art.7 e altre), per omesso esame di fatto decisivo (la scelta volontaria della Rialto di non aderire alla privativa comunale), per motivazione apparente (contestando che la contribuente non aveva dedotto l'inadeguatezza del servizio) e per ammissione di documentazione prodotta tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo in parte e ha cassato la sentenza della C.T.R., rigettando i secondi e terzo motivo e assorbendo il quarto. In particolare la Corte ha ritenuto che la C.T.R. non avesse correttamente applicato i principi già indicati dalla Corte nella sentenza di annullamento n. 8909/2018: prima di valutare una riduzione ex art.59 d.lgs. 507/1993 per "utilizzazione parziale ed insufficiente del servizio", i giudici dovevano distinguere le tipologie e le quantità di rifiuti (in particolare la produzione di rifiuti speciali, quali gli imballaggi terziari) e verificare le aree produttrici di rifiuti speciali. La decisione è stata annullata con rinvio alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione affinché, uniformandosi ai principi richiamati, valuti: a) se e quali aree producono esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (diritto all'esenzione/parziale esclusione dalla superficie tassabile); b) il trattamento dei magazzini; c) eventuale disapplicazione di parti illegittime del regolamento comunale; d) il diritto a una riduzione ex art.59; e) la quantificazione del dovuto, ricordando che la quota fissa rimane dovuta. La Corte ha inoltre regolato la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) - art. 62, comma 3
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
La Corte conferma che le aree dove si formano rifiuti speciali non concorrono alla superficie tassabile; tuttavia il contribuente ha l'onere di provare natura e delimitazione di tali aree per ottenere l'esclusione/ riduzione.
d.lgs. 5/2/1997 n. 22 (Decreto Ronchi) - art. 49
La tariffa ... deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali...; La tariffa è composta da una quota fissa ... e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ...; Sullo tale tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero."
La tariffa ha una componente fissa e una variabile; l'autonoma avviamento al recupero da parte del produttore non esclude l'obbligo ma consente riduzioni proporzionali (soprattutto della quota variabile).
d.lgs. 3/4/2006 n. 152 - art. 238
"La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11" e "Sino alla emanazione del regolamento ... continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti."
Per l'annualità 2005 la disciplina applicabile resta quella previgente (TARSU/TIA1) in assenza del regolamento attuativo della TIA2; i criteri di fissazione di quota fissa/variabile rimangono quelli previsti dalle norme citate.
d.P.R. 27/4/1999 n. 158 (Regolamento TIA) - art. 7
Il d.P.R. fornisce i criteri tecnici per la determinazione delle quote fisse/variabili; la Corte osserva che la riduzione per autosmaltimento/recupero va parametrata alla tipologia e quantità di rifiuti secondo i criteri regolamentari.
codice di procedura civile - art. 360 (motivi di cassazione)
Il ricorso ha invocato i vizi esplicitati dall'art. 360 (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente); la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione e falsa applicazione del diritto) e non fondati gli altri contestati.
d.lgs. 546/1992 - art. 58
La censura relativa all'applicazione dell'art. 58 (termine per nuove produzioni?) è stata dichiarata assorbita dalla Corte e non decisa nel merito; resta l'indicazione che l'ammissione di documenti tardivi può essere valutata dal giudice di merito nel rinvio.
Massime di principio
- In controversie sulla tassa/tariffa rifiuti occorre prima distinguere le tipologie di rifiuti prodotti (urbani vs speciali) e quantificarne la misura: la valutazione delle presunte carenze del servizio deve essere parametrata alla tipologia e quantità dei rifiuti.
- I rifiuti di imballaggi terziari e altri rifiuti speciali non assimilabili non possono essere trattati come rifiuti urbani; il produttore che ne sostiene l'autosmaltimento deve provare natura, delimitazione delle aree e l'avvio al recupero tramite documentazione idonea.
- La tariffa ha una componente fissa (rivolta a coprire investimenti e costi non dipendenti dalla quantità di rifiuti) e una variabile (collegata alle quantità). La quota fissa è in genere dovuta anche se il servizio non è effettivamente fruito; la riduzione riguarda la quota variabile se provata la mancata produzione/il recupero.
- Il semplice rifiuto del contribuente di usufruire del servizio pubblico (affidamento a impresa privata) non basta a esonerarlo dal pagamento; non è rilevante la volontà soggettiva, ma la prova oggettiva della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento/autonoma gestione.
- L'onere della prova per ottenere esenzioni o riduzioni gravanti sulla superficie tassabile spetta al contribuente: deve fornire dati e documenti (denunce, formulari, attestazioni) per dimostrare la natura e l'estensione delle aree non assoggettate.
- I regolamenti comunali che assimilino per contro norma rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani possono essere disapplicati in parte qua dal giudice tributario se in contrasto con la normativa statale.
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