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Legge

L.R. Sardegna 23/2014

Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012

Normativa regionaleL.R. Sardegna 23/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge avvia la riforma del sistema sanitario della Sardegna: riorganizzazione di ASL e presidi, istituzione di AREUS, Codice rosa, Case della salute e Ospedali di comunità, soppressione dell’Agenzia regionale della sanità e nuove regole di governance. È stata però abrogata dal 24 settembre 2020.

Riforma urgente del sistema sanitario regionale sardo

Riforma urgente del sistema sanitario regionale sardo

La legge regionale disciplina un ampio riassetto del sistema sanitario della Sardegna, intervenendo su organizzazione, governance, emergenza-urgenza, partecipazione dei territori e razionalizzazione della spesa. Si tratta però di una disciplina oggi non più vigente, perché abrogata dal 24 settembre 2020.

Finalità generali della riforma

Il provvedimento avvia un processo di riforma del servizio sanitario regionale orientato a:

  • tutelare la salute come diritto fondamentale e interesse della collettività;
  • rafforzare l’assistenza territoriale e razionalizzare la rete ospedaliera;
  • ridurre il numero delle aziende sanitarie locali e adeguare l’assetto istituzionale;
  • migliorare qualità, adeguatezza ed efficienza dei servizi sanitari e socio-sanitari;
  • promuovere prevenzione e stili di vita sani;
  • rafforzare il governo regionale del servizio sanitario;
  • contenere il disavanzo della spesa sanitaria;
  • riorganizzare emergenza-urgenza, rete territoriale e medicina del territorio.

Aggregazione della domanda e razionalizzazione degli acquisti

Per favorire la razionalizzazione della spesa sanitaria, la Giunta regionale è chiamata a individuare, con proprio provvedimento e sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di accentramento della committenza delle aziende sanitarie. Il provvedimento deve definire indirizzi per:

  • pianificazione e standardizzazione degli acquisti di beni e servizi sulla base dei fabbisogni aziendali;
  • aggregazione della domanda pubblica;
  • governo e monitoraggio dell’attività di acquisto;
  • coordinamento tra centrale regionale di committenza, stazioni appaltanti aziendali e sovraaziendali.

Soppressione dell’Agenzia regionale della sanità e governo unitario

La legge sopprime l’Agenzia regionale della sanità e trasferisce le relative competenze alla Direzione generale della sanità, in particolare per:

  • programmazione sanitaria;
  • verifica di qualità, congruità e quantità delle prestazioni;
  • assistenza tecnica alle aziende sanitarie;
  • strumenti di controllo di gestione;
  • valutazione di atti e contratti con impegni pluriennali;
  • valutazione del fabbisogno formativo, anche in termini di personale e risorse.

L’Amministrazione regionale subentra in tutti i rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, attivi e passivi, nonché nelle cause pendenti e nelle pretese in corso o future. La Giunta nomina un commissario liquidatore, e la liquidazione deve chiudersi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Per assicurare il governo unitario del servizio sanitario regionale, la Giunta approva inoltre linee di indirizzo e coordinamento per:

  • definizione degli obiettivi assistenziali ed economici;
  • monitoraggio dell’appropriatezza ed economicità dei livelli assistenziali;
  • controllo della gestione economico-finanziaria degli enti del servizio sanitario;
  • razionalizzazione delle dotazioni organiche;
  • gestione omogenea delle procedure concorsuali;
  • gestione accentrata di magazzini, logistica, reti informatiche, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tecnologie sanitarie e misure di supporto alle attività sociosanitarie.

Istituzione di AREUS e organizzazione dell’emergenza-urgenza

La legge istituisce l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile.

L’AREUS è preposta ai compiti di emergenza-urgenza svolti dalle centrali operative 118, compreso il servizio di elisoccorso, e alle funzioni di coordinamento di:

  • trasporto di persone, anche neonati;
  • trasporto di organi e tessuti;
  • scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti.

La Giunta regionale definisce sede, patrimonio, personale, funzioni e relazioni con le altre aziende sanitarie, oltre a nominare gli organi e stabilire le linee di indirizzo per l’atto aziendale. Sono previsti direttore generale, collegio sindacale e collegio di direzione, con direttore amministrativo e sanitario di supporto.

Distretti socio-sanitari, conferenze territoriali e consulte di cittadinanza

La Giunta può attribuire ulteriori funzioni ai distretti socio-sanitari, con particolare attenzione a quelli dei territori periferici e disagiati.

La legge istituisce la Conferenza territoriale socio-sanitaria, che sostituisce la precedente Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. Essa è composta dai rappresentanti degli enti locali dell’ambito delle ASL e da un rappresentante della Consulta locale di cittadinanza, ed esercita le funzioni prima attribuite alla conferenza provinciale. Elegge nella prima seduta presidente, vicepresidente e segretario.

Sono inoltre previste consulte di cittadinanza a livello regionale e locale, senza nuovi oneri per l’amministrazione. Esse svolgono funzioni di partecipazione e formulano pareri e proposte, in particolare su:

  • Piano socio-sanitario regionale;
  • piano attuativo locale;
  • atto aziendale;
  • programma sanitario annuale e triennale dell’azienda sanitaria.

Per la Consulta regionale di cittadinanza sono indicati anche membri di diritto: Assessore regionale competente o suo delegato, due rappresentanti ANCI e tre membri nominati dal Consiglio regionale tra soggetti con esperienza sanitaria.

