L.R. Sardegna 24/2020
Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il Servizio sanitario regionale della Sardegna istituendo ARES, nuove ASL, AREUS e disciplinando organi, programmazione, autorizzazioni, accreditamento, finanziamento e controlli. Contiene numerose disposizioni transitorie ormai superate e abroga la previgente normativa sanitaria regionale. Molte previsioni originarie sono state modificate o abrogate fino al 2025.
Riforma del sistema sanitario regionale sardo e riordino degli enti del SSR
Riforma del sistema sanitario regionale sardo
La legge ridefinisce il modello di governo del Servizio sanitario regionale della Sardegna, riorganizzando enti, funzioni, programmazione, controlli e investimenti. La disciplina mira a rendere omogenea l’assistenza sul territorio regionale, rafforzando integrazione tra ospedale e territorio, sanità digitale, prevenzione e coordinamento delle reti assistenziali.
Principi, finalità e impostazione del sistema
Il provvedimento enuncia i principi fondanti della riforma: garanzia uniforme dei livelli essenziali di assistenza, tutela effettiva del diritto alla salute, riduzione dei tempi di attesa, rafforzamento della medicina territoriale, riorganizzazione della rete ospedaliera e presa in carico globale della persona.
Tra le direttrici della riforma rientrano:
- prevenzione e promozione di corretti stili di vita;
- diffusione della telemedicina e di modalità innovative di assistenza;
- digitalizzazione progressiva del sistema;
- coinvolgimento di associazioni di pazienti e formazioni sociali del territorio;
- promozione della medicina di popolazione e dell’uso di basi dati sanitarie per stratificare i bisogni di salute.
Enti del Servizio sanitario regionale
Il SSR pubblico della Sardegna è articolato in:
- ARES;
- ASL;
- ARNAS “G. Brotzu”;
- AOU di Cagliari e Sassari;
- AREUS;
- IZS della Sardegna.
ARES: natura, funzioni e governance
ARES è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, istituito per supportare la produzione di servizi sanitari e socio-sanitari. La sede è individuata dalla Giunta regionale senza nuovi oneri, in immobili disponibili della Regione o di enti del SSR.
ARES svolge funzioni centralizzate per le aziende sanitarie e gli altri enti del SSR, tra cui:
- centrale di committenza per forniture e servizi;
- gestione delle procedure di selezione e concorso del personale SSR;
- gestione delle competenze economiche, contributive e previdenziali del personale;
- governo delle presenze;
- omogeneizzazione di bilanci, contabilità e patrimonio;
- supporto alla formazione, all’ECM, all’HTA e all’ingegneria clinica;
- gestione di infrastrutture ICT, connettività, sistemi informativi e flussi dati;
- razionalizzazione logistica;
- committenza per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati;
- gestione del personale convenzionato;
- controlli di appropriatezza e congruità dei ricoveri.
La Giunta regionale definisce annualmente gli indirizzi, verifica l’attuazione e svolge vigilanza e controllo. Il tesoriere è individuato provvisoriamente fino alla gara.
ARES: organi, personale e bilancio
Gli organi di ARES sono il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, ha mandato da tre a cinque anni, rappresenta legalmente l’ente e adotta atto aziendale, bilanci, nomine apicali e altri atti organizzativi. Presenta entro il 31 gennaio la relazione annuale sulla gestione e sulla qualità dei servizi.
Il collegio sindacale è composto da tre membri designati dai livelli istituzionali previsti e svolge controllo di regolarità amministrativa e contabile, vigilanza normativa, verifica di contabilità e cassa, con obbligo di riferire trimestralmente alla Regione.
ARES dispone di personale proprio; la dotazione organica iniziale è alimentata dal personale dell’ATS in liquidazione e di altri enti del SSR, con possibilità di assunzione diretta solo se necessario e previa autorizzazione regionale. È ammesso anche personale in distacco. Il bilancio segue la contabilità delle ASL e deve perseguire l’equilibrio economico-finanziario.
Sanità digitale
La Regione promuove la sanità digitale per migliorare appropriatezza, contenere la spesa, sviluppare diagnosi e cure a distanza, valorizzare genomica e medicina predittiva, e misurare l’aderenza terapeutica. ARES è il soggetto di supporto per l’attuazione.
