Cassazione Civile, Ordinanza n. 34747/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato solo in parte la decisione di primo grado. La lite nasce da due avvisi di accertamento notificati a un contribuente per gli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati su indagini bancarie e diretti a recuperare a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con irrogazione delle sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto per il 2007 per decadenza e, per il 2008, era stato escluso dal maggior reddito quanto emerso da prelevamenti bancari, erano stati riconosciuti costi forfettari nella misura del 60% ed era stata esclusa l'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione. In appello entrambe le impugnazioni erano state rigettate. L'Agenzia ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR escluso il raddoppio dei termini di accertamento ritenendo necessaria la tempestiva denuncia penale entro il termine ordinario; 2) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR riconosciuto una deduzione forfettaria dei costi al 60% in presenza di accertamento fondato su movimentazioni bancarie; 3) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto irrilevanti le movimentazioni del conto corrente intestato al coniuge del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame, anche delle questioni riproposte dal contribuente e non esaminate perché assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione ha affermato che il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente in presenza di fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale, senza che sia necessaria la sua effettiva presentazione entro il termine ordinario; ha invece confermato la possibilità per il giudice di riconoscere forfettariamente i costi in presenza di prelevamenti bancari non giustificati, e la non automaticamente riferibilità al contribuente dei movimenti del conto del coniuge quando questi svolga autonoma attività professionale che giustifichi le movimentazioni.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
i termini di accertamento risultano raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che rendono obbligatoria la denuncia penale, senza necessità di effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario.
richiamato per il medesimo principio sul raddoppio dei termini di accertamento nei tributi armonizzati.
la denuncia penale è obbligatoria quando emergono elementi che integrano l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria.
i termini raddoppiati operano in relazione a reati tributari previsti da questo decreto.
d.l. n. 223 del 2006, art. 37, conv. in l. n. 248 del 2006
ha modificato il regime dei termini di accertamento applicabile ratione temporis.
l. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132
le nuove disposizioni sui termini di accertamento non si applicano agli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori a quelli indicati dalla legge.
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3
salva gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973
le presunzioni da movimentazioni bancarie consentono di determinare redditi non dichiarati; il contribuente può offrire prova contraria anche mediante elementi presuntivi e può essere riconosciuta una quota di costi relativi.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente quando emergono elementi oggettivi che rendono obbligatoria la denuncia penale per reati tributari; non è richiesta la prova dell'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario di decadenza.
- Le presunzioni derivanti da prelevamenti bancari non giustificati possono essere vinte dal contribuente anche mediante prova presuntiva contraria, inclusa la dimostrazione dell'incidenza di costi inerenti da sottrarre ai ricavi occultati.
- Nell'accertamento fondato su conti intestati a terzi, la riferibilità delle movimentazioni al contribuente non può presumersi solo per il vincolo familiare, ma richiede ulteriori elementi indiziari allegati dall'Ufficio che dimostrino la disponibilità effettiva del conto da parte del soggetto accertato.
- La valutazione delle movimentazioni di conti intestati a familiari deve tenere conto dell'eventuale autonoma attività economica o professionale del terzo intestatario, quando essa sia idonea a giustificare i movimenti bancari contestati.
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