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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La pronuncia non definisce una controversia di merito, ma riguarda un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. instaurato dopo una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quell'ordinanza il ricorrente era stato condannato alle spese di lite, ma nel dispositivo era stato omesso di precisare che la condanna doveva essere pronunciata in favore dello Stato, poiché la parte controricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio conclusosi con la precedente ordinanza. La società ricorrente chiede quindi la correzione del dispositivo nella parte relativa alla liquidazione delle spese, per integrare l'indicazione del beneficiario secondo quanto previsto dall'art. 133 del d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e dispone che il dispositivo dell'ordinanza precedente venga integrato con la formula secondo cui le spese sono da liquidare a favore dell'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, poiché il controricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Viene inoltre disposto che la cancelleria annoti la correzione sull'originale dell'ordinanza. Non sono regolate spese nel procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione d'ufficio o su istanza degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali liquidate devono essere indicate come dovute in favore dell'Erario dello Stato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la riserva di motivazione da parte del collegio nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale è emendabile anche l'omessa indicazione del soggetto a favore del quale devono essere liquidate le spese, quando la statuizione già adottata renda evidente la correzione necessaria.
  • Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve essere formulata come liquidazione in favore dell'Erario, non già in favore della parte assistita.
  • La correzione ex art. 391-bis c.p.c. non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma serve a renderne il dispositivo conforme al dato normativo e alla volontà già espressa dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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