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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice avverso l’ammissione solo parziale del proprio credito nel fallimento di una farmacia. Il tribunale aveva ritenuto non opponibile alla massa una ricognizione di debito contenuta in un accordo quadro transattivo, qualificandola come dichiarazione confessorio-declaratoria del fallito e negandole efficacia probatoria verso il curatore in ragione della sua asserita terzietà. Aveva invece ammesso il credito per forniture successive, ritenendo sufficiente la documentazione contrattuale e fatturazione prodotta, e applicando la disciplina della consegna al vettore ex art. 1510 c.c. La società ricorrente principale ha denunciato violazione dell’art. 1988 c.c., dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito, avendo data certa anteriore al fallimento, fosse opponibile alla massa e trasferisse sul curatore l’onere di provare inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale, contestando, da un lato, la ritualità e sufficienza della produzione documentale relativa alle forniture successive e, dall’altro, la corretta applicazione dell’art. 1510 c.c., assumendo l’esistenza di un patto derogatorio che imponeva la consegna al destinatario e non al vettore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il principio secondo cui la ricognizione di debito munita di data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale, con conseguente onere per il curatore di provarne l’inesistenza o invalidità. Ha inoltre accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la censura al regime di consegna della merce e la doglianza sul punto della motivazione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale del fallimento è stato rigettato in tutti i suoi motivi, perché le censure sulla produzione documentale e sull’art. 1510 c.c. sono state ritenute infondate o inammissibili. Il decreto del Tribunale di Napoli è stato quindi cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di insinuazione e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e determina una presunzione relativa dell’esistenza del credito, con inversione dell’onere probatorio a carico del destinatario; se il documento è munito di data certa anteriore al fallimento, tale presunzione è opponibile alla massa e il curatore deve provare inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo può essere sorretta da un titolo negoziale opponibile al fallimento, come la ricognizione di debito avente data certa anteriore.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, in presenza di ricognizione di debito opponibile, grava sul curatore fallimentare.

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta l’azione della società fornitrice.

  • art. 99 l.fall.

    La specifica indicazione dei documenti e dei mezzi di prova in opposizione allo stato passivo va intesa in senso non formalistico.

  • art. 1510 c.c.

    In caso di vendita di cosa da trasportare, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, salvo patto o uso contrario; per derogare a tale regola servono elementi precisi e univoci.

  • art. 112 c.p.c.

    Il dedotto vizio di omessa pronuncia è escluso quando l’eccezione risulti implicitamente rigettata dalla motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata specificazione analitica dei documenti non comporta automaticamente che essi non siano stati depositati, se dal contesto processuale è chiaro a quali atti ci si riferisca.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento, pur sintetica, è stata ritenuta sopra la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre nullità del provvedimento quando la motivazione non presenti un contrasto irriducibile né sia meramente apparente.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili non sono opponibili al curatore nei casi e nei limiti in cui la norma opera solo nei rapporti tra imprenditori, non anche nei confronti della massa fallimentare rappresentata dal curatore.

  • art. 2710 c.c.

    I libri contabili regolarmente tenuti non sono, di regola, opponibili al curatore fuori dall’ambito dei rapporti tra imprenditori.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale è istituto distinto dalla ricognizione di debito e, se resa dal fallito, non è opponibile al curatore come prova legale nei suoi confronti.

  • art. 2731 c.c.

    La confessione è efficace solo se proveniente da soggetto capace di disporre del diritto.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione fa piena prova solo se verte su fatti relativi a diritti disponibili.

  • art. 2732 c.c.

    La confessione può essere revocata per errore di fatto o violenza.

  • art. 2698 c.c.

    I limiti alla modificazione convenzionale dell’onere della prova non ostano al regime della ricognizione di debito, poiché l’inversione probatoria discende qui dalla legge e non da pattuizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione si applica anche al curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo, poiché è tecnica di semplificazione probatoria e non confessione.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito anteriore e munita di data certa è opponibile alla procedura fallimentare e, in sede di verifica del passivo, fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale, con conseguente onere del curatore di provare il contrario.
  • La terzietà del curatore fallimentare non esclude, di per sé, l’applicazione di regole probatorie che operano come presunzioni relative o tecniche di semplificazione della prova, quando la disciplina positiva ne consenta l’operatività nei confronti della massa.
  • La ricognizione di debito non si confonde con la confessione stragiudiziale: la prima è dichiarazione di volontà con presunzione del rapporto sottostante, la seconda è dichiarazione di scienza con efficacia di prova legale solo tra le stesse parti.
  • In opposizione allo stato passivo, la specificazione dei documenti e dei mezzi di prova va valutata in modo non formalistico, purché dal complesso degli atti sia chiaro quali documenti siano posti a fondamento della domanda o dell’eccezione.
  • Nella vendita di cose da trasportare, la regola è la consegna al vettore; la deroga con consegna all’arrivo richiede prova di un patto espresso o comunque di elementi precisi e univoci che superino la presunzione legale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompravenditaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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