Cassazione Civile, Ordinanza n. 23711/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un medico specialista per il pagamento di somme corrispondenti all'indennità mensile prevista per l'incarico di responsabile di branca. La parte ricorrente deduceva di avere ricoperto tale funzione sin dal 2004 nell'ambito della dermatologia, di aver percepito l'indennità fino al luglio 2011 e di avere continuato a svolgere di fatto le relative mansioni fino al giugno 2014, senza revoca dell'incarico. L'azienda sanitaria, opponente in primo grado e poi appellante, sosteneva invece che la disciplina pattizia applicabile prevedesse una durata biennale dell'incarico, senza rinnovo tacito dopo la modifica del 2009, e che comunque la ricorrente non avesse svolto attività effettive tali da giustificare il compenso. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro censure: violazione della normativa regionale sul riordino del servizio sanitario sardo e del parere amministrativo richiamato dalla Corte d'appello; violazione degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. e della disciplina del rapporto dei medici specialisti ambulatoriali, sostenendo la natura sostanzialmente subordinata del rapporto; violazione della disciplina pattizia nazionale e integrativa sulla tacita rinnovabilità dell'incarico di responsabile di branca; violazione dell'art. 97 Cost. e della medesima disciplina collettiva, lamentando una modifica in peius e sostenendo che l'amministrazione avesse continuato a utilizzare la professionista senza revoca e con pagamento dell'indennità fino al 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente resistente, affermando che, nel quadro del riordino del servizio sanitario sardo, la gestione liquidatoria non esclude la legittimazione dell'ente successore, ma rappresenta una modalità organizzativa interna della fase liquidatoria. Nel merito, ha giudicato infondato il primo motivo perché l'interpretazione del documento amministrativo richiamato dalla Corte d'appello era logica e comunque non idonea a derogare alla disciplina legale e contrattuale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'art. 2126 c.c. non si applica ai rapporti autonomi o convenzionati dei medici specialisti, non essendo rapporti subordinati. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, condividendo la lettura della disciplina pattizia: nella versione applicabile era stata soppressa la previsione del rinnovo tacito, l'incarico aveva durata biennale, alla scadenza il responsabile decadeva e si attivavano nuove procedure di nomina, senza che potesse operare una proroga automatica. Ne è derivata l'assenza di titolo sia per la prosecuzione della funzione sia per la pretesa retributiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
L.R. Sardegna 28 luglio 2006, n. 10
richiamata dalla ricorrente quale normativa sul riordino del servizio sanitario regionale, ma ritenuta non idonea a scalfire la soluzione della Corte d'appello
L.R. Sardegna 17 novembre 2014, n. 23
invocata dalla ricorrente sull'assetto istituzionale del servizio sanitario regionale; la censura è stata ritenuta infondata
L.R. Sardegna 11 settembre 2020, n. 24
ha istituito ARES e riordinato il servizio sanitario regionale; non ha escluso la legittimazione passiva dell'ente in liquidazione
L.R. Sardegna 22 novembre 2021, n. 17, art. 34, comma 6
"6. Contestualmente all'istituzione di ARES, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie."
la Corte la legge nel senso che la gestione liquidatoria è una modalità organizzativa della fase liquidatoria e non un soggetto distinto che escluda la legittimazione dell'ente
art. 36 Cost.
invocato per sostenere il diritto alla retribuzione, ma non ritenuto sufficiente a fondare il compenso in assenza del titolo contrattuale
art. 97 Cost.
invocato per contestare la modifica della disciplina pattizia e la mancata applicazione del nuovo assetto organizzativo; la censura è stata rigettata
norma eccezionale applicabile solo al lavoro subordinato; esclusa per i rapporti autonomi/convenzionati dei medici specialisti ambulatoriali
richiamato quale fonte esecutiva del contratto collettivo dei medici specialisti ambulatoriali interni
art. 1, n. 9, A.C.N. 23 marzo 2005
richiamato quale disciplina originaria del conferimento dell'incarico di responsabile di branca
art. 2, n. 9, A.C.N. 29 luglio 2009
interpretato come escludente il rinnovo tacito dell'incarico, con durata biennale e decadenza alla scadenza
art. 2, nn. 9 e 10, A.C.N. 29 luglio 2009
la scadenza dell'incarico interviene dopo due anni; salvo richiesta di nuova elezione prima della scadenza, il responsabile decade e si avviano le procedure per la nuova nomina, senza proroga automatica
legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48
richiamata come base dei rapporti convenzionati dei medici specialisti con gli enti sanitari, qualificati come rapporti libero-professionali e non subordinati
Massime di principio
- Nei rapporti convenzionati dei medici specialisti ambulatoriali, il diritto al compenso per un incarico organizzativo deve trovare fondamento nella disciplina legale e pattizia applicabile; non sono decisive indicazioni amministrative non conformi alla fonte normativa e collettiva.
- L'art. 2126 c.c. opera solo nell'ambito del lavoro subordinato e non è estensibile ai rapporti autonomi o convenzionati, anche se caratterizzati da collaborazione continuativa o di fatto svolta.
- Se la disciplina collettiva vigente prevede una durata biennale dell'incarico e sopprime il rinnovo tacito, alla scadenza il titolare decade e la prosecuzione delle funzioni senza nuovo atto di conferimento non legittima il pagamento dell'indennità.
- Nel qualificare la natura di un rapporto medico convenzionato, la presenza di un accordo collettivo e l'assenza del potere autoritativo tipico del datore di lavoro subordinato escludono l'applicazione delle regole proprie del pubblico impiego o della subordinazione.
- In materia di sanità regionale e successione di enti, la gestione liquidatoria può operare come modalità organizzativa interna senza escludere la legittimazione dell'ente successore a stare in giudizio per i rapporti passivi pendenti.
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