Cassazione Civile, Ordinanza n. 20348/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso, per due annualità, avvisi di accertamento relativi a vendite immobiliari effettuate da una società poi estinta, recuperando a tassazione maggiori corrispettivi rispetto a quelli dichiarati e chiedendo anche ai soci il pagamento delle imposte riferibili alla società estinta ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973; aveva inoltre emesso avvisi nei confronti dei soci in quanto la società aveva optato per il regime di trasparenza e una cartella di pagamento per il recupero provvisorio delle imposte relative a una delle vendite. I contribuenti avevano impugnato gli atti e avevano ottenuto in primo grado solo una riduzione del quantum. In appello la CTR aveva rigettato i gravami con motivazione molto sintetica, aderendo alle relazioni peritali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata pronuncia sui motivi di appello; violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che il semplice scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale desunto da OMI/perizia non bastasse a fondare l'accertamento del maggior corrispettivo; erronea considerazione del valore normale in luogo del corrispettivo effettivo e mancata verifica del momento della formazione del consenso; indebita inversione dell'onere probatorio sui contribuenti; omessa pronuncia e violazione dell'obbligo di motivazione degli avvisi; illegittimità della chiamata in responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973; limite applicativo dell'art. 36 alle sole imposte sui redditi nella disciplina ratione temporis; necessità di definitività del credito erariale verso la società per far valere la responsabilità dei soci; applicazione della lex mitior in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparente perché si limitava a richiamare la conformità del dispositivo di primo grado alle relazioni peritali e a qualificare tali relazioni come mere indicazioni presuntive da contrastare dai contribuenti, senza spiegare il percorso logico seguito e senza confrontarsi con le censure centrali sull'idoneità del valore normale, da solo, a fondare l'accertamento del maggior corrispettivo, né con i motivi relativi alla responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti tutti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
la motivazione deve consentire di percepire le ragioni della decisione; la sua assenza o apparenza integra nullità.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non meramente apparente.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per la responsabilità dei soci di società estinta; la CTR non ne ha motivato adeguatamente l'applicazione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel lamentare la nullità della sentenza.
richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
richiamato sia per il difetto di motivazione degli avvisi sia per l'obbligo di motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni del contribuente.
richiamato in tema di presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, che non può essere surrettiziamente invertita.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo dei redditi.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento ai fini IVA.
artt. 73 e 80 direttiva n. 2006/112/CE
richiamati a sostegno della tesi secondo cui il mero scostamento dal valore normale non basta, da solo, a fondare l'accertamento del corrispettivo.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato insieme all'art. 36 e all'art. 2495 c.c. in tema di responsabilità dei soci per debiti della società estinta.
richiamato per sostenere che, nella formulazione applicabile ratione temporis, l'art. 36 operava solo per le imposte sui redditi.
richiamato per sostenere che la responsabilità dei soci sarebbe azionabile solo per crediti erariali divenuti definitivi nei confronti della società.
richiamato per l'applicazione del principio del favor rei in materia sanzionatoria.
richiamato quale lex mitior sopravvenuta in materia di sanzioni tributarie.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, si limita ad affermazioni generiche o apodittiche che non consentono di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e non permettono un controllo effettivo della decisione.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve confrontarsi con le censure specifiche mosse agli avvisi e con i punti decisivi della controversia; il mero richiamo alla conformità della decisione di primo grado a una consulenza tecnica non basta se manca una reale esplicitazione delle ragioni del dissenso o dell'adesione.
- Il semplice scostamento tra prezzo dichiarato in una compravendita immobiliare e valore normale o perizia non può essere automaticamente assunto come prova sufficiente del maggior corrispettivo senza una motivazione che spieghi perché gli elementi acquisiti integrino una presunzione grave, precisa e concordante.
- L'onere della prova non può essere sostanzialmente ribaltato sul contribuente mediante formule che presentino come suo dovere la confutazione di un accertamento non adeguatamente sorretto da presunzioni idonee.
- Quando si invoca la responsabilità dei soci per debiti della società estinta, il giudice deve motivare specificamente sulla ricorrenza dei presupposti normativi e sulla portata temporale e oggettiva della disciplina applicabile; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
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