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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

Una promissaria acquirente di un box interrato aveva promosso, nei confronti della società promittente venditrice, un procedimento arbitrale per ottenere un lodo produttivo degli effetti del contratto definitivo ai sensi dell'art. 2932 c.c., sulla base di un preliminare di compravendita concluso nel 2011. Nel corso dell'arbitrato la società era stata ammessa al concordato preventivo e poi dichiarata fallita; il curatore aveva contestato la prosecuzione del procedimento, ma l'arbitro aveva solo rinviato l'udienza e poi reso il lodo trasferendo l'immobile alla promissaria acquirente. Il fallimento ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello chiedendone la nullità per incompetenza funzionale dell'arbitro, violazione del contraddittorio e inopponibilità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in relazione alla procedura concorsuale. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, ritenendo tardiva parte delle deduzioni e insussistenti i vizi denunciati. In cassazione il fallimento ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342, 189 e 190 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto ampliato il thema decidendum e omesso di esaminare motivi di appello; 2) violazione della competenza funzionale ex art. 24 l.fall., sostenendo che la controversia spettasse al tribunale fallimentare; 3) violazione degli artt. 45 e 169 l.fall. e 2193 c.c. per l'inopponibilità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in base al principio di consecuzione tra concordato e fallimento; 4) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla interruzione/sospensione del processo a seguito del fallimento, per mancata notifica della domanda arbitrale alla curatela e mancata interruzione del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la questione della competenza del giudice/arbitro fosse stata già devoluta in appello e che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come tardivo un ampliamento del thema decidendum inesistente. Ha inoltre affermato che, a seguito del fallimento intervenuto nel corso del procedimento arbitrale, il lodo non poteva essere validamente pronunciato: se il curatore scioglie il contratto preliminare, si applica la regola per cui il procedimento arbitrale non può essere proseguito; se invece il rapporto resta sospeso in attesa della scelta del curatore, il lodo è comunque nullo per difetto di potestas judicandi dell'arbitro, che presuppone il certo subentro nel contratto contenente la clausola compromissoria. La Corte ha invece dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica non è stata ritenuta idonea, di per sé, a impedire lo scioglimento del contratto da parte del curatore né a far sopravvivere il procedimento arbitrale fondato sulla clausola compromissoria accessoria al contratto.

  • art. 24 legge fall.

    Richiamato dal ricorrente per affermare la competenza funzionale del tribunale fallimentare sulla vicenda, doglianza ritenuta fondata nei limiti dell'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 43 legge fall.

    Invocato in relazione all'interruzione/prosecuzione del procedimento arbitrale dopo il fallimento; la Corte ha ritenuto che non imponesse, nel caso, la prosecuzione dell'arbitrato.

  • art. 72 legge fall.

    Se il curatore scioglie il contratto pendente in cui è contenuta la clausola compromissoria, il procedimento arbitrale non può essere proseguito.

  • art. 83-bis legge fall.

    È stata richiamata la regola secondo cui, se il contratto contenente la clausola compromissoria è sciolto ai sensi della disciplina concorsuale, il procedimento arbitrale non può proseguire.

  • art. 829 n. 9 c.p.c.

    Richiamato nel giudizio d'appello come parametro della nullità del lodo per violazione del contraddittorio; la Corte di cassazione non decide sul punto perché i motivi relativi sono assorbiti.

  • art. 816-sexies c.p.c.

    L'arbitro, intervenuto il fallimento, è tenuto ad adottare misure idonee a garantire il contraddittorio; nel caso concreto la Corte ritiene comunque decisivo il difetto di potestas judicandi per il venir meno o la sospensione del rapporto contrattuale.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l'erronea declaratoria di tardività di alcune difese svolte in appello.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta preclusione processuale e all'omesso esame di motivi d'appello.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per censurare l'ampliamento del thema decidendum nella fase di precisazione delle conclusioni.

  • art. 45 legge fall.

    Invocato nel terzo motivo per l'inopponibilità ai creditori della trascrizione e per il coordinamento con la procedura concorsuale.

  • art. 169 legge fall.

    Richiamato insieme all'art. 45 l.fall. per sostenere che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. non fosse opponibile al fallimento.

  • art. 2193 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti della pubblicità e della trascrizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per la censura relativa al mancato contraddittorio nei confronti della curatela.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per la disciplina della prosecuzione/interruzione del processo.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulla conoscibilità degli atti comunicati alla procedura fallimentare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione per error in procedendo la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, purché il ricorrente indichi in modo autosufficiente gli elementi necessari a individuare il fatto processuale dedotto.
  • La questione della competenza funzionale o dell'ammissibilità di una difesa non può essere dichiarata tardiva quando risulti già introdotta tempestivamente nell'atto di appello, anche se poi ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
  • Se, dopo l'apertura di una procedura concorsuale, il curatore scioglie il contratto pendente che contiene una clausola compromissoria, il procedimento arbitrale non può essere proseguito.
  • Anche quando il curatore non abbia formalmente manifestato lo scioglimento, la sospensione ex lege del contratto in attesa della sua scelta impedisce comunque la valida prosecuzione dell'arbitrato, perché il potere decisorio degli arbitri presuppone il certo subentro del curatore nel rapporto contenente la clausola compromissoria.
  • La trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in sede arbitrale non è, di per sé, sufficiente a neutralizzare gli effetti dello scioglimento del contratto disposti dalla disciplina fallimentare, poiché la clausola compromissoria ha natura accessoria rispetto al contratto presupposto e non sopravvive alla sua caducazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoLiquidazione giudizialeContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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