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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32112/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due ingiunzioni di pagamento per tassa di circolazione 2005 emesse nei confronti di due contribuenti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere perché la società concessionaria aveva accolto il reclamo/mediazione e annullato l'atto, compensando però le spese. In appello i contribuenti ottenevano la parziale riforma della decisione sulle spese, con condanna della società al rimborso delle spese di primo grado in favore del difensore antistatario. La società ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 15 e 17-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che, essendo stata la lite definita in sede di reclamo/mediazione con annullamento dell'ingiunzione prima dell'iscrizione a ruolo, le spese avrebbero dovuto gravare sui contribuenti che avevano dato causa al giudizio; 2) violazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 4 d.l. 119/2018, lamentando che la CTR non avesse valutato la disciplina sulla cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale. Nel corso del giudizio la ricorrente contestava anche la ritualità della notifica del controricorso e, più in generale, della notificazione telematica della sentenza di appello, ma la Corte ha ritenuto tali doglianze infondate o comunque sanate dal raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto valida la notifica via PEC della sentenza di appello effettuata il 10 luglio 2019, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, e ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, perché la scadenza del termine breve cadeva oltre il 31 luglio 2019. Ha inoltre respinto le eccezioni della ricorrente sulla nullità della notifica del controricorso e sulla pretesa inidoneità della relata unica, affermando che non era stata allegata alcuna specifica lesione del diritto di difesa e che, in ogni caso, eventuali irregolarità erano sanate dal raggiungimento dello scopo. Rigettata anche la domanda di danni per lite temeraria proposta dal controricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 3 e num. 5

    richiamato solo come parametro di deduzione dei motivi di ricorso

  • artt. 15 e 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    la ricorrente li invocava per sostenere che, nella mediazione tributaria con annullamento dell'atto, le spese dovessero gravare sui contribuenti; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere la cessazione della materia del contendere; la Corte non esamina il merito per tardività del ricorso

  • art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    la Corte esclude l'applicabilità della sospensione dei termini perché la scadenza del termine breve cadeva oltre il 31 luglio 2019

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 156 c.p.c.

    il principio del raggiungimento dello scopo sana l'eventuale nullità della notifica

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    nelle controversie fino a 50.000 euro il ricorso introduce anche reclamo/mediazione, che può concludersi con annullamento dell'atto da parte della parte resistente

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    nel periodo e nel territorio considerati consentiva la notificazione telematica tra le parti nel processo tributario

  • art. 20, comma 2, d.m. n. 163/2013

    rinvia a decreti successivi per l'applicazione graduale delle disposizioni sul processo telematico tributario

  • d.m. 30 giugno 2016

    per l'Abruzzo ha esteso le regole del processo telematico dal 15 ottobre 2016

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza dell'atto recapitato

  • art. 11 L. n. 53/1994

    richiamato solo per affermare che eventuali irregolarità della notifica PEC non integrano necessariamente nullità

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    norma sul modello di notificazione telematica a mezzo PEC

  • art. 19-ter, comma 1, Specifiche tecniche PCT 16.4.2014

    richiamato in tema di attestazione di conformità e indicazione del nome file

  • art. 16-undecies d.l. n. 179/2012

    richiamato per la conformità della copia informatica notificata della sentenza cartacea

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili; non applicabile nel caso concreto

  • art. 15 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel ragionamento sull'onere della prova della notifica

Massime di principio

  • La notificazione via PEC della sentenza, se effettuata con allegazione della relata, delle ricevute di accettazione e consegna e della copia conforme dell'atto, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche nel processo tributario telematico.
  • L'irregolarità della notifica telematica non determina nullità quando la parte destinataria abbia comunque ricevuto l'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • La notifica di più atti con un unico invio PEC non è di per sé invalida: per rilevare deve essere allegata e dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa o un'incertezza effettiva sull'atto ricevuto.
  • La mancata indicazione del nome del file o altre carenze formali dell'attestazione di conformità costituiscono, di regola, mere irregolarità, non nullità, se l'atto resta comunque identificabile e conoscibile.
  • Nel processo in cui le posizioni dei coobbligati o dei litisconsorti sono sostanzialmente inscindibili, la notificazione della sentenza a una di esse può far decorrere il termine breve anche per le altre, con effetto estensivo della decadenza dall'impugnazione.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica solo se la scadenza del termine cade nel periodo espressamente previsto dalla norma; se la scadenza è successiva, la sospensione non opera.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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