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Legge

L.R. Sardegna 24/2020

Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore

Normativa regionaleL.R. Sardegna 24/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il Servizio sanitario regionale della Sardegna istituendo ARES, nuove ASL, AREUS e disciplinando organi, programmazione, autorizzazioni, accreditamento, finanziamento e controlli. Contiene numerose disposizioni transitorie ormai superate e abroga la previgente normativa sanitaria regionale. Molte previsioni originarie sono state modificate o abrogate fino al 2025.

Riforma del sistema sanitario regionale sardo e riordino degli enti del SSR

Riforma del sistema sanitario regionale sardo

La legge ridefinisce il modello di governo del Servizio sanitario regionale della Sardegna, riorganizzando enti, funzioni, programmazione, controlli e investimenti. La disciplina mira a rendere omogenea l’assistenza sul territorio regionale, rafforzando integrazione tra ospedale e territorio, sanità digitale, prevenzione e coordinamento delle reti assistenziali.

Principi, finalità e impostazione del sistema

Il provvedimento enuncia i principi fondanti della riforma: garanzia uniforme dei livelli essenziali di assistenza, tutela effettiva del diritto alla salute, riduzione dei tempi di attesa, rafforzamento della medicina territoriale, riorganizzazione della rete ospedaliera e presa in carico globale della persona.

Tra le direttrici della riforma rientrano:

  • prevenzione e promozione di corretti stili di vita;
  • diffusione della telemedicina e di modalità innovative di assistenza;
  • digitalizzazione progressiva del sistema;
  • coinvolgimento di associazioni di pazienti e formazioni sociali del territorio;
  • promozione della medicina di popolazione e dell’uso di basi dati sanitarie per stratificare i bisogni di salute.

Enti del Servizio sanitario regionale

Il SSR pubblico della Sardegna è articolato in:

  • ARES;
  • ASL;
  • ARNAS “G. Brotzu”;
  • AOU di Cagliari e Sassari;
  • AREUS;
  • IZS della Sardegna.

ARES: natura, funzioni e governance

ARES è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, istituito per supportare la produzione di servizi sanitari e socio-sanitari. La sede è individuata dalla Giunta regionale senza nuovi oneri, in immobili disponibili della Regione o di enti del SSR.

ARES svolge funzioni centralizzate per le aziende sanitarie e gli altri enti del SSR, tra cui:

  • centrale di committenza per forniture e servizi;
  • gestione delle procedure di selezione e concorso del personale SSR;
  • gestione delle competenze economiche, contributive e previdenziali del personale;
  • governo delle presenze;
  • omogeneizzazione di bilanci, contabilità e patrimonio;
  • supporto alla formazione, all’ECM, all’HTA e all’ingegneria clinica;
  • gestione di infrastrutture ICT, connettività, sistemi informativi e flussi dati;
  • razionalizzazione logistica;
  • committenza per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati;
  • gestione del personale convenzionato;
  • controlli di appropriatezza e congruità dei ricoveri.

La Giunta regionale definisce annualmente gli indirizzi, verifica l’attuazione e svolge vigilanza e controllo. Il tesoriere è individuato provvisoriamente fino alla gara.

ARES: organi, personale e bilancio

Gli organi di ARES sono il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, ha mandato da tre a cinque anni, rappresenta legalmente l’ente e adotta atto aziendale, bilanci, nomine apicali e altri atti organizzativi. Presenta entro il 31 gennaio la relazione annuale sulla gestione e sulla qualità dei servizi.

Il collegio sindacale è composto da tre membri designati dai livelli istituzionali previsti e svolge controllo di regolarità amministrativa e contabile, vigilanza normativa, verifica di contabilità e cassa, con obbligo di riferire trimestralmente alla Regione.

ARES dispone di personale proprio; la dotazione organica iniziale è alimentata dal personale dell’ATS in liquidazione e di altri enti del SSR, con possibilità di assunzione diretta solo se necessario e previa autorizzazione regionale. È ammesso anche personale in distacco. Il bilancio segue la contabilità delle ASL e deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario.

Sanità digitale

La Regione promuove la sanità digitale per migliorare appropriatezza, contenere la spesa, sviluppare diagnosi e cure a distanza, valorizzare genomica e medicina predittiva, e misurare l’aderenza terapeutica. ARES è il soggetto di supporto per l’attuazione.