Codice rosa nei pronto soccorso

La legge istituisce il Codice rosa in tutti i pronto soccorso della Sardegna come percorso di accesso dedicato alle vittime di ogni forma di violenza, con particolare attenzione alle donne.

Ogni azienda sanitaria deve organizzare il servizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta regionale deve approvare le linee guida entro i 30 giorni successivi, sentita la Commissione consiliare competente.

Case della salute

La Casa della salute è individuata come struttura di integrazione tra offerta extraospedaliera sanitaria e servizio sociale, destinata a rispondere a bisogni complessi di persone e famiglie.

Le Case della salute devono perseguire:

  • appropriatezza delle prestazioni e presa in carico globale;
  • riconoscibilità e accessibilità dei servizi;
  • integrazione tra servizi sanitari e sociali;
  • semplificazione dell’accesso ai servizi integrati.

Devono inoltre garantire, secondo la rete territoriale:

  • continuità assistenziale, di norma 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;
  • erogazione dei LEA distrettuali e dell’area socio-sanitaria;
  • lavoro di équipe tra professionisti sanitari, socio-sanitari, tecnici e operatori sociali;
  • percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali condivisi;
  • informatizzazione e interconnessione tra professionisti e servizi;
  • sportello unico di accesso e orientamento, con possibilità di prenotazione CUP;
  • servizi diagnostici e clinici adeguati al contesto territoriale;
  • ambulatorio infermieristico e ambulatorio per piccole urgenze;
  • presidio di ambulanze per il pronto intervento territoriale, secondo la rete dell’emergenza-urgenza.

La Giunta regionale disciplina funzioni e organizzazione delle Case della salute, prevedendo livelli e tipologie differenziati in base alle caratteristiche territoriali e alla programmazione delle reti assistenziali.

Ospedali di comunità

Gli ospedali di comunità (OsCo) sono previsti come presidi di raccordo tra ospedale per acuti e servizi territoriali, destinati a persone che non necessitano di ricovero per acuti ma richiedono assistenza sanitaria protetta per periodi medio-brevi.

Sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con equilibrata distribuzione territoriale. Le ASL li organizzano nell’ambito della programmazione e delle linee guida regionali, anche mediante:

  • ristrutturazione della rete ospedaliera;
  • riconversione di posti letto;
  • utilizzo di strutture già esistenti.

Riassetto delle aziende sanitarie e commissariamento straordinario

La legge avvia l’adeguamento dell’assetto delle aziende sanitarie locali prevedendo:

  • la ridefinizione del numero delle ASL e dei rispettivi ambiti territoriali;
  • l’incorporazione del presidio “SS. Annunziata” nell’azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
  • l’incorporazione dei presìdi “Microcitemico” e “Oncologico - A. Businco” nell’Azienda ospedaliera “G. Brotzu”.

Dopo tali incorporazioni, la Regione avvia un piano di valorizzazione della ricerca sanitaria per valutare il possibile riconoscimento del nuovo polo o di parte dei suoi presìdi come IRCCS.

La Giunta regionale, entro 60 giorni, deve approvare direttive per:

  • definire rapporti attivi e passivi delle precedenti aziende e la successione contabile nei nuovi assetti;
  • avviare la gestione integrata di attività tecniche, amministrative e di supporto;
  • costituire in ciascuna ASL un presidio ospedaliero unico di area omogenea, eventualmente articolato in più stabilimenti.

Per attuare la riforma, la Giunta dispone il commissariamento straordinario di aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie entro 30 giorni. I commissari, nominati con specifici requisiti professionali, predispongono entro 90 giorni un piano di riorganizzazione e riqualificazione, con progetto di scorporo e riconversione verso strutture territoriali, ospedali di comunità, Case della salute e AREUS.

La Giunta approva il piano regionale entro i 30 giorni successivi, previo parere della Commissione consiliare competente. Il commissariamento ha durata massima di quattro mesi, rinnovabile una sola volta per pari durata, con poteri e compenso del direttore generale, salvo l’emolumento integrativo di risultato.

Ulteriori disposizioni organizzative e procedurali

La legge modifica anche il regime degli organi delle ASL, prevedendo direttore generale, collegio di direzione e collegio sindacale, con direttore sanitario e amministrativo a supporto.

La locuzione “Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria” è sostituita ovunque da “Conferenza territoriale socio-sanitaria” nelle norme regionali del settore sociosanitario e nei relativi atti.

Sono previsti inoltre:

  • la nomina dei nuovi organi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” entro 30 giorni;
  • la regola generale secondo cui i pareri obbligatori devono essere resi entro 30 giorni, salvo diversa previsione, decorso il quale si può procedere anche senza parere.

Abrogazioni e regime transitorio

La legge abroga varie disposizioni regionali precedenti e prevede una disciplina transitoria limitata per l’anno 2014 in relazione ai criteri di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, applicati su base annuale solo per quell’esercizio.

Copertura finanziaria

Gli oneri connessi all’istituzione di AREUS sono quantificati a regime in 600.000 euro annui e vengono coperti mediante corrispondenti risparmi sulle spese correnti del servizio sanitario regionale.

Per il bilancio 2014-2016 sono previste variazioni di spesa in diminuzione e in aumento, riferite al funzionamento degli organi di AREUS.

Entrata in vigore e attuale vigenza

La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS. Tuttavia, risulta oggi abrogata con decorrenza 24 settembre 2020, per cui non è più applicabile.

Testo integrale

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