Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l. fall. proposta da una società che si qualificava socia consorziata della fallita, per ottenere il riconoscimento di un credito di euro 98.386,23 asseritamente maturato a titolo di premi collegati al raggiungimento di budget annuali di fatturato. A sostegno della pretesa erano state indicate quattro fatture e l’avvenuto pagamento di acconti per complessivi euro 35.000. Il giudice delegato aveva respinto la domanda rilevando che, secondo lo statuto consortile, l’esistenza di debiti della società istante verso il consorzio impediva il riconoscimento dei premi. Il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l. fall., ha comunque rigettato la domanda ma con motivazione diversa: ha ritenuto non provato il contributo dell’opponente al raggiungimento degli obiettivi, non sufficienti le fatture emesse dalla stessa, non decisivi gli estratti bancari relativi agli acconti, e non vincolanti nei confronti del curatore le note integrative al bilancio della fallita, trattandosi di documentazione contabile formata dal debitore e non opponibile in formazione del passivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le fatture, la corrispondenza, un pagamento parziale e le note integrative integrassero elementi probatori almeno indiziari; 2) omesso esame di un documento decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché gli estratti conto riportavano, nelle causali, l’imputazione degli acconti proprio alla fattura oggetto di causa; 3) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., per avere il tribunale negato efficacia probatoria alle note integrative del bilancio della fallita nonostante tali bilanci fossero stati prodotti dal curatore stesso; 4) violazione della disciplina sulle spese, quanto alla liquidazione operata in favore del fallimento. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha accolto il terzo, e ha dichiarato assorbito il quarto, cassando il decreto e rinviando al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure volte, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà una critica al merito della valutazione probatoria, mentre il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non poteva essere utilizzato per contestare l’apprezzamento di un documento esaminato dal giudice. È stato invece accolto il motivo relativo agli artt. 2709 e 2710 c.c., perché il curatore, avendo prodotto i bilanci della fallita per sostenere l’esistenza di un controcredito, non poteva poi negarne l’opponibilità assumendo la posizione di terzo: il curatore, quando si avvale di documenti provenienti dal fallito, ne assume la medesima posizione processuale. La nota integrativa, quale parte integrante del bilancio, poteva dunque essere utilizzata come elemento probatorio contro il curatore. Il decreto del Tribunale di Napoli è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità; il quarto motivo sulle spese è rimasto assorbito.
Norme richiamate
ricorso ex art. 93 l. fall.
norma posta a base della domanda di ammissione al passivo del credito vantato verso il fallimento.
opposizione ex art. 98 l. fall.
rimedio avverso il rigetto della domanda di insinuazione al passivo.
la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta censurare la valutazione del materiale probatorio.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestare l’erronea valutazione di un documento esaminato.
chi intende avvalersi dell’efficacia probatoria contro l’imprenditore dei libri e delle scritture contabili non può scinderne il contenuto; nel caso, il curatore che usa i bilanci del fallito ne assume la stessa posizione processuale e non può negarne l’opponibilità a convenienza.
richiamato insieme all’art. 2709 c.c. per escludere che il curatore possa considerarsi terzo rispetto alla documentazione contabile del fallito da lui stesso prodotta in giudizio.
il motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito dalla cassazione con rinvio.
art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012
richiamato nel motivo sulle spese, rimasto assorbito.
richiamato nel motivo sulle spese, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., richiedere una nuova valutazione del compendio probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la semplice erroneità della valutazione di un documento esaminato; esso richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando il curatore fallimentare produca in giudizio documenti provenienti dal fallito per sostenere la propria difesa, egli assume rispetto a quei documenti la medesima posizione processuale del fallito e non può invocare la propria qualità di terzo per sottrarsi alla loro efficacia probatoria.
- La nota integrativa al bilancio, quale parte integrante del bilancio stesso, può essere valutata ai fini probatori secondo le regole dettate per le scritture contabili del fallito, se il curatore se ne avvale in giudizio.
- L’imputazione di un pagamento a una determinata fattura non prova automaticamente la fondatezza dell’intero credito documentato dalla fattura medesima.
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