Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale in ambito sanitario e riguarda la pretesa di alcuni dirigenti, poi sostituiti dagli eredi di uno di essi, a ottenere il pagamento della maggiorazione del 35% della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, comma 9, del c.c.n.l. sanità per incarichi di direttore di dipartimento o comunque di incarichi che ricomprendano più strutture complesse. In origine, a seguito di una ristrutturazione aziendale, erano stati azzerati gli incarichi in atto e ai dirigenti erano stati conferiti nuovi incarichi diversi, senza attribuzione della maggiorazione. I lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento della maggiorazione, poi opposti dall'azienda. Dopo un primo ciclo di giudizio e una cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha revocato i decreti ingiuntivi, ritenendo che l'art. 40, comma 8, non comporti il trascinamento automatico del trattamento economico già goduto, ma solo il diritto a un incarico di pari valore economico; ha inoltre escluso che la maggiorazione del 35% potesse entrare nel calcolo di tale pari valore economico per incarichi diversi da quelli tipizzati dal comma 9. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 40, commi 7, 8 e 9, del c.c.n.l., nonché dell'art. 394 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente ecceduto il principio di diritto della precedente decisione di legittimità e avrebbe erroneamente negato che la maggiorazione rientrasse nel concetto di pari valore economico, in contrasto anche con un preteso giudicato esterno e interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sul giudicato esterno e interno fosse inammissibile perché si limitava a riproporre una questione già definita nella sentenza rescindente, senza colpire la ratio della decisione di rinvio che aveva escluso la rilevanza di quel giudicato. Dall'altro lato, ha confermato nel merito che la maggiorazione del 35% prevista dall'art. 40, comma 9, del c.c.n.l. è collegata soltanto a specifici incarichi di direttore di dipartimento o di direttore di più strutture complesse e, pur incidendo sulla retribuzione di posizione, non costituisce parametro per determinare il valore complessivo dell'incarico ai sensi del comma 8. Ne segue che, per incarichi diversi e di una sola struttura complessa conferiti dopo la riorganizzazione, non sussiste il diritto alla maggiorazione rivendicata. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti; è stato inoltre escluso il risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di temerarietà o mala fede.
Norme richiamate
art. 40, comma 7, c.c.n.l. Comparto sanità 1998-2001
«la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente»
definisce il valore economico complessivo dell'incarico come somma del minimo contrattuale e della quota aggiuntiva variabile definita dall'azienda
art. 40, comma 8, c.c.n.l. Comparto sanità 1998-2001
«Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico»
non configura una clausola di trascinamento automatico del trattamento economico già in godimento; attribuisce il diritto a un incarico di pari valore economico e, in caso di inadempimento, tutela risarcitoria se ricorrono le condizioni previste
art. 40, comma 9, c.c.n.l. Comparto sanità 1998-2001
«Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminato dal comma 10»
prevede una maggiorazione solo per specifici incarichi di direzione di dipartimento o di più strutture complesse, non per qualunque incarico successivo conferito a seguito di ristrutturazione
artt. 19 e 24 d.lgs. n. 165 del 2001
vengono richiamati per descrivere la struttura del trattamento economico del dirigente pubblico, composto da retribuzione fissa e retribuzione accessoria
è invocato dai ricorrenti per sostenere che la decisione di rinvio avrebbe oltrepassato il principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma la censura è respinta
la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata perché non emergono temerarietà, mala fede o colpa grave nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la parte non può riproporre in cassazione questioni già definitivamente risolte dalla pronuncia rescindente, se non censurando specificamente la nuova ratio decidendi adottata dal giudice di rinvio.
- La clausola collettiva che, in caso di ristrutturazione aziendale, assicura al dirigente un incarico di pari valore economico non comporta automaticamente il mantenimento di tutte le componenti retributive accessorie collegate al precedente incarico.
- La maggiorazione retributiva prevista per determinati incarichi dirigenziali tipizzati dal contratto collettivo non può essere utilizzata come parametro generale di calcolo del valore economico di incarichi diversi e non omologhi.
- La retribuzione di posizione è correlata al livello di responsabilità dell'incarico e solo le voci retributive strutturalmente connesse al nuovo incarico rilevano nel giudizio di equivalenza economica.
- La tutela del dirigente in caso di mancato conferimento di un incarico equivalente può essere risarcitoria, ma presuppone l'accertamento delle condizioni contrattuali e delle valutazioni positive richieste dalla disciplina collettiva.
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