Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice di farmaci avverso il rigetto della propria insinuazione nel fallimento di una farmacia. Il Tribunale aveva escluso il credito ritenendo, da un lato, che una ricognizione di debito contenuta in un accordo quadro anteriore al fallimento non facesse presumere l’esistenza del rapporto fondamentale nei confronti del curatore; dall’altro, che non fosse provata la consegna dei farmaci sia per le forniture anteriori sia per quelle successive all’accordo, anche in ragione della disciplina pattizia sulla consegna presso un consorzio terzo. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, in primo motivo, violazione dell’art. 1988 c.c., dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento fosse opponibile alla massa e imponesse al curatore di provare l’inesistenza o invalidità del rapporto sottostante. Con il secondo motivo ha censurato, in via subordinata, la mancata valorizzazione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo prima del fallimento. Con il terzo motivo ha contestato l’interpretazione dell’art. 1510 c.c. e delle clausole contrattuali, sostenendo che la previsione di consegna presso il consorzio non integrasse una deroga alla disciplina della vendita con spedizione. Con il quarto motivo ha denunciato l’omesso esame della prova della consegna dei farmaci.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo e il quarto. Ha affermato che la ricognizione di debito contenuta in un atto avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e comporta la presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, con onere del curatore di provare l’inesistenza o invalidità del rapporto. Ha inoltre ritenuto erronea la lettura del Tribunale sulla clausola di consegna: la previsione di ricezione dei prodotti presso la sede del consorzio e di sottoscrizione dei DDT non manifesta con sufficiente chiarezza una deroga all’art. 1510, comma 2, c.c., ma piuttosto individua un diverso luogo di consegna ai sensi del primo comma. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e determina una presunzione relativa dell’esistenza del credito, superabile con prova contraria dell’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo può fondarsi su una ricognizione di debito opponibile alla massa se avente data certa anteriore al fallimento.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dell’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, una volta allegata una ricognizione di debito opponibile, grava sul curatore fallimentare.

  • art. 647 c.p.c.

    Il Tribunale aveva escluso rilievo a un decreto ingiuntivo privo di esecutorietà; il motivo sul punto è stato assorbito, senza pronuncia definitiva della Corte.

  • art. 1510 c.c.

    La vendita di cosa da trasportare si presume vendita con spedizione; la deroga richiede un patto chiaro, preciso e univoco che preveda la consegna all’arrivo o presso luogo diverso.

  • art. 1362 c.c.

    La clausola contrattuale va interpretata secondo il suo tenore letterale e nel contesto organizzativo dei rapporti tra le parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso; non è la base della decisione di accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso; non è la base della decisione di accoglimento.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili regolarmente tenute non sono opponibili al curatore nei rapporti tra imprenditori; tale regola non esclude, però, l’applicazione dell’art. 1988 c.c. alla ricognizione di debito opponibile alla massa.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa dei creditori e opera come presunzione relativa dell’esistenza del rapporto fondamentale; il curatore può vincerla solo provando l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto.
  • Nel giudizio di accertamento del passivo, la terzietà del curatore non esclude l’applicazione dell’art. 1988 c.c.: la presunzione da ricognizione di debito opera anche nei confronti della massa fallimentare, a differenza della confessione stragiudiziale.
  • La disciplina dell’art. 1510 c.c. va applicata presumendo la vendita con spedizione quando la cosa debba essere trasportata; la deroga alla regola richiede una clausola chiara, precisa e univoca che indichi una consegna all’arrivo o presso un luogo diverso.
  • La previsione contrattuale di ricezione della merce presso la sede di un terzo organizzativo e di sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte di tale soggetto non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la deroga all’art. 1510, comma 2, c.c., potendo invece integrare soltanto una diversa individuazione del luogo di consegna.
  • Le regole sulla prova documentale nel fallimento devono essere distinte: l’inopponibilità delle scritture contabili al curatore dipende dal perimetro applicativo degli artt. 2709 e 2710 c.c. e non impedisce il funzionamento della presunzione legale di cui all’art. 1988 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompravenditaInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.