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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie rese in un determinato mese del 2006 nei confronti della ASL competente. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, poi accolta in appello con revoca dell'ingiunzione. In cassazione la struttura privata ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato la stipula di una convenzione scritta con la ASL come elemento costitutivo del credito, mentre sarebbe sufficiente il solo accreditamento, già pacifico in causa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando il mancato riconoscimento di un giudicato esterno sull'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, fondato su precedenti pronunce di merito che, a suo dire, avrebbero coperto i presupposti del credito e l'esistenza del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, la struttura privata già convenzionata deve stipulare un apposito contratto scritto con la ASL territorialmente competente; tale accordo costituisce elemento costitutivo della pretesa creditoria e il relativo onere di allegazione e prova grava sulla struttura che chiede il pagamento. Quanto al giudicato esterno, la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente nel ricorso le sentenze asseritamente passate in giudicato, impedendo il controllo di legittimità; inoltre, i precedenti richiamati riguardavano, in ogni caso, mensilità diverse e non dimostravano che le prestazioni del 2006 fossero coperte dal medesimo accordo. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio è necessaria la stipula di un apposito contratto scritto con la ASL territorialmente competente; l'accordo disciplina tariffe, limiti di spesa e modalità di pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto scritto grava sulla struttura sanitaria privata che agisce per il pagamento delle prestazioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il proprio consolidato orientamento interpretativo da reiterare nella motivazione in forma sintetica.

  • art. 2909 c.c.

    L'eccezione di giudicato esterno è scrutinabile in cassazione solo se il relativo contenuto è riprodotto nel ricorso con autosufficienza, consentendo il controllo della decisione invocata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La mancanza di certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze richiamate è stata valorizzata ai fini del rigetto dell'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È la base di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel settore dell'accreditamento sanitario, la mera sussistenza dell'accreditamento non basta, di regola, a fondare da sola la pretesa di pagamento della struttura privata: occorre anche l'apposito accordo contrattuale scritto con la ASL competente quando il rapporto è governato da un modello convenzionale-contrattuale.
  • Quando la struttura privata agisce per il corrispettivo di prestazioni sanitarie, l'esistenza del contratto scritto con l'ente pubblico costituisce fatto costitutivo del credito e deve essere allegata e provata dall'attore.
  • Il giudicato esterno, per essere utilmente dedotto in cassazione, deve essere specificamente riprodotto nel ricorso nelle parti rilevanti di motivazione e dispositivo, così da consentire il controllo di decisività e identità della questione coperta da cosa giudicata.
  • L'eccezione di giudicato esterno non può essere utilmente fondata su pronunce relative a periodi o prestazioni diverse se non risulta dimostrato che esse coprano anche il rapporto dedotto in giudizio.
  • La mancata censura di tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata comporta il rigetto del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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