La disciplina prevede:
- implementazione di cartella elettronica e fascicolo sanitario elettronico;
- utilizzo per ricerche epidemiologiche e integrazione delle reti sanitarie;
- piano regionale triennale di sanità digitale aggiornato annualmente;
- struttura specifica per la sanità digitale presso ARES, da organizzarsi secondo direttive della Giunta;
- proposta di livelli essenziali della sanità digitale e nomenclatore tariffario digitale regionale.
ASL: istituzione, organi e organizzazione interna
Le ASL garantiscono assistenza sanitaria collettiva, distrettuale e ospedaliera attraverso servizi direttamente gestiti. Hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e gestionale.
Sono istituite otto ASL con ambiti territoriali corrispondenti alle precedenti aziende incorporate:
- Sassari;
- Gallura;
- Nuoro;
- Ogliastra;
- Oristano;
- Medio Campidano;
- Sulcis Iglesiente;
- Cagliari, competente anche per la città metropolitana.
Gli organi delle ASL sono direttore generale, collegio sindacale e collegio di direzione. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale da elenco nazionale, è responsabile della gestione complessiva, rappresenta l’azienda e conferisce gli incarichi di struttura. La durata dell’incarico è di tre-cinque anni.
È previsto un sistema di valutazione e conferma dei direttori generali dopo ventiquattro mesi, con possibilità di revoca per gravi motivi, grave disavanzo, violazioni di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi. La Regione ha inoltre istituito un coordinamento dei direttori generali presso l’Assessorato regionale alla sanità, senza compensi.
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale da elenchi regionali di idonei; l’incarico dura da tre a cinque anni e può cessare per gravi violazioni. La disciplina regionale prevede anche, in via transitoria, una specifica nomina in attesa dell’espletamento delle procedure di selezione.
Elenchi regionali degli idonei e formazione manageriale
La Regione istituisce e aggiorna elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendale. La selezione avviene con avviso pubblico, commissione nominata dalla Giunta e criteri conformi alla normativa nazionale.
Possono accedere agli elenchi i soggetti con:
- età inferiore a 65 anni;
- laurea idonea;
- esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel sanitario o settennale in altri settori;
- attestato di formazione in sanità pubblica e organizzazione sanitaria per l’elenco dei direttori generali;
- ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta.
La Regione deve organizzare corsi di formazione almeno biennali e definire contenuti, metodologia, durata e certificazione.
Collegio sindacale e collegio di direzione
Il collegio sindacale delle ASL e degli altri enti del SSR dura tre anni, è composto da tre membri e svolge controlli economico-finanziari e di regolarità contabile; riferisce alla Regione almeno trimestralmente e trasmette relazioni periodiche agli enti territoriali competenti.
Il collegio di direzione è disciplinato dall’atto aziendale e partecipa alla definizione degli indirizzi clinico-organizzativi, al governo delle liste di prenotazione, al miglioramento della qualità e alla cooperazione tra aziende.
Atto aziendale delle ASL, modello dipartimentale e distretti
L’atto aziendale delle ASL è adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dagli indirizzi regionali, sentita la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria, ed è sottoposto a verifica di conformità della Giunta regionale.
Gli indirizzi regionali devono orientare:
- coinvolgimento di cittadini, operatori e utenti;
- integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale;
- articolazione in distretti;
- funzioni della direzione aziendale e del direttore dei servizi socio-sanitari;
- modello dipartimentale come forma ordinaria di gestione;
- definizione degli organi dipartimentali;
- raccordi con ARPAS e IZS.
L’organizzazione territoriale si fonda su distretti socio-sanitari dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria. I distretti assicurano presa in carico, integrazione socio-sanitaria, accesso tramite punti unici, percorsi assistenziali, educazione sanitaria e coordinamento con il PLUS.
Direttore dei servizi socio-sanitari
Il direttore dei servizi socio-sanitari è nominato dal direttore generale da apposito elenco regionale di idonei. Svolge funzioni di supporto alla direzione generale e ai distretti, coordina le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e partecipa alla programmazione e realizzazione del PLUS.
Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria
La Conferenza territoriale è composta dai rappresentanti degli enti locali dell’ambito ASL e si riunisce almeno due volte l’anno. Esprime pareri sugli atti aziendali, sui programmi sanitari e sui bilanci, verifica l’attuazione degli obiettivi del PLUS e partecipa alla valutazione dei direttori generali.
ARNAS “G. Brotzu”
L’ARNAS “G. Brotzu” è disciplinata in analogia alle ASL, per quanto applicabile. L’atto aziendale è adottato dal direttore generale previa intesa o parere dei soggetti istituzionali competenti e la Giunta ne verifica la conformità agli indirizzi.
La legge prevede la specializzazione dell’ARNAS attraverso l’articolazione “Ospedale dei Bambini” e l’avvio del percorso per il riconoscimento IRCCS nell’area oncologica. In caso di riconoscimento, l’azienda assume la denominazione di IRCCS Brotzu, con autonomia scientifica, organizzativa e contabile e con aggiunta del direttore scientifico agli organi aziendali.
Trasferimenti di presidi ospedalieri
La disciplina prevede trasferimenti di specifici presidi e plessi ospedalieri tra aziende, con decorrenze fissate nella legge o rinviate a protocolli attuativi. In particolare:
- il presidio “A. Cao” è trasferito all’ARNAS dal 1° gennaio 2026;
- nelle more del riordino, alcune strutture pediatriche sono attribuite all’ARNAS;
- il plesso ospedaliero Ospedale marino “Regina Margherita” di Alghero è trasferito all’ASL n. 1 di Sassari dal 1° gennaio 2026, con protocollo attuativo per la rete formativa universitaria.
AREUS
AREUS è l’ente pubblico regionale che garantisce e uniforma il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale. Rientra nel SSR e svolge funzioni di coordinamento dell’emergenza-urgenza extra-ospedaliera, dei trasporti sanitari, delle attività trasfusionali e di prelievo/trapianto, oltre alla formazione degli operatori del soccorso.
Il servizio di trasporto sanitario di soccorso può essere affidato anche all’esterno ed è organizzato nel piano regionale dell’emergenza-urgenza. AREUS rilascia anche l’accreditamento dei soggetti autorizzati che intendano svolgere trasporto sanitario in emergenza-urgenza secondo il Codice del Terzo settore. Inoltre coordina, con il sistema di protezione civile e con il supporto di ARES, la risposta alle grandi emergenze e calamità.
AREUS garantisce l’operatività del NUE 112 e del numero 116117 per le cure non urgenti, in coordinamento con le ASL.
Centro regionale per la prevenzione e la promozione della salute e dipartimenti correlati
La disciplina introduce il Centro regionale per la prevenzione e la promozione della salute (CRPPS), il Dipartimento regionale di prevenzione (DRP), il Centro regionale per la salute mentale e le dipendenze (CRSMD), il Dipartimento regionale della salute mentale e delle dipendenze (DRSMD), il Centro regionale per la riabilitazione e lo sviluppo dell’autonomia (CRRSA) e i corrispondenti dipartimenti regionali DRRSA.
Questi organismi hanno funzioni di supporto tecnico-scientifico, coordinamento dei programmi regionali, raccolta ed elaborazione dati epidemiologici, promozione della salute, prevenzione, cura, riabilitazione e sviluppo di sistemi informativi e campagne di comunicazione. Sono collocati presso specifiche ASL e diretti da figure nominate dall’Assessore regionale o dall’Assessorato competente, con durata di incarico da tre a cinque anni.
Rete regionale della medicina nucleare
È attivata la funzione di medicina nucleare presso il presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro, per ampliare nel territorio regionale le attività di prevenzione e assistenza oncologica tramite radiofarmaci a fini diagnostici, terapeutici e di ricerca biomedica.
Rete territoriale, case della salute e ospedali di comunità
La legge valorizza le case della salute come strutture di integrazione dell’offerta extra-ospedaliera con il sociale, con continuità assistenziale, accesso semplificato, presa in carico globale e presenza di servizi diagnostici, infermieristici e di piccole urgenze.
Gli ospedali di comunità sono presidi di raccordo tra ospedale per acuti e servizi territoriali, destinati a persone che necessitano di assistenza protetta non erogabile a domicilio per periodi medio-brevi. La Giunta li individua e le ASL li organizzano anche mediante riconversione di posti letto o strutture extra-ospedaliere.
