Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La pronuncia non definisce una controversia di merito, ma riguarda un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. instaurato dopo una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quell'ordinanza il ricorrente era stato condannato alle spese di lite, ma nel dispositivo era stato omesso di precisare che la condanna doveva essere pronunciata in favore dello Stato, poiché la parte controricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio conclusosi con la precedente ordinanza. La società ricorrente chiede quindi la correzione del dispositivo nella parte relativa alla liquidazione delle spese, per integrare l'indicazione del beneficiario secondo quanto previsto dall'art. 133 del d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e dispone che il dispositivo dell'ordinanza precedente venga integrato con la formula secondo cui le spese sono da liquidare a favore dell'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, poiché il controricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Viene inoltre disposto che la cancelleria annoti la correzione sull'originale dell'ordinanza. Non sono regolate spese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione d'ufficio o su istanza degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione.
quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali liquidate devono essere indicate come dovute in favore dell'Erario dello Stato.
richiamato per la riserva di motivazione da parte del collegio nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale è emendabile anche l'omessa indicazione del soggetto a favore del quale devono essere liquidate le spese, quando la statuizione già adottata renda evidente la correzione necessaria.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve essere formulata come liquidazione in favore dell'Erario, non già in favore della parte assistita.
- La correzione ex art. 391-bis c.p.c. non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma serve a renderne il dispositivo conforme al dato normativo e alla volontà già espressa dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23690/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23711/2025 del 22/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →