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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32163/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Numerosi medici specializzati, avendo frequentato corsi di specializzazione retribuiti con la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno per la mancata attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE, assumendo di aver percepito un importo inferiore a quello introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dal D.P.C.M. 7 marzo 2007; in via subordinata chiedevano comunque la condanna al pagamento della differenza dovuta per la rideterminazione triennale e per l'indicizzazione annuale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d'appello di Roma aveva accolto parzialmente il gravame, riconoscendo ad alcuni appellanti il diritto alla rideterminazione triennale della borsa e, per due di essi, anche all'incremento annuale per il costo della vita. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, dell'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, dell'art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 212, l. n. 266 del 2005, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato ai medici specializzandi il meccanismo di rideterminazione e indicizzazione, in contrasto con la normativa nazionale e con l'orientamento consolidato della Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha rilevato l'inammissibilità del controricorso e della memoria dei controricorrenti per tardività della notifica, ma soprattutto ha ritenuto fondato il motivo della ricorrente: per i medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici interessati non spettava né l'adeguamento all'incremento del costo della vita né la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco legislativo degli aggiornamenti e della disciplina transitoria che ha limitato l'applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991 fino all'anno accademico 2005-2006. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente le domande originarie dei medici. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; i soccombenti in cassazione sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alle spese prenotate a debito nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi iscritti nei corsi coperti da una disciplina transitoria di blocco degli aggiornamenti economici, non spetta né l'indicizzazione annuale della borsa di studio né la rideterminazione triennale prevista dalla normativa originaria, quando una successione di leggi speciali abbia disposto senza soluzione di continuità la sospensione di tali meccanismi.
  • Quando la questione di diritto è già risolta in modo definitivo dalle Sezioni Unite, il giudice di legittimità può farvi integrale rinvio motivazionale e correggere la decisione impugnata applicando il principio di diritto consolidato.
  • Se la cassazione avviene per violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando direttamente le domande originarie.
  • La tardiva notificazione del controricorso oltre il termine di legge comporta l'inammissibilità del controricorso e della successiva memoria.
  • Nei giudizi in cui è parte vittoriosa un'Amministrazione dello Stato, la condanna alle spese va coordinata con il regime di prenotazione a debito, limitando il rimborso alle sole spese prenotate a debito.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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