La disciplina prevede:

  • implementazione di cartella elettronica e fascicolo sanitario elettronico;
  • utilizzo per ricerche epidemiologiche e integrazione delle reti sanitarie;
  • piano regionale triennale di sanità digitale aggiornato annualmente;
  • struttura specifica per la sanità digitale presso ARES, da organizzarsi secondo direttive della Giunta;
  • proposta di livelli essenziali della sanità digitale e nomenclatore tariffario digitale regionale.

ASL: istituzione, organi e organizzazione interna

Le ASL garantiscono assistenza sanitaria collettiva, distrettuale e ospedaliera attraverso servizi direttamente gestiti. Hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e gestionale.

Sono istituite otto ASL con ambiti territoriali corrispondenti alle precedenti aziende incorporate:

  • Sassari;
  • Gallura;
  • Nuoro;
  • Ogliastra;
  • Oristano;
  • Medio Campidano;
  • Sulcis Iglesiente;
  • Cagliari, competente anche per la città metropolitana.

Gli organi delle ASL sono direttore generale, collegio sindacale e collegio di direzione. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale da elenco nazionale, è responsabile della gestione complessiva, rappresenta l’azienda e conferisce gli incarichi di struttura. La durata dell’incarico è di tre-cinque anni.

È previsto un sistema di valutazione e conferma dei direttori generali dopo ventiquattro mesi, con possibilità di revoca per gravi motivi, grave disavanzo, violazioni di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi. La Regione ha inoltre istituito un coordinamento dei direttori generali presso l’Assessorato regionale alla sanità, senza compensi.

Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale da elenchi regionali di idonei; l’incarico dura da tre a cinque anni e può cessare per gravi violazioni. La disciplina regionale prevede anche, in via transitoria, una specifica nomina in attesa dell’espletamento delle procedure di selezione.

Elenchi regionali degli idonei e formazione manageriale

La Regione istituisce e aggiorna elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendale. La selezione avviene con avviso pubblico, commissione nominata dalla Giunta e criteri conformi alla normativa nazionale.

Possono accedere agli elenchi i soggetti con:

  • età inferiore a 65 anni;
  • laurea idonea;
  • esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel sanitario o settennale in altri settori;
  • attestato di formazione in sanità pubblica e organizzazione sanitaria per l’elenco dei direttori generali;
  • ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta.

La Regione deve organizzare corsi di formazione almeno biennali e definire contenuti, metodologia, durata e certificazione.

Collegio sindacale e collegio di direzione

Il collegio sindacale delle ASL e degli altri enti del SSR dura tre anni, è composto da tre membri e svolge controlli economico-finanziari e di regolarità contabile; riferisce alla Regione almeno trimestralmente e trasmette relazioni periodiche agli enti territoriali competenti.

Il collegio di direzione è disciplinato dall’atto aziendale e partecipa alla definizione degli indirizzi clinico-organizzativi, al governo delle liste di prenotazione, al miglioramento della qualità e alla cooperazione tra aziende.

Atto aziendale delle ASL, modello dipartimentale e distretti

L’atto aziendale delle ASL è adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dagli indirizzi regionali, sentita la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria, ed è sottoposto a verifica di conformità della Giunta regionale.

Gli indirizzi regionali devono orientare:

  • coinvolgimento di cittadini, operatori e utenti;
  • integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale;
  • articolazione in distretti;
  • funzioni della direzione aziendale e del direttore dei servizi socio-sanitari;
  • modello dipartimentale come forma ordinaria di gestione;
  • definizione degli organi dipartimentali;
  • raccordi con ARPAS e IZS.

L’organizzazione territoriale si fonda su distretti socio-sanitari dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria. I distretti assicurano presa in carico, integrazione socio-sanitaria, accesso tramite punti unici, percorsi assistenziali, educazione sanitaria e coordinamento con il PLUS.

Direttore dei servizi socio-sanitari

Il direttore dei servizi socio-sanitari è nominato dal direttore generale da apposito elenco regionale di idonei. Svolge funzioni di supporto alla direzione generale e ai distretti, coordina le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e partecipa alla programmazione e realizzazione del PLUS.

Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria

La Conferenza territoriale è composta dai rappresentanti degli enti locali dell’ambito ASL e si riunisce almeno due volte l’anno. Esprime pareri sugli atti aziendali, sui programmi sanitari e sui bilanci, verifica l’attuazione degli obiettivi del PLUS e partecipa alla valutazione dei direttori generali.

ARNAS “G. Brotzu”

L’ARNAS “G. Brotzu” è disciplinata in analogia alle ASL, per quanto applicabile. L’atto aziendale è adottato dal direttore generale previa intesa o parere dei soggetti istituzionali competenti e la Giunta ne verifica la conformità agli indirizzi.

La legge prevede la specializzazione dell’ARNAS attraverso l’articolazione “Ospedale dei Bambini” e l’avvio del percorso per il riconoscimento IRCCS nell’area oncologica. In caso di riconoscimento, l’azienda assume la denominazione di IRCCS Brotzu, con autonomia scientifica, organizzativa e contabile e con aggiunta del direttore scientifico agli organi aziendali.

Trasferimenti di presidi ospedalieri

La disciplina prevede trasferimenti di specifici presidi e plessi ospedalieri tra aziende, con decorrenze fissate nella legge o rinviate a protocolli attuativi. In particolare:

  • il presidio “A. Cao” è trasferito all’ARNAS dal 1° gennaio 2026;
  • nelle more del riordino, alcune strutture pediatriche sono attribuite all’ARNAS;
  • il plesso ospedaliero Ospedale marino “Regina Margherita” di Alghero è trasferito all’ASL n. 1 di Sassari dal 1° gennaio 2026, con protocollo attuativo per la rete formativa universitaria.

AREUS

AREUS è l’ente pubblico regionale che garantisce e uniforma il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale. Rientra nel SSR e svolge funzioni di coordinamento dell’emergenza-urgenza extra-ospedaliera, dei trasporti sanitari, delle attività trasfusionali e di prelievo/trapianto, oltre alla formazione degli operatori del soccorso.

Il servizio di trasporto sanitario di soccorso può essere affidato anche all’esterno ed è organizzato nel piano regionale dell’emergenza-urgenza. AREUS rilascia anche l’accreditamento dei soggetti autorizzati che intendano svolgere trasporto sanitario in emergenza-urgenza secondo il Codice del Terzo settore. Inoltre coordina, con il sistema di protezione civile e con il supporto di ARES, la risposta alle grandi emergenze e calamità.

AREUS garantisce l’operatività del NUE 112 e del numero 116117 per le cure non urgenti, in coordinamento con le ASL.

Centro regionale per la prevenzione e la promozione della salute e dipartimenti correlati

La disciplina introduce il Centro regionale per la prevenzione e la promozione della salute (CRPPS), il Dipartimento regionale di prevenzione (DRP), il Centro regionale per la salute mentale e le dipendenze (CRSMD), il Dipartimento regionale della salute mentale e delle dipendenze (DRSMD), il Centro regionale per la riabilitazione e lo sviluppo dell’autonomia (CRRSA) e i corrispondenti dipartimenti regionali DRRSA.

Questi organismi hanno funzioni di supporto tecnico-scientifico, coordinamento dei programmi regionali, raccolta ed elaborazione dati epidemiologici, promozione della salute, prevenzione, cura, riabilitazione e sviluppo di sistemi informativi e campagne di comunicazione. Sono collocati presso specifiche ASL e diretti da figure nominate dall’Assessore regionale o dall’Assessorato competente, con durata di incarico da tre a cinque anni.

Rete regionale della medicina nucleare

È attivata la funzione di medicina nucleare presso il presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro, per ampliare nel territorio regionale le attività di prevenzione e assistenza oncologica tramite radiofarmaci a fini diagnostici, terapeutici e di ricerca biomedica.

Rete territoriale, case della salute e ospedali di comunità

La legge valorizza le case della salute come strutture di integrazione dell’offerta extra-ospedaliera con il sociale, con continuità assistenziale, accesso semplificato, presa in carico globale e presenza di servizi diagnostici, infermieristici e di piccole urgenze.

Gli ospedali di comunità sono presidi di raccordo tra ospedale per acuti e servizi territoriali, destinati a persone che necessitano di assistenza protetta non erogabile a domicilio per periodi medio-brevi. La Giunta li individua e le ASL li organizzano anche mediante riconversione di posti letto o strutture extra-ospedaliere.

Prestazioni sanitarie, autorizzazioni e accreditamento

L’esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private è disciplinato dai principi del d.lgs. 502/1992, dalle disposizioni regionali e dagli atti della Giunta.

La realizzazione di nuove strutture o il trasferimento/ristrutturazione/ampliamento di quelle esistenti richiede autorizzazione, salvo alcune eccezioni. In particolare:

  • per attività sanitarie di bassa complessità svolte esclusivamente per solventi, l’autorizzazione è concessa ma con divieto di accreditamento per dieci anni, salvo disponibilità programmatoria successiva;
  • sono esclusi dall’obbligo autorizzatorio alcuni studi professionali medici, ambulatori medici, attività di diagnostica non differibile complementare al trattamento e studi di fisioterapia.

L’autorizzazione all’esercizio richiede requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalla Giunta. Le competenze amministrative spettano ai comuni per le strutture di minore complessità e alla Regione per le strutture a maggiore complessità. È istituito presso l’Assessorato un Nucleo tecnico per autorizzazioni e accreditamenti, quale OTA regionale.

Le strutture autorizzate e i professionisti che erogano prestazioni per conto del SSR devono ottenere l’accreditamento istituzionale. Il sistema regionale di accreditamento tiene conto della programmazione, della qualità, dei volumi, della sicurezza, dei controlli e della partecipazione dei cittadini. Per nuove strutture o nuove attività l’accreditamento può essere concesso anche in base ai risultati già conseguiti e agli esiti dei controlli.

Nulla osta radiologico e trasporto sanitario

L’autorità competente per il nulla osta relativo a pratiche con radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e medico-veterinario, nonché per la ricerca in vivo e in vitro presso strutture sanitarie, è individuata nella ASL territorialmente competente. La Giunta deve disciplinare entro sessanta giorni procedure e organismi tecnici.

Per il trasporto sanitario, la legge prevede una disciplina autorizzativa specifica e il raccordo con l’attività di accreditamento dei soggetti che operano in emergenza-urgenza.

Accordi e contratti con il privato accreditato

ARES definisce gli accordi con le strutture pubbliche e stipula contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, entro la programmazione regionale e nel rispetto dei livelli di spesa. La selezione dei soggetti privati deve avvenire con procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, basate su avviso pubblico e criteri oggettivi che valorizzino la qualità delle prestazioni.

Nella selezione si considerano anche:

  • programmazione sanitaria regionale;
  • esigenze di razionalizzazione della rete convenzionata;
  • attività già svolta dai soggetti in convenzione;
  • alimentazione continuativa e tempestiva del Fascicolo sanitario elettronico;
  • esiti di controllo, vigilanza e monitoraggio.

Programmazione sanitaria regionale e locale

Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e costituisce il piano strategico degli interventi di salute e qualità del SSR. La proposta è predisposta dall’Assessore regionale, approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio approva entro il 31 ottobre.

Il piano deve indicare:

  • condizioni di salute della popolazione;
  • aree prioritarie di intervento;
  • strumenti per il miglioramento della qualità;
  • indirizzi per formazione e valorizzazione delle risorse umane;
  • risorse disponibili e attività da sviluppare;
  • criteri di organizzazione in rete;
  • rete ospedaliera e centri di riferimento;
  • dipartimenti interaziendali per la gestione delle reti di patologia;
  • priorità e obiettivi della programmazione attuativa locale.

La programmazione locale si basa sul PLUS e sui programmi sanitari annuali e triennali delle ASL, adottati dal direttore generale entro il 15 novembre e approvati dalla Giunta entro il 31 dicembre. Le aziende predispongono relazioni annuali sull’attuazione dei programmi.

Integrazione socio-sanitaria

La Regione persegue l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali attraverso il piano sanitario e il piano sociale regionale e, a livello locale, mediante il PLUS. Il direttore dei servizi socio-sanitari è figura chiave di raccordo tra direzione generale, distretti e territorio.

Rapporti Regione-aziende e sistema di controllo di gestione

La Giunta regionale definisce obiettivi generali, assegna obiettivi specifici ai direttori generali e stabilisce criteri e parametri di valutazione, con possibile collegamento al trattamento economico aggiuntivo.

