Cassazione Civile, Ordinanza n. 32163/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Numerosi medici specializzati, avendo frequentato corsi di specializzazione retribuiti con la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno per la mancata attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE, assumendo di aver percepito un importo inferiore a quello introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dal D.P.C.M. 7 marzo 2007; in via subordinata chiedevano comunque la condanna al pagamento della differenza dovuta per la rideterminazione triennale e per l'indicizzazione annuale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d'appello di Roma aveva accolto parzialmente il gravame, riconoscendo ad alcuni appellanti il diritto alla rideterminazione triennale della borsa e, per due di essi, anche all'incremento annuale per il costo della vita. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, dell'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, dell'art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 212, l. n. 266 del 2005, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato ai medici specializzandi il meccanismo di rideterminazione e indicizzazione, in contrasto con la normativa nazionale e con l'orientamento consolidato della Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha rilevato l'inammissibilità del controricorso e della memoria dei controricorrenti per tardività della notifica, ma soprattutto ha ritenuto fondato il motivo della ricorrente: per i medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici interessati non spettava né l'adeguamento all'incremento del costo della vita né la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco legislativo degli aggiornamenti e della disciplina transitoria che ha limitato l'applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991 fino all'anno accademico 2005-2006. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente le domande originarie dei medici. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; i soccombenti in cassazione sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alle spese prenotate a debito nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile; la stessa sorte segue la memoria successiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991
Non consente, per il periodo considerato, la rivalutazione/adeguamento della borsa di studio dei medici specializzandi, perché l'aggiornamento è stato bloccato da successive disposizioni legislative.
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 257 del 1991
È richiamato come base della pretesa alla rideterminazione triennale della borsa di studio.
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
Contribuisce al blocco legislativo degli aggiornamenti economici delle borse di studio.
art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002
Contribuisce al blocco legislativo degli aggiornamenti economici delle borse di studio.
art. 1, comma 212, l. n. 266 del 2005
È richiamato dalla ricorrente tra le norme che escluderebbero il diritto al maggior trattamento economico.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992
Parte del blocco normativo degli aggiornamenti economici, operante senza soluzione di continuità.
art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995
Interpretato come disposizione convergente nel blocco degli aggiornamenti.
art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993
Interpretato come disposizione convergente nel blocco degli aggiornamenti.
art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996
Interpretato come disposizione convergente nel blocco degli aggiornamenti.
Interpretato come disposizione convergente nel blocco degli aggiornamenti.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 368 del 1999
Ha abrogato il d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999
Stabilisce che fino all'anno accademico 2005-2006 continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 517 del 1999
Ha modificato la disciplina transitoria dell'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999.
art. 1, comma 300, l. n. 266 del 2005
Ha nuovamente inciso sulla disciplina transitoria dell'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio.
art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È applicato per l'aumento della liquidazione delle spese di legittimità.
Gli intimati non costituiti sono stati evocati come litisconsorti processuali ai soli fini della partecipazione al giudizio.
art. 6, comma 4, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È la norma invocata per la rideterminazione triennale della borsa di studio; la Corte esclude che fosse applicabile nel periodo in contestazione.
Massime di principio
- Per i medici specializzandi iscritti nei corsi coperti da una disciplina transitoria di blocco degli aggiornamenti economici, non spetta né l'indicizzazione annuale della borsa di studio né la rideterminazione triennale prevista dalla normativa originaria, quando una successione di leggi speciali abbia disposto senza soluzione di continuità la sospensione di tali meccanismi.
- Quando la questione di diritto è già risolta in modo definitivo dalle Sezioni Unite, il giudice di legittimità può farvi integrale rinvio motivazionale e correggere la decisione impugnata applicando il principio di diritto consolidato.
- Se la cassazione avviene per violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando direttamente le domande originarie.
- La tardiva notificazione del controricorso oltre il termine di legge comporta l'inammissibilità del controricorso e della successiva memoria.
- Nei giudizi in cui è parte vittoriosa un'Amministrazione dello Stato, la condanna alle spese va coordinata con il regime di prenotazione a debito, limitando il rimborso alle sole spese prenotate a debito.
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