Prestazioni sanitarie, autorizzazioni e accreditamento
L’esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private è disciplinato dai principi del d.lgs. 502/1992, dalle disposizioni regionali e dagli atti della Giunta.
La realizzazione di nuove strutture o il trasferimento/ristrutturazione/ampliamento di quelle esistenti richiede autorizzazione, salvo alcune eccezioni. In particolare:
- per attività sanitarie di bassa complessità svolte esclusivamente per solventi, l’autorizzazione è concessa ma con divieto di accreditamento per dieci anni, salvo disponibilità programmatoria successiva;
- sono esclusi dall’obbligo autorizzatorio alcuni studi professionali medici, ambulatori medici, attività di diagnostica non differibile complementare al trattamento e studi di fisioterapia.
L’autorizzazione all’esercizio richiede requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalla Giunta. Le competenze amministrative spettano ai comuni per le strutture di minore complessità e alla Regione per le strutture a maggiore complessità. È istituito presso l’Assessorato un Nucleo tecnico per autorizzazioni e accreditamenti, quale OTA regionale.
Le strutture autorizzate e i professionisti che erogano prestazioni per conto del SSR devono ottenere l’accreditamento istituzionale. Il sistema regionale di accreditamento tiene conto della programmazione, della qualità, dei volumi, della sicurezza, dei controlli e della partecipazione dei cittadini. Per nuove strutture o nuove attività l’accreditamento può essere concesso anche in base ai risultati già conseguiti e agli esiti dei controlli.
Nulla osta radiologico e trasporto sanitario
L’autorità competente per il nulla osta relativo a pratiche con radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e medico-veterinario, nonché per la ricerca in vivo e in vitro presso strutture sanitarie, è individuata nella ASL territorialmente competente. La Giunta deve disciplinare entro sessanta giorni procedure e organismi tecnici.
Per il trasporto sanitario, la legge prevede una disciplina autorizzativa specifica e il raccordo con l’attività di accreditamento dei soggetti che operano in emergenza-urgenza.
Accordi e contratti con il privato accreditato
ARES definisce gli accordi con le strutture pubbliche e stipula contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, entro la programmazione regionale e nel rispetto dei livelli di spesa. La selezione dei soggetti privati deve avvenire con procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, basate su avviso pubblico e criteri oggettivi che valorizzino la qualità delle prestazioni.
Nella selezione si considerano anche:
- programmazione sanitaria regionale;
- esigenze di razionalizzazione della rete convenzionata;
- attività già svolta dai soggetti in convenzione;
- alimentazione continuativa e tempestiva del Fascicolo sanitario elettronico;
- esiti di controllo, vigilanza e monitoraggio.
Programmazione sanitaria regionale e locale
Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e costituisce il piano strategico degli interventi di salute e qualità del SSR. La proposta è predisposta dall’Assessore regionale, approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio approva entro il 31 ottobre.
Il piano deve indicare:
- condizioni di salute della popolazione;
- aree prioritarie di intervento;
- strumenti per il miglioramento della qualità;
- indirizzi per formazione e valorizzazione delle risorse umane;
- risorse disponibili e attività da sviluppare;
- criteri di organizzazione in rete;
- rete ospedaliera e centri di riferimento;
- dipartimenti interaziendali per la gestione delle reti di patologia;
- priorità e obiettivi della programmazione attuativa locale.
La programmazione locale si basa sul PLUS e sui programmi sanitari annuali e triennali delle ASL, adottati dal direttore generale entro il 15 novembre e approvati dalla Giunta entro il 31 dicembre. Le aziende predispongono relazioni annuali sull’attuazione dei programmi.
Integrazione socio-sanitaria
La Regione persegue l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali attraverso il piano sanitario e il piano sociale regionale e, a livello locale, mediante il PLUS. Il direttore dei servizi socio-sanitari è figura chiave di raccordo tra direzione generale, distretti e territorio.
Rapporti Regione-aziende e sistema di controllo di gestione
La Giunta regionale definisce obiettivi generali, assegna obiettivi specifici ai direttori generali e stabilisce criteri e parametri di valutazione, con possibile collegamento al trattamento economico aggiuntivo.
Il sistema di programmazione e controllo comprende:
- programma sanitario annuale e pluriennale;
- sistema informativo;
- sistema budgetario;
- contabilità analitica;
- sistema degli indicatori.
Finanziamento del SSR e contabilità
Il finanziamento del SSR è assicurato dal Fondo sanitario regionale, integrato da risorse per livelli assistenziali aggiuntivi, fattori epidemiologici, morfologia del territorio, insularità e copertura di eventuali squilibri di bilancio corrente.
Se costi e ricavi presentano squilibri rilevanti, la Giunta dispone un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento fino a tre anni.
Il riparto del Fondo tiene conto di popolazione, fabbisogni e costi standard, variabili di contesto e obiettivi assistenziali. Per aziende ospedaliere e AOU sono previste remunerazione delle funzioni, remunerazione tariffaria e finanziamento integrativo.
La contabilità delle aziende segue i principi del codice civile e del d.lgs. 118/2011. I bilanci preventivi e di esercizio devono essere adottati nei termini di legge e il bilancio preventivo include il piano del fabbisogno del personale.
Controlli regionali
La Regione esercita un controllo preventivo di merito su atti patrimoniali e su procedure di affidamento di contratti pubblici di importo rilevante. Il termine è di quaranta giorni, sospeso nel mese di agosto, e il silenzio equivale ad approvazione.
È inoltre previsto il controllo regionale sui bilanci preventivi e consuntivi, con verifica della conformità contabile e della coerenza con la programmazione regionale. La Giunta approva linee di indirizzo per i controlli sull’attività assistenziale e amministrativa delle strutture pubbliche e private.
Investimenti strutturali e nuove strutture ospedaliere
La legge dispone un piano di investimenti straordinari per rinnovo e sostituzione delle strutture ospedaliere, da predisporre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.
Il piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione deve prioritariamente riguardare:
- adeguamento normativo;
- ammodernamento impiantistico;
- riqualificazione dei pronto soccorso;
- riqualificazione funzionale ed estetica delle strutture e degli spazi esterni.
Disposizioni transitorie e soppressione della fase commissariale
La legge conteneva un’articolata disciplina transitoria per la costituzione di ARES e delle nuove aziende, il trasferimento di personale, beni, funzioni e contratti e la gestione liquidatoria dell’ATS. Tuttavia, tali previsioni sono oggi in gran parte abrogate o superate dalle modifiche successive, con particolare incidenza delle riforme del 2021, 2023 e 2025.
Restano nella disciplina consolidata soprattutto le regole di sistema, mentre la fase di scorporo e commissariamento originaria è da considerarsi esaurita.
Stabilizzazione del personale precario
La Regione autorizza la stabilizzazione del personale precario in servizio presso le aziende sanitarie, nei limiti dei criteri fissati dalla Giunta e del tetto di spesa 2020-2022.
Conservazione del patrimonio genetico sardo
La Regione riconosce e tutela l’unicità del patrimonio genetico del popolo sardo, promuovendo la conservazione delle raccolte di DNA e la ricerca scientifica, con attenzione a longevità, peculiarità immunitarie e patologie endemiche. La Giunta può istituire una fondazione dedicata.
Sospensione delle procedure SUAPE e SUS
Per consentire l’adeguamento delle procedure telematiche in materia di autorizzazione e accreditamento, l’attività dei portali SUAPE e SUS è stata sospesa per novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con esclusione dei casi in cui sia richiesta la sola autorizzazione sanitaria e non anche l’accreditamento.
Abrogazioni e regime finale
La legge abroga espressamente la precedente legge regionale n. 10 del 2006, la legge regionale n. 23 del 2014, la legge regionale n. 17 del 2016 e ulteriori disposizioni indicate, oltre a ogni norma incompatibile.
Le disposizioni finali stabiliscono che i pareri obbligatori, salvo diversa previsione, siano resi entro trenta giorni; in mancanza, il richiedente può procedere comunque.
Decorrenza ed efficacia
La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS. Molte delle previsioni originarie relative a commissariamenti, trasferimenti, costituzione delle aziende e gestione liquidatoria avevano scadenze puntuali tra il 2020 e il 2026 e risultano oggi in larga parte superate o abrogate dalle successive modifiche legislative.
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