Il sistema di programmazione e controllo comprende:

  • programma sanitario annuale e pluriennale;
  • sistema informativo;
  • sistema budgetario;
  • contabilità analitica;
  • sistema degli indicatori.

Finanziamento del SSR e contabilità

Il finanziamento del SSR è assicurato dal Fondo sanitario regionale, integrato da risorse per livelli assistenziali aggiuntivi, fattori epidemiologici, morfologia del territorio, insularità e copertura di eventuali squilibri di bilancio corrente.

Se costi e ricavi presentano squilibri rilevanti, la Giunta dispone un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento fino a tre anni.

Il riparto del Fondo tiene conto di popolazione, fabbisogni e costi standard, variabili di contesto e obiettivi assistenziali. Per aziende ospedaliere e AOU sono previste remunerazione delle funzioni, remunerazione tariffaria e finanziamento integrativo.

La contabilità delle aziende segue i principi del codice civile e del d.lgs. 118/2011. I bilanci preventivi e di esercizio devono essere adottati nei termini di legge e il bilancio preventivo include il piano del fabbisogno del personale.

Controlli regionali

La Regione esercita un controllo preventivo di merito su atti patrimoniali e su procedure di affidamento di contratti pubblici di importo rilevante. Il termine è di quaranta giorni, sospeso nel mese di agosto, e il silenzio equivale ad approvazione.

È inoltre previsto il controllo regionale sui bilanci preventivi e consuntivi, con verifica della conformità contabile e della coerenza con la programmazione regionale. La Giunta approva linee di indirizzo per i controlli sull’attività assistenziale e amministrativa delle strutture pubbliche e private.

Investimenti strutturali e nuove strutture ospedaliere

La legge dispone un piano di investimenti straordinari per rinnovo e sostituzione delle strutture ospedaliere, da predisporre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.

Il piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione deve prioritariamente riguardare:

  • adeguamento normativo;
  • ammodernamento impiantistico;
  • riqualificazione dei pronto soccorso;
  • riqualificazione funzionale ed estetica delle strutture e degli spazi esterni.

Disposizioni transitorie e soppressione della fase commissariale

La legge conteneva un’articolata disciplina transitoria per la costituzione di ARES e delle nuove aziende, il trasferimento di personale, beni, funzioni e contratti e la gestione liquidatoria dell’ATS. Tuttavia, tali previsioni sono oggi in gran parte abrogate o superate dalle modifiche successive, con particolare incidenza delle riforme del 2021, 2023 e 2025.

Restano nella disciplina consolidata soprattutto le regole di sistema, mentre la fase di scorporo e commissariamento originaria è da considerarsi esaurita.

Stabilizzazione del personale precario

La Regione autorizza la stabilizzazione del personale precario in servizio presso le aziende sanitarie, nei limiti dei criteri fissati dalla Giunta e del tetto di spesa 2020-2022.

Conservazione del patrimonio genetico sardo

La Regione riconosce e tutela l’unicità del patrimonio genetico del popolo sardo, promuovendo la conservazione delle raccolte di DNA e la ricerca scientifica, con attenzione a longevità, peculiarità immunitarie e patologie endemiche. La Giunta può istituire una fondazione dedicata.

Sospensione delle procedure SUAPE e SUS

Per consentire l’adeguamento delle procedure telematiche in materia di autorizzazione e accreditamento, l’attività dei portali SUAPE e SUS è stata sospesa per novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con esclusione dei casi in cui sia richiesta la sola autorizzazione sanitaria e non anche l’accreditamento.

Abrogazioni e regime finale

La legge abroga espressamente la precedente legge regionale n. 10 del 2006, la legge regionale n. 23 del 2014, la legge regionale n. 17 del 2016 e ulteriori disposizioni indicate, oltre a ogni norma incompatibile.

Le disposizioni finali stabiliscono che i pareri obbligatori, salvo diversa previsione, siano resi entro trenta giorni; in mancanza, il richiedente può procedere comunque.

Decorrenza ed efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS. Molte delle previsioni originarie relative a commissariamenti, trasferimenti, costituzione delle aziende e gestione liquidatoria avevano scadenze puntuali tra il 2020 e il 2026 e risultano oggi in larga parte superate o abrogate dalle successive modifiche legislative.

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