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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di cassazione è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del fallimento con il relativo potere, con adesione anche dei difensori della controricorrente. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori autostradali: la società committente riconosceva di dovere all'appaltatrice una somma rilevante, ma comunicava di avere acquistato, dopo l'omologazione della domanda di concordato preventivo dell'appaltatrice, un credito certo, scaduto e già oggetto di ingiunzione, vantato da una società controllata nei confronti dell'appaltatrice stessa. La committente procedeva quindi a compensazione tra il credito acquistato e il proprio debito da appalto, versando solo il residuo. L'appaltatrice chiedeva in giudizio l'accertamento dell'inefficacia della compensazione, sostenendo che il credito era stato acquistato dopo l'avvio della procedura concorsuale e che non erano presenti, prima dell'apertura della procedura, i requisiti della coesistenza e reciprocità. Il tribunale accoglieva tale impostazione; la corte d'appello, invece, riteneva applicabile l'art. 56 l. fall. nel senso di consentire la compensazione anche quando la reciproca titolarità delle posizioni sussista al momento dell'eccezione, purché il credito acquistato fosse già scaduto prima dell'apertura della procedura. Il fallimento proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo non sono specificati nel dettaglio i singoli motivi; risulta solo che il ricorso era diretto contro la sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 56 l. fall.

    La corte d'appello aveva ritenuto che la norma consenta la compensazione legale anche quando l'identità soggettiva tra creditore e debitore sussista al momento in cui la compensazione è eccepita, purché il credito acquistato fosse scaduto prima della dichiarazione di fallimento; la Cassazione non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se ricorrono le condizioni indicate dalla norma.

Massime di principio

  • Se interviene rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore munito di mandato e accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non decide il merito della controversia e non procede sulle spese nei casi previsti dall'art. 